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Dallo scorso 19 aprile (GU n.79 del 4 aprile 2017) sono in vigore due nuovi decreti legislativi sul tema dell’acustica, Il Dlgs 41/2017 che reca modifiche ad alcuni articoli del DLgs 262/2002 sulla disciplina dei valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto, e il Dlgs 42/2017 che prevede l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 ottobre 2014.Indice: Modifiche al Dlgs 194/2005 Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico Modifiche alla Legge 447 del 1995 Il Tecnico Competente in Acustica Per quanto riguarda il DLgs 42/2017 si riporta di seguito una sintesi delle novità introdotte a partire dal 19 aprile 2017 con particolare evidenza alle modifiche della Legge 447/95. Modifiche al Dlgs 194/2005 Il DLgs 42/2017 nei primi 7 articoli dispone modifiche al Dlgs 194/2005, che è il decreto di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il 194/2005 definisce procedure e competenze per l’elaborazione della mappatura acustica e dei piani di azione volti alla riduzione del rumore ambientale oltre che per assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti nocivi. Le nuove disposizioni del Dlgs 42/2017 modificano in particolare gli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11 del Dlgs 194/2005 e fissano a decorrere del 31 dicembre 2018 la sostituzione dell’allegato 2 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” con i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall’allegato alla direttiva (UE) 2015/996. Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico L’articolo 8 del Dlgs 42/2017 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. Tale commissione svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di: a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE; b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE; c) coerenza dei valori di riferimento cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE; d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell’ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica; e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all’allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione. Modifiche alla Legge 447 del 1995 Il DLgs 42/2017 reca modifiche alla Legge 447/1995, Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico. Gli articoli modificati e/o intergrati sono elencati di seguito con una breve sintesi delle novità e variazioni introdotte. Art. 2 – Definizioni Sono aggiunti gli impianti eolici tra le sorgenti sonore fisse. È definita la sorgente sonora specifica che è caratterizzata da essere selettivamente identificabile, e il relativo valore limite di immissione specifico da misurare in facciata al ricettore, con dei limiti di applicabilità per le sorgenti preesistenti al 19 aprile 2017. È riscritto in modo più preciso il significato del valore di attenzione e le azioni in caso di superamento. Le definizioni del tecnico competente vengono aggiornate ai nuovi criteri (trattati all’ultimo punto del presente articolo). Art.3 – Competenze dello Stato Il riconoscimento esplicito degli impianti eolici, come sorgente sonora fissa, aggiunge alle competenze dello Stato, la determinazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli stessi e per il contenimento del relativo inquinamento acustico. Art.7 – Piani di risanamento acustico Sono aggiornati i termini per la presentazione della relazione periodica sullo stato acustico del comune. I nuovi termini prevedono l’obbligo quinquennale per i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la prima relazione andrà trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020. Fatto salvo le indicazioni del DLgs 194/2005 sugli agglomerati e le mappe acustiche strategiche. Ai comuni e gli agglomerati che hanno ottemperato alle disposizioni di cui sopra viene data priorità in sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Art. 8 – Disposizioni in materia di impatto acustico Dal 19 aprile 2017, in fase di progettazione, la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all’immissione di rumore. È cancellato il comma 3-bis introdotto con legge 106/2011 che permetteva in alcuni casi di sostituire la relazione previsionale di clima acustico con una autocertificazione del tecnico abilitato. Il riferimento legislativo sulle modalità di presentazione della documentazione è aggiornato al DPR 445/2000 che è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art.10 – Sanzioni amministrative Le sanzioni in lire sono aumentate e aggiornate all’euro. I termini di riutilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni sono aggiornati nelle modalità di riassegnazione e rendicontazione. Riviste anche le regole di impegno economico per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, allo scopo del contenimento e dell’abbattimento del rumore. Art.11 – Regolamenti di esecuzione Vengono annunciati nuovi decreti distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici. Sono annunciate anche possibili modifiche o abrogazioni del DPR 142/2004 che definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, del DPR 459/1998 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, del DPR 304/2001 che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e del DPR 496/1997 che regola le norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. Per approfondire le novità riportate ai punti precedenti, è possibile scaricare dal sito ANIT il testo della Legge 447/95 (Legge quadro inquinamento acustico) coordinato con le modifiche introdotte dal DLgs 42/2017, nella sezione del sito dedicata alla legislazione di acustica edilizia. Legge quadro inquinamento acustico Il Tecnico Competente in Acustica Infine il Dlgs 42/2017 stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica che rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento