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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Bonus barriere architettoniche, i lavori ammessi nel 2024Cessione del credito ridimensionato Il 2024 si apre con alcune novità per quanto riguarda i bonus edilizi, non solo bonus mobili e Superbonus, anche il bonus barriere architettoniche ha subito un deciso ridimensionamento. Le novità riguardano, in modo particolare, i lavori che danno diritto alla maxi agevolazione del 75%; l’elenco degli interventi ammessi è stato ridotto e, ad esempio, non comprende più la sostituzione degli infissi. Ciò significa che i contribuenti potranno ancora beneficiare della detrazione al 75% per un elenco limitato di lavori rispetto al passato. Inoltre l’asseverazione dei lavori diventa obbligatoria. Cambiano le regole per la cessione del credito corrispondente: a partire dal 1° gennaio 2024 l’opzione tra cessione del credito e sconto in fattura sarà limitata ai lavori sui condomini con destinazione abitativa, ai titolari di redditi bassi e soggetti con disabilità certificata. Bonus barriere architettoniche, i lavori ammessi nel 2024 Fino al 2023 grazie al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, chi eseguiva interventi diretti al superamento delle barriere domestiche aveva diritto alla detrazione Irpef del 75%, con possibilità di optare per cessione del credito e sconto in fattura. Con l’inizio del nuovo anno ci sono alcune novità importanti da conoscere, che cambiano in parte l’assetto della maxi agevolazione. Il bonus barriere architettoniche è stato oggetto di un ridimensionamento che risguarda i lavori ammessi nel 2024. Sono stati “tagliati” gli interventi di rifacimento dei bagni e la sostituzione degli infissi, lavori che a partire dal 1° gennaio 2024 non sono più agevolati al 75%. Ecco cosa stabilisce l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 che va a modificare l’articolo 119-ter del decreto Rilancio n. 34/2020: Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Quanto stabilito nel decreto cambia l’elenco di lavori ammessi nel bonus barriere architettoniche 2024, che adesso include l’adeguamento alle norme per i disabili di: scale rampe di accesso installazione di ascensori a norma servoscala piattaforme elevatrici Casi di esclusione Il ridimensionamento dei lavori ammessi non ha effetto retroattivo. Vale a dire che non si applica alle spese sostenute prima dell’entrata in vigore del decreto n. 212/2023, ossia il 30 dicembre 2023. Allo stesso modo, le nuove regole non si applicano in caso di presentazione della richiesta di un titolo abilitativo, stipula di un accordo vincolante tra le parti o versamento di un acconto. Asseverazione obbligatoria Altra novità in vigore dal nuovo anno riguarda l’obbligo di asseverazione da parte di tecnici del settore per accertare il rispetto dei requisiti indicati nel regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Senza asseverazione tecnica non si potrà ottenere la maxi agevolazione fiscale. Cessione del credito ridimensionato Oltre all’elenco dei lavori ammessi, il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 va a modificare le regole per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. La libera scelta tra le due forme resta limitata al 31 dicembre 2023, mentre sparisce nel 2024, ad eccezione di alcuni casi “particolari”. Il decreto introduce alcune “salvaguardie” in casi specifici, nei quali sarà ancora possibile optare liberamente tra cessione del credito e sconto in fattura: per i condomini, limitatamente a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa per persone con reddito fino a 15.000 euro, per quanto riguarda lavori su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari (sempre che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che la stessa sia “prima casa”) presenza di soggetti con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 nel nucleo familiare del contribuente Al di fuori dei casi sopra elencati, a partire dal 1° gennaio 2024 l’unico modo per fruire della maxi agevolazione è l’indicazione nella Dichiarazione dei redditi, con la possibilità di recuperare il 75% della spesa sostenuta in 5 anni. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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