Scadono i termini per l’invio delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

Scadono i termini per l'invio delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

Gli amministratori di condominio hanno ancora due settimane di tempo per l’invio, all’AgE, dei dati relativi alle spese di ristrutturazione effettuate sulle parti comuni.

amministratori

Tali informazioni, se trasmesse entro questa data, verranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La nuova data è stata scelta per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Le nuove tempistiche per l’invio dei dati

A partire dal 2017, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le domande e tutte le informazioni sul sito dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle Faq che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate.

Tra le domande pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore condominiale, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

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