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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle PNRR: come impatta in nuovo Codice degli appaltiDecreto PNRR: cosa succede con quanto non specificato Le disposizioni previste dal Codice degli Appalti Pubblici si applicano anche ai lavori legati al PNRR che siano stati banditi dopo il 1° luglio 2023. Purché non siano state previste delle disposizioni derogatorie ai sensi del Decreto Legge n. 77/2021, il cosiddetto Decreto PNRR. A prendere posizione in questo senso è stato il TAR Umbria con la sentenza n. 758 del 23 dicembre 2023, scattata dal ricorso presentato da un consorzio, che era stato escluso da una procedura di gara per carenza dei requisiti professionali. Il giudice amministrativo, prima di affrontare nel dettaglio la questione, ha rammentato che, ai sensi dell’articolo 229 del DLGS n. 36/2023, il nuovo Codice degli Appalti Pubblici: è entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile 2023; ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023. Vi è, dunque, un ampio margine di tempo tra l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal nuovo codice degli appalti e l’acquisto della loro efficacia. PNRR: come impatta in nuovo Codice degli appalti Per le procedure di affidamento e i contratti che riguardano investimenti pubblici finanziati con risorse stanziate dal PNRR o dal PNC – ma anche per quelli previsti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea – e per tutte le infrastrutture di supporto che sono connesse, dopo il 1° luglio 2023 si devono applicare: le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito – con alcune modificazioni – dalla Legge n. 108/2021 e le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023; le disposizioni legislative predisposte ad hoc il cui scopo è semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi che sono stati stabiliti direttamente dal PNRR e dal PNC. Oltre che da quelli che sono stati fissati attraverso il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030. I giudici umbri, nella loro sentenza, spiegano che il Decreto Legge n. 77/2021 non riporta una disciplina completa relativa alle procedure di affidamento degli appalti che sono stati finanziati attraverso il PNRR. Il decreto, sostanzialmente, ha uno scopo ben preciso, che è quello di definire, come si legge all’articolo 1, “il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018”. Gli obiettivi appena citati vengono perseguiti attraverso delle disposizioni derogatorie che vanno ad impattare direttamente sul Codice degli Appalti Pubblici previste dal DLGS n. 50/2016 – che era in vigore all’epoca – e che sono contenute all’interno del titolo IV del Decreto Legge n. 77/2021, in particolare negli articoli 48 e seguenti, che riportano delle “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”. Ne consegue che anche a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’interno del nuovo codice dei contratti pubblici, per le procedure di affidamento dei contratti connessi con il PNRR, debbano essere applicate le norme derogatorie. Quelle previste, in estrema sintesi, dal Decreto Legge n. 77/2021. Decreto PNRR: cosa succede con quanto non specificato I dubbi e le perplessità, comunque vada, rimangono con quanto non derogato o non disciplinato diversamente dal citato Decreto Legge n. 77/2021. Il dubbio, a questo punto, è che possa essere applicato il DLGS n. 36/2023. Il TAR ritiene che il problema si possa risolvere andando ad applicare l’articolo 226 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che ha sancito l’abrogazione del DLGS n. 50/2016 dal 1° luglio 2023 e la sua residua applicazione solo e soltanto ai procedimenti in corso. Al comma 5, infatti, viene stabilito che: “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. I giudici umbri hanno preso in esame un bando del mese di agosto 2023: è successivo, quindi, al 1° luglio 2023 quando il nuovo Codice degli Appalti Pubblici è divenuto efficace a tutti gli effetti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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