SOA: di cosa si tratta e novità introdotte nel 2023

L’attestazione SOA è fondamentale per le imprese che vogliono partecipare a bandi di appalti pubblici. Viene rilasciata da organismi autorizzati e fa riferimento a specifiche categorie di intervento. Lo scopo è verificare che le imprese possiedano i requisiti tecnico economici adeguati all’esecuzione dei lavori.

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SOA: di cosa si tratta e novità introdotte nel 2023

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Gli appalti pubblici, affidati tramite gara, richiedono che le imprese a cui viene assegnata l’esecuzione delle opere siano affidabili e adeguate a realizzare quanto progettato e richiesto. I rischi, altrimenti, sarebbero troppi e di varia natura.

Pertanto, per fornire elementi oggettivi e limitare l’accesso di imprese inadeguate, si ricorre a strumenti come l’attestazione SOA, introdotta nel 2000. Prima di quel momento, le imprese che partecipavano alle gare dovevano semplicemente essere iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori (ANC), introdotto dalla Legge n. 57 del 10/02/1962. Le ultime modifiche normative sono poi contenute nel nuovo Codice degli Appalti, riferimento generale per l’esecuzione di tutte le opere e le gare pubbliche.

Cosa si intende per SOA?

La SOA, chiamata anche “certificazione SOA”, è una qualifica che permette alle imprese di partecipare a gare d’appalto in ambito pubblico.

Appalti pubblici: cosa si intende per SOA

Lo scopo è oggettivare il possedimento dei requisiti necessari per essere ritenuti un fornitore qualificato per l’esecuzione dei lavori. Non si tratta, infatti, di un’autocertificazione o una dichiarazione dell’azienda, bensì di un’attestazione che viene rilasciata da un organismo accreditato e autorizzato, che ha il ruolo di verificare concretamente differenti requisiti dell’impresa che ne fa richiesta.

Gli ambiti di controllo riguardano principalmente la capacità economica dell’azienda, le competenze tecniche possedute, le attrezzature utilizzate. Queste imprese, poi, devono dimostrare anche di essere in grado di gestire tutte le fasi di contrattazione pubblica e altre caratteristiche, tra cui l’avvenuta implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa vigente (UNI EN ISO 9001:2015).

Per raccogliere i dati necessari, sono oggetto di controllo gli ultimi 10 anni di esercizio aziendale e le opere realizzate in questo arco temporale. Dato che nel tempo possono sussistere cambiamenti e le imprese si evolvono velocemente, la certificazione SOA non ha valenza illimitata, ma ha una scadenza e richiede che, ogni 5 anni, venga riemessa. In aggiunta, è prevista anche una visita intermedia di verifica a distanza di 3 anni dalla prima emissione.

Chi deve avere l’attestazione SOA?

La certificazione SOA deve essere richiesta da tutte le imprese che intendono partecipare a gare per appalti pubblici, per lavori di un valore superiore a 150.000 euro. Questo significa che l’obbligo non dipende dalla tipologia di attività svolta o dalle caratteristiche dell’impresa, bensì dalla commessa in questione, che se è un appalto con le caratteristiche sopra citate pone questo vincolo alla partecipazione delle aziende interessate. Lo scorso anno, poi, si sono introdotti alcuni vincoli anche per i lavori privati sopra una certa soglia.

Chi deve avere l'attestazione SOA

Le aziende che vogliono ottenere l’attestazione SOA devono sapere che gli organismi autorizzati provvedono ad aprire una pratica, che include la verifica dei requisiti, che si chiude con il rilascio dell’attestazione (se l’esito è positivo) entro 180 giorni. I costi possono variare a seconda della tipologia di certificazione SOA richiesta, ossia in base al numero di categorie e alla classifica economica, di seguito illustrate.

Quali sono le categorie SOA?

La SOA prevede differenti categorie, definite in base alla tipologia di opera, e classifiche di importo, in base all’entità (in termini di valore economico) degli appalti.

Quali sono le categorie SOA?

Partendo dalle categorie, queste possono essere ottenute dall’impresa proprio in base ai processi effettivamente gestiti. Sono in totale 52, di cui 39 relative ad opere specializzate. Per fare gli esempi, una categoria di opere generali è la OG 1 Edifici civili e industriali, mentre una di opere specializzate è la OS1 Lavori in terra. Per quanto riguarda le classifiche di importo, invece, si sono individuate 9 differenti classi. A seconda della categoria e della classe, ogni azienda può accedere a determinati appalti.

I cambiamenti recenti

Tra le principali novità introdotte nel 2023 relative all’attestazione SOA c’è l’introduzione dell’obbligo anche per i lavori privati con importo superiore a 516.000 euro, per i quali si accedeva agli incentivi fiscali secondo art. 119 e art. 122 del DL 34/2020, con cessione del credito e sconto in fattura. La modifica è stata apportata dalla Legge n. 51/2022. La necessità di possedere l’attestazione SOA è stata effettiva a partire dal primo luglio 2023 e, nei sei mesi precedenti, si è vissuto un periodo transitorio in cui le imprese dovevano almeno dimostrare di aver già sottoscritto un contratto per l’ottenimento della SOA. Ulteriore specifica, è stata introdotta con la Legge n. 38/2023, che specifica che l’importo di 516.000 euro deve essere calcolato per ogni singolo contratto di appalto e subappalto. Questo significa che non conta esclusivamente il valore complessivo dell’opera, ma in caso di subappalto anche il valore dei singoli contratti. Pertanto, potrebbero essere soggetti all’obbligo di attestazione SOA anche i subappaltatori, se il loro contratto è superiore ai 516.000 euro indicati dalla legge.


24/04/2023

Attestazione SOA richiesta alle imprese per lavori sopra ai 516mila euro

A partire dal 1 luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, le imprese impegnate nell’esecuzione di lavori di importo superiore a 516mila euro, dovranno essere provviste di attestazione SOA, come previsto dall’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. La circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate

Attestazione SOA richiesta alle imprese per lavori sopra ai 516mila euro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 10/E che fornisce utili chiarimenti per la qualificazione delle imprese che, per beneficiare dei bonus edilizi – di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – nel caso in cui i lavori superino i 516mila euro, devono essere provviste di certificazione SOA, come stabilito dall’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L’obiettivo del legislatore è evitare le frodi garantendo la serietà delle imprese impegnate in lavori di importo consistente, anche se le polemiche non sono mancate considerando il rischio che questa misura potesse mettere in difficoltà molte imprese.

Attestazione SOA: di cosa si tratta?

L’Attestazione SOA è una certificazione obbligatoria, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, di cui le imprese devono essere in possesso per poter partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

Si tratta di un documento, rilasciato da organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che attesta la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori la cui base d’asta superi i 150.000 euro e il possesso da parte dell’impresa stessa dei requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

L’Attestazione SOA vale 5 anni e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa in riferimento agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa. Il rilascio della certificazione è attuato da società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Gli obblighi previsti dal Decreto

L’articolo 10-bis in particolare stabilisce al comma 1 che dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023 possano beneficiare dei predetti bonus, in caso di lavori di importo superiore a 516mila euro:

a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;

b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Il comma 2 stabilisce che dal 1 luglio 2023 i lavori per il riconoscimento degli incentivi in caso di importo superiore a 516mila euro si possano affidare solo a imprese, anche in subappalto, in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della certificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 3 chiarisce che per le imprese che rientrano nella lettera b del comma 1, la detrazione per le spese sostenute dal 1/7/23 “è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione”.

Per salvaguardare i rapporti già in essere prima della pubblicazione del decreto n. 21/2022 entrato in vigore il 21 maggio 2022, il comma 4 stabilisce che tali disposizioni non si applichino ai lavori in corso di esecuzione a quella data e per i contratti stipulati prima di tale data aventi data certa, a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023. Invece per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, per lavori che si protraggono oltre fine 2022, è obbligatorio acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 o documentare la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione.

La circolare specifica che, per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, le “condizioni SOA” interessano sia la fruizione della detrazione sia le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, mentre “non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari e di case antisismiche”.


11/05/2022

Decreto Taglia Prezzi: ostacolo od opportunità?

L’obbligo di Attestazione SOA per i cantieri dei bonus edilizi il cui costo dei lavori superi i 516mila euro ha riscosso non poche polemiche, agitando gli animi delle associazioni di categoria: “il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche”, dichiarano Confartigianato e Cna.

Sempre Cna sottolinea che servirebbe, piuttosto, una legge che riconosca il profilo professionale e i requisiti delle imprese edili.

Andrea Stabile, responsabile settore legislativo di Confartigianato, definisce il nuovo requisito “in evidente contraddizione con l’orientamento di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese più volte ribadito dal governo e dal Parlamento” denunciando che lo stesso “altera in modo ingiusto i meccanismi fondamentali del libero mercato, introducendo ex-lege una grave e pericolosa restrizione dell’offerta nel mercato della riqualificazione del patrimonio immobiliare”.

Di contro ANCE si dice soddisfatta definendo l’emendamento uno “strumento utile per la  sicurezza e la qualità dei lavori”.

Dal momento in cui scatterà l’obbligo, il 1° gennaio 2023, fino al 30 giugno dello stesso anno le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione; successivamente, dal 1° luglio 2023, le imprese dovranno aver ottenuto ufficialmente la certificazione per poter lavorare.

La Presidente di Federcostruzioni, Paola Marone, definisce l’obbligo di certificazione SOA per le imprese che effettuano lavori legati si bonus edilizi sopra i 516 mila euro senz’altro positivo: “Il sistema di attestazione SOA è l’unico strumento esistente per qualificare le imprese dal momento che nel 2021 sono nate oltre 11.600 imprese senza alcuna garanzia di qualità. L’attestazione SOA consente di identificare imprese strutturate, organizzate e con determinati requisiti occupazionali e di fatturato commisurati alla classe di attestazione. Come Federcostruzioni siamo quindi soddisfatti della novità, condannando anche noi le truffe nel mondo dei bonus edilizi. Uno dei sistemi per evitarle è proprio questo, molto più utile di altri”.


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