Sicurezza antincendio in condominio

La sicurezza antincendio è fondamentale anche in ambito residenziale, soprattutto nel caso di edifici di una certa dimensione, in cui il rischio di propagazione incendi è significativo. La normativa è aggiornata e completa, ponendosi lo scopo di minimizzare la propagazione degli incendi e i rischi per le persone.

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Sicurezza antincendio condominio

La sicurezza antincendio è un tema fondamentale per garantire l’incolumità delle persone che vivono l’edificio, soprattutto nel caso di fabbricati di una certa dimensione, con un numero di piani significativo. La normativa italiana in materia è in continuo aggiornamento, ma è molto dettagliata e precisa nel definire tutta una serie di regole e attenzioni obbligatorie, così da ridurre al minimo il rischio e aumentare la sicurezza delle persone in caso di incendio. Si parla, pertanto, di misure di prevenzione e di strategie per prevenire gli incendi e, in caso si verifichino, per garantire quanto più tempo possibile per un esodo sicuro.

La normativa antincendio in Italia

Parlare di normativa antincendio in ambito di abitazioni residenziali rende necessario citare un importante aggiornamento, rappresentato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19/05/2022, dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Questo testo, si affianca al DM 25/01/2019 con il titolo “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

La normativa antincendio in Italia

Il decreto prevede diverse misure organizzative antincendio, differenziate in base a livelli prestazionali richiesti agli edifici a seconda dell’altezza antincendio specifica. L’Allegato al decreto, infatti, specifica tutte le misure da adottare per ciascun livello individuato, con istruzioni relative anche ai comportamenti da mantenere in caso di incendio.

Per fare alcuni esempi, tra le misure preventive richieste ci sono la predisposizione di un piano di emergenza, l’informazione degli abitanti rispetto alle pratiche da mantenere, ma anche attività quali la manutenzione periodica dei presidi antincendio. Oltre a ciò, sono indicate anche misure strutturali, necessarie per limitare la propagazione degli incendi, tramite la definizione dei requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili. Ne sono un esempio la realizzazione di compartimenti antincendio, l’installazione di impianti di rilevazione e spegnimento incendio e di sistemi di evacuazione.

I livelli di prestazione antincendio per gli edifici civili

Il testo del decreto, come anticipato, introduce dei livelli di prestazione richiesti per gli edifici a seconda del parametro di altezza antincendio, che sostituisce quello di altezza di gronda.

I livelli di prestazione antincendio per gli edifici civili

I livelli previsti sono:

  • LP0, relativo ad un’altezza antincendio fino a 12 metri, con l’applicazione delle misure standard, senza necessità di registro dei controlli o organizzazione della GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio, che include le misure di tipo organizzativo e gestionale per assicurare la sicurezza, attraverso una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure);
  • LP1 per edifici fino a 54 metri, con organizzazione della GSA, tramite pianificazione dell’emergenza e l’adozione di misure antincendio preventive, oltre che registro dei controlli obbligatorio;
  • LP2 per edifici fino agli 80 metri, con le misure previste per il livello precedente e l’aggiunta di un impianto per la segnalazione manuale di allarme incendio;
  • LP3 per edifici con altezza antincendio superiore, che prevede le misure del livello LP2, a cui aggiungere un impianto EVAC, un centro di gestione dell’emergenza, l’individuazione del responsabile della GSA e del coordinatore dell’emergenza.

 Classi di reazione al fuoco dei materiali

Il concetto di “reazione al fuoco” dei materiali edili è stato introdotto dal DM 3 agosto 2025, indicandolo come una importante misura di protezione, in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato alle esigenze contemporanee.

Per definire la reazione al fuoco di un materiale si eseguono specifici test presso laboratori autorizzati, volti a certificare il comportamento dei materiali edili in caso di incendio. Lo scopo è quello di garantire l’utilizzo di quei prodotti utili a ridurre la velocità di propagazione dell’incendio, limitarne la propagazione e favorire tempi di esodo maggiori.

 Classi di reazione al fuoco dei materiali

Ai materiali erano assegnate delle classi che vanno da 0, materiali incombustibili, a 5, materiali combustibili estremamente infiammabili. Con il DM 14/10/2022, poi, si è introdotto il sistema di classificazione europeo per i prodotti da costruzione e si parla di “Euroclassi”.

Il riferimento per la classificazione diviene così la UNI EN 13501-1. L’obiettivo è lo stesso: classificare in materiali così da individuare i più idonei in ottica di sicurezza antincendio, garantendo per un arco temporale più lungo possibile la capacità portante dell’edificio.

La classificazione europea è più complessa e si compone di un codice alfanumerico, composto da classi principali (A1 incombustibile, fino a F, combustibile, estremamente infiammabile) e da classi complementari. Per la valutazione si prendono in considerazione i principali parametri che definiscono il comportamento del materiale, ossia l’infiammabilità, la velocità di combustione, la generazione di fumo, la produzione di calore e l’incandescenza.

Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio ha un ruolo importante quando si parla di sicurezza e normativa antincendio negli edifici residenziali. Tra i principali compiti che deve svolgere c’è sicuramente l’attenzione all’adeguamento del condominio a tutta la normativa vigente in materia. Ciò significa che tutte le azioni e le misure necessarie per assicurare la conformità alla normativa antincendio possono e devono essere intraprese in modo autonomo dall’amministratore, anche senza coinvolgere l’assemblea condominiale.

Incendi: Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio?

L’amministratore, infatti, è responsabile di eventuali inadempienze. Banalmente, un estintore scaduto è una sua responsabilità, per la quale risponde civilmente e penalmente in caso di conseguenze e incidenti. Altre attività da svolgere, a seconda degli obblighi previsti per l’edificio, possono essere la redazione del piano di emergenza antincendio, la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione incendi, l’organizzazione della formazione delle persone, l’assegnazione a ditte specializzate di incarichi per la manutenzione, la gestione delle prove e delle verifiche dei presidi installati, la conservazione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza. Inoltre, in caso sia necessario eseguire opere di ristrutturazione o nuova realizzazione per assicurare l’adeguamento alla disciplina antincendio, l’amministratore deve provvedere a sottoporre quanto necessario all’assemblea.

In ogni caso, il consiglio è quello di affiancare un tecnico abilitato e competente in materia antincendio, almeno in una prima fase. Questo permette una corretta valutazione di ogni caratteristica dell’edificio, un’analisi dei rischi e della legislazione applicabile.

SCIA antincendio o CPI?

Secondo la normativa vigente, la SCIA antincendio può sostituire il CPI (Certificato di prevenzione incendi) in tutti quei casi in cui il rischio incendio risulta essere medio o basso. Dipende fortemente dal tipo di attività e di edificio in questione. In questi casi, l’amministratore di condominio presenta la SCIA e i Vigili del Fuoco possono verificare quanto dichiarato in un tempo successivo.
Incendi: Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio?
Il CPI, invece, è vincolato al rilascio dei VVF. Gli edifici condominiali obbligati a presentare almeno la SCIA sono quelli indicati nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, ossia che hanno un’altezza antincendio superiore ai 24 metri, gruppi elettrogeni con potenza complessiva superiore i pari a 500 kW e quelli con autorimessa e box condominiali. Di nuovo, è responsabilità dell’Amministratore incaricato verificare che sia stata presentata correttamente la pratica. Nel caso si rilevino anomalie o modifiche rispetto alla situazione di partenza, è necessario che si occupi della regolarizzazione della situazione, richiedendo o rinnovando la SCIA.

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