Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Indice degli argomenti Toggle Cosa sono le opere temporanee: sono sempre edilizia libera?Opere temporanee, quando diventano abusive: la sentenza 208/2023 del Tar Emilia RomagnaDopo quanto tempo si configura l’abuso edilizio Un’opera temporanea può trasformarsi in un abuso edilizio? La risposta è sì, e non è raro che rilevazioni fotografiche e controlli sul territorio rilevino manufatti destinati ad uno temporanee ancora in uso. Secondo la normativa in vigore, tali opere si trasformano in abusive se perdono la caratteristica della “precarietà” per la quale sono state realizzate; quindi se il loro utilizzo si protrae oltre i mesi concessi. La realizzazione delle opere temporanee non richiede particolari permessi/autorizzazioni, essendo comprese nell’alveo delle opere in edilizia libera. Le cose cambiano se diventano “permanenti”: in tal caso chi le ha realizzate rischia conseguenze pecuniarie e penali, oltre a dover rimuovere il manufatto a sue spese. La questione è stata approfondita da una recente sentenza del tribunale amministrativo emiliano, dove i giudici hanno confermato la responsabilità del titolare per lottizzazione abusiva e per aver costruito senza permessi. Cosa sono le opere temporanee: sono sempre edilizia libera? Quando si parla di opere temporanee si intende una vasta categoria di manufatti e costruzioni, spesso leggeri come fabbricati, recinzioni e magazzini, destinati ad un uso non duraturo nel tempo. Tali opere, infatti, per essere definite “temporanee” devono avere una durata non superiore a 90 giorni, e andranno rimosse non appena è cessato il loro utilizzo. Le opere temporanee rientrano nei lavori di edilizia libera, dunque non richiedono permessi a costruire e titoli edilizi purché siano effettivamente precarie e con un uso limitato nel tempo. Una recente sentenza ha ribadito il concetto: le opere temporanee sono edilizia libera ma possono trasformarsi in abusive se restano in essere trascorsi 90 giorni dalla loro costruzione (come nel caso in esame). Opere temporanee, quando diventano abusive: la sentenza 208/2023 del Tar Emilia Romagna Chiarito che un‘opera temporanea non richiede particolari permessi e autorizzazioni, trattandosi di edilizia libera, che succede in caso di mancata rimozione? Il quesito è stato sottoposto al giudizio del Tar Emilia Romagna che, nella sentenza 208/2023, ha confermato la trasformazione in abuso edilizio e la conseguente responsabilità penale. Il caso di specie riguarda il titolare di uno stabilimento balneare che aveva realizzato, senza permesso, diversi pergolati, recinzioni e spazi sportivi. Opere che avrebbe dovuto rimuovere alla fine della stagione estiva ma che, al contrario, sono rimaste per diversi anni, come hanno dimostrato i rilievi fotografici. Dunque il TAR ha riconosciuto la responsabilità del titolare per lottizzazione abusiva e per aver costruito senza permessi. Dopo quanto tempo si configura l’abuso edilizio Nel dare ragione al Comune, i giudici del Tar hanno rimarcato un principio consolidato in diverse occasioni: ovvero che le opere temporanee non possono perdere la loro caratteristica e diventare durature nel tempo. Quindi via libera alle opere temporanee in edilizia libera purché non venga superato un certo lasso temporale. La “temporaneità” dell’opera – precisa il Tar Emilia Romagna – resta tale solo se vengono trasmessi al Comune i motivi dell’installazione e, soprattutto, se l’opera viene rimossa entro e non oltre 90 giorni dalla sua realizzazione. Superato questo lasso di tempo, chi ha realizzato l’opera rischia di dover rispondere per costruzione illecita priva di titolo edilizio e può essere condannato alla rimozione a sue spese. Le sanzioni sono quelle previste all’articolo 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento