Appalti: nuovi divieti sanciti dal Consiglio di Stato

Con la sentenza 7 novembre 2003 n. 7130, il Consiglio di Stato ha posto due nuovi rigorosi principi in tema di appalti:
– non può partecipare a una gara di appalto una società il cui direttore tecnico abbia svolto un ruolo attivo nella progettazione dell’opera pubblica da eseguire
– il divieto si estende anche ai dipendenti della società e a tutti i soggetti che hanno collaborato all’attività di progettazione.
La Sez. V del Consiglio di Stato ha ritenuto che non può validamente sostenersi che la società appaltatrice è soggetto diverso dal suo organo tecnico e che, pertanto, non incorre nella prevista incompatibilità, perché il principio di ragionevolezza impone di ritenere che si verifichi, comunque, quella indiretta commistione che il legislatore ha inteso evitare.
D’altra parte, in proposito, non è da sottovalutare anche la circostanza che il direttore tecnico della impresa o della società che partecipa alle gare assume, nell’ambito della disciplina degli appalti, un rilievo particolare, ove si consideri che l’impresa o la società di cui fa parte non può partecipare alle gare per l’esecuzione di lavori pubblici, ove egli versi in una situazione che incida sulla sua affidabilità morale e professionale, e che il divieto opera perfino nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (v. art. 75, primo comma, lett. c del d.P.R. 21.12.1999 n. 554, come sostituito dall’art. 2 del d.P.R. 30.8.2000 n. 412).
In definitiva, come ritenuto dai giudici di primo grado, le ragioni della scelta del legislatore di escludere gli affidatari di incarichi di progettazione dagli appalti o dalle concessioni di lavori pubblici … per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione e di estendere tale divieto ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti (art. 17, comma 9, della L. n. 109 del 1994), trova giustificazione nelle disposizioni concernenti l’affidamento della direzione dei lavori nel caso di progettazione esterna (combinato disposto dei comma 4 e 14 dello stesso art. 17), piuttosto che nella salvaguardia del principio della par condicio.

Sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2003, n. 7130 (formato PDF)

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