Detrazioni fiscali per gli interventi senza CILA: i chiarimenti del fisco

Si sono moltiplicate, nel corso degli ultimi anni, le prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate che ha dovuto fornire chiarimenti sulle detrazioni fiscali collegate ai vari bonus edilizi.

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L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha dovuto fornire dei chiarimenti ai contribuenti che presentano delle istanze legate ai vari bonus edilizi, per fugare dei dubbi interpretativi.

Uno degli ultimi (almeno in ordine cronologico) interventi arriva attraverso una risposta pubblicata sulla rivista online FiscoOggi, che fornisce alcune delucidazioni in merito ai lavori che si possono eseguire senza CILA.

I chiarimenti dell’AdE sugli interventi liberi

Attraverso una risposta fornita sulla rivista online Fiscooggi, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sugli interventi edilizi e le relative agevolazioni fiscali. Questo tema si collega direttamente al rapporto che intercorre tra il DPR n. 380/2001 – ossia il Testo Unico Edilizia -, con il quale vengono definiti gli interventi edilizi e quale regime amministrativo debba essere adottato, e il D.P.R. n. 917/1986 – il TUIR – nel quale il legislatore entra sostanzialmente nel merito sulle principali agevolazioni fiscali che possono essere applicate per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

Questo risulta essere un tema di particolare interesse per gli operatori del settore e per i contribuenti in generale. Al comma 1 dell’articolo 16 bis del TUIR, il legislatore, tra gli interventi agevolati per i quali è possibile accedere al bonus ristrutturazioni edilizie, vi fa rientrare gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1 del Testo Unico dell’Edilizia.

Gli interventi vengono suddivisi in due tronconi:

  • quelli che riguardano le parti comuni di un edificio residenziale (articolo 1117 del Codice Civile);
  • quelle che riguardano le singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, indipendentemente dalla categoria catastale a cui appartengono. Anche quando sono rurali.

Ricordiamo che il bonus ristrutturazioni, fino al 31 dicembre 2024, permette di ottenere un’agevolazione al 50%, per un massimale aumentato a 96.000 euro.

Gli interventi che rientrano nell’agevolazione

In questa sede appare utile ricordare che, nel momento in cui vengano effettuati degli interventi sulle parti comuni, risultano essere agevolabili i seguenti interventi:

  • il restauro e il risanamento conservativo;
  • la manutenzione straordinaria;
  • la manutenzione ordinaria.

Nel caso in cui si dovesse procedere con degli interventi sulle singole unità immobiliari residenziali e sulla loro pertinenza – indipendentemente dalla categoria catastale a cui appartengono, anche quando sono rurali – sono incentivabili gli stessi interventi che abbiamo elencato. Sono esclusi dalle agevolazioni, unicamente, gli interventi per la manutenzione ordinaria, per la quale non è prevista la stessa agevolazione.

Il regime amministrativo e gli interventi edilizi

In questo contesto a fornire una seria di indicazioni ci pensa direttamente l’Agenzia delle Entrate, la quale sottolinea che:

“In base alla tipologia dei lavori di recupero del patrimonio edilizio da realizzare, la disciplina dell’attività edilizia può prevedere la richiesta di un’abilitazione amministrativa: concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori”.

Volendo entrare nello specifico, è possibile sottolineare che il DPR n. 380/2001 ha provveduto a definire i seguenti regimi:

  • interventi per i quali è necessario effettuare una segnalazione di inizio lavori asseverata alternativa al permesso di costruire, ossia la cosiddetta SCIA pesante;
  • interventi per i quali è necessario effettuare una segnalazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta SCIA;
  • interventi per i quali è necessario effettuare una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA;
  • interventi per i quali è necessario effettuare un permesso di costruire;
  • edilizia libera per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione allo Sportello Unico Edilizia del Comune.

Le agevolazioni fiscali con l’edilizia libera

Una delle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate riguarda proprio le agevolazioni fiscali e l’edilizia libera.

L’AdE ha confermato che:

“Solo quando non è previsto alcun titolo abilitativo, per richiedere le agevolazioni per interventi agevolati dalla normativa fiscale bisogna predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui va indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli stessi interventi rientrano tra quelli agevolabili”.

Gli interventi che possono essere eseguiti in assenza di CILA sono esclusivamente quelli di manutenzione ordinaria. E risultano essere agevolabili solo e soltanto quando coinvolgono delle parti comuni di un edificio residenziale.

Possono accedere alle agevolazioni previste dal bonus ristrutturazioni i lavori in regime di edilizia libera anche i seguenti interventi:

  • quando sono rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici;
  • nel caso in cui vengano installati degli impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • per le opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento domestico;
  • per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

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