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A cura di: Pierpaolo Molinengo Sul sito del Ministero del Lavoro, lo scorso 19 luglio 2024, è stato pubblicato il decreto emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il quale è stata confermata la riduzione contributiva per le imprese edili. La misura, confermata per il 2024, prevede un’aliquota dell’11,50%. Ad istituire l’agevolazione è stato l’articolo 29 del Decreto Legge n. 244/1995. Ma entriamo nel dettaglio. Riduzione contributiva per le imprese edili La decisione di confermare la riduzione contributiva per le imprese edili si basa su alcune rilevazioni effettuate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni del settore nel periodo di applicazione 2023. Stando ai dati emersi, l’ammontare del gettito contributivo compensa la riduzione contributiva. A fornire alcune indicazioni sulla disciplina e sui dettagli della riduzione contributiva è la circolare n. 13/2024 dell’Inps, attraverso la quale sono state rese note le istruzioni e i modelli di autodichiarazione per l’applicazione relativa al 2023, il cui termine è scaduto lo scorso 15 maggio 2024. Si è in attesa che l’Inps emani una nuova circolare con le istruzioni aggiornate. Requisiti e condizioni per accedere alla riduzione contributiva Per accedere alla riduzione contributiva riservata alle imprese edilizie, queste ultime devono essere in possesso di determinati requisiti. Nello specifico i datori di lavoro devono essere classificati: con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 nel settore industria; con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305 nel settore artigianato; devono essere caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. È importante segnalare che non costituiscono attività edili in senso stretto le seguenti società: quelle relative ad opere di installazione di impianti elettrici ed idraulici; quelle che rientrano nella definizione di altri lavori simili. Le suddette aziende sono sostanzialmente contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308. Riduzione contributiva per le imprese edili: a quanto ammonta La misura consiste in un taglio dei contributi che le imprese devono versare, che dovrà essere effettuato con l’aliquota dell’11,50%. La stessa agevolazione si dovrà applicare anche per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistiche e si potrà applicare unicamente agli operai occupati per 40 ore la settimana. Non è possibile accedere alla misura per i lavoratori che sono impiegati a tempo parziale e per quelli ai quali vengono applicate delle agevolazioni di altro tipo. Nel caso in cui dovessero essere applicati dei contratti di solidarietà, la riduzione contributiva dovrà essere applicata unicamente a quei lavoratori ai quali non è stato ridotto l’orario di lavoro. La misura, ad ogni modo, non può più essere estesa ai premi assicurativi Inail. È bene sottolineare, inoltre, che è possibile accedere al beneficio solo e soltanto quando si verificano i seguenti casi: la regolarità contributiva deve essere attestata attraverso il Durc; devono essere rispettate le norme, gli accordi e i contratti collettivi, che sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che risultano essere comparativamente le più rappresentative a livello nazionale; non devono essere presenti delle condanne passate in giudicato per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel corso dei cinque anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione. Come presentare la domanda Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, il termine per l’invio delle domande per l’applicazione della riduzione contributiva era fissato al 15 maggio 2024. Per accedere alla riduzione contributiva per le imprese edili è necessario presentare una domanda in via telematica. L’istanza deve essere inoltrata avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, che è disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del sito Inps. Sarà possibile trovarlo nella sezione “Comunicazione online”. Nel caso in cui l’esito dovesse essere positivo verrà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo che copre da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito viene visualizzato all’interno del Cassetto Previdenziale del contribuente. Per il periodo contributi 2024, invece, si attendono le istruzioni ufficiali dell’Inps, con le relative scadenze per inoltrare l’istanza. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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