Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Il Direttore dei Lavori è la figura chiave del cantiere. A lui spetta il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto Indice degli argomenti: La figura del Direttore dei Lavori Direttore dei lavori: compiti e responsabilità del Attestazione stato dei luoghi e consegna dei lavori Accettazione dei materiali Modifiche e varianti in corso d’opera La sospensione dei lavori Fine lavori Il Direttore dei Lavori è la persona di fiducia del committente (o stazione appaltante), da lui preposta per vigilare alla corretta esecuzione dei lavori, rispetto dei tempi, costi e tecniche stabilite da contratto, in conformità alla normativa e secondo la regola dell’arte. Può essere sia progettista che, se in possesso dei requisiti, anche coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. In base alla complessità dell’opera può avvalersi di eventuali collaboratori ispettori di cantiere e direttori operativi – che formeranno l’ufficio della direzione lavori, da lui diretto e amministrato. È la figura chiave del cantiere, a cui spetta il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Vediamo i principali compiti e responsabilità attribuiti dalla normativa. La figura del Direttore dei Lavori Figura indispensabile negli appalti pubblici, nell’edilizia privata la sua presenza è subordinata alla complessità delle lavorazioni (la sua nomina è obbligatoria per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o Scia o che richiedano asseverazioni nel rispetto dei titoli abilitativi edilizi, per interventi di efficientamento energetico e per opere strutturali). Il Direttore dei Lavori (DL) è colui preposto al controllo delle lavorazioni nella fase esecutiva di un cantiere edilizio, da una semplice ristrutturazione di un appartamento, alla ben più complessa gestione della costruzione di un’opera pubblica come un museo o una scuola. Egli ha il compito di vigilare, per conto del committente, affinché la realizzazione dell’opera avvenga nel rispetto dei tempi, costi e tecniche stabilite in fase progettuale, in conformità alla normativa e secondo la regola dell’arte. Il DL è un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) sovente identificato come un direttore d’orchestra: è infatti la figura che coordina e gestisce tutti gli attori coinvolti alla realizzazione dell’opera architettonica. Egli è il garante del cantiere che, da una parte tutela gli interessi del committente, dall’altra riconosce le fatiche dell’impresa esecutrice. E, allo stesso tempo, collabora con le eventuali altre figure coinvolte (coordinatore alla sicurezza, collaudatore, strutturista, impiantista…). Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 fornisce le “linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, come previsto dal comma 1, art. 111 del nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016. Queste, individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua l’attività descritta al comma 3 dell’art. 101 del Codice Appalti, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Compiti e responsabilità del direttore dei lavori Il Direttore dei Lavori (DL) riceve dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) le disposizioni per impartire le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Il direttore dei lavori (art. 101 del Codice Appalti) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Egli interloquisce in via esclusiva con l’impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il DL ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, accertando che le caratteristiche meccaniche siano in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori spetta: verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del costruttore, delle norme in materia di subappalto (articolo 105); svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Il direttore dei lavori impartisce all’impresa esecutrice tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Attestazione stato dei luoghi e consegna dei lavori Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: 1. all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo gli elaborati progettuali; 2. all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. Successivamente alla sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto o dalla registrazione alla Corte dei conti). Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna redatto in contraddittorio con il costruttore – deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’impresa; la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Al termine delle operazioni, il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Accettazione dei materiali Il DL ha il compito di verificare la rispondenza dei materiali ai requisiti previsti dalla norma e dal progetto. Egli rifiuta i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l’impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese del costruttore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. I materiali sono rifiutati dal direttore dei lavori se ne accerta l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui i CAM, e le modalità messe in atto dall’impresa circa il riuso ed il riciclo dei materiali di scavo. Modifiche e varianti in corso d’opera Il direttore dei lavori propone le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione indicandone i motivi in apposita relazione, e l’invia al RUP per l’approvazione. Queste, devono essere autorizzate con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari (comma 7: il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale), se la modifica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (cd. varianti in corso d’opera) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto (per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza) se le modifiche non sono sostanziali (ai sensi del comma 4) I contratti possono altresì essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate all’articolo 35; il 10 per cento del valore iniziale del contratto (per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali) ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali Una modifica è considerata sostanziale (e quindi necessita di una nuova procedura d’appalto) quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ovvero se: cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata se subentra un nuovo contraente (in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti variazione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Nel caso ordina o lascia eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (se diversi da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti), egli ne risponde delle conseguenze. Il costruttore può proporre al DL variazioni migliorative, modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative e non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta dell’impresa – redatta in forma di perizia tecnica, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. In caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, quest’ultimo fornisce all’impresa le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso. La sospensione dei lavori Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, possono in casi particolari (art. 107 del dlgs 50/2016), sospendere i lavori per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Si può ricorrere alla sospensione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Durante il periodo di sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il direttore dei lavori compila, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’impresa può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle elencate (di cui ai commi 1, 2 e 4), il costruttore può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Decreto Semplificazioni Bis (DL 77/2021) ha modificato la legislazione vigente (Codice Appalti) fino al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 107 del dlgs 50/2016. La sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, anche se già iniziati, può avvenire esclusivamente ad opera del RUP e per le seguenti ragioni: 1. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; 2. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; 3. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; 4. gravi ragioni di pubblico interesse. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Fine lavori Al termine dei lavori il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa, elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme al costruttore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’impresa un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. In sede di collaudo il direttore dei lavori: fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Per approfondire: Codice Appalti, Dlgs 50/2016 Testo Unico per la Sicurezza, Dlgs 81/08 DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 – DM 49/2018 Decreto Semplificazioni Bis, DL 77/2021 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento