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Indice degli argomenti Toggle Abuso edilizio, chi risponde penalmente e come si ripartisce l’onere della provaL’onere della provaRilievi e fotografie, quando sono idonei a dimostrare la data di realizzazioneDichiarazioni documentali e testimonianze inidonee Come, chi, quando e con quali prove può dimostrare in giudizio l’anno, il mese e il giorno di realizzazione di un abuso edilizio? Dimostrare la data certa può essere fondamentale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge o, all’opposto, per l’applicazione di deroghe o norme transitorie. Una recente sentenza del Tar Liguria (la n. 198/2022) ha sancito in via definitiva le regole sulla ripartizione dell’onere della prova tra amministrazione pubblica – ad esempio il Comune – e il privato cittadino. Tutto sui mezzi di prova ammessi, quelli esclusi e a chi spetta provare l’anno di realizzazione del manufatto. Abuso edilizio, chi risponde penalmente e come si ripartisce l’onere della prova Per abuso edilizio si intende la situazione in cui un privato cittadino modifica un immobile in essere senza chiedere l’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. Le conseguenze di questa operazione possono essere molto spiacevoli, sia dal punto di vista amministrativo che penale. Realizzare abusi, infatti, costituisce un reato previsto dall’art 44 del Testo Unico in materia edilizia. Ad essere responsabile di fronte alla legge per la realizzazione dell’abuso è il proprietario del fabbricato, anche quando non coincide con l’autore materiale del fatto. In merito all’onere della prova, di recente si è espresso il Tar Liguria con la sentenza n. 198, sez. I, del 14 marzo 2022; qui i giudici hanno stabilito in che modo il cittadino può dimostrare la data di realizzazione dell’immobile e dell’eventuale abuso. Ma a cosa serve conoscere la data esatta di realizzazione di un fabbricato? Le ragioni sono diverse: verificare se ci sono i termini per rientrare in un condono edilizio, in tal caso il privato cittadino deve dimostrare la data di conclusione dei lavori; per verificare se si ha diritto ad invocare l’articolo 31 Legge 17 agosto 1942, n. 1150, che ha introdotto l’obbligo della licenza per realizzare nuove costruzioni nei centri urbani; per dimostrare la legittimità di un immobile senza titolo abitativo realizzato prima del 1° settembre 1967. L’onere della prova La sentenza in esame stabilisce che l’onere della prova è in capo al privato, come recita l’articolo 2697 C.c. l’interessato (quindi il cittadino) deve “fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto”. Come dimostrare la data di realizzazione: le prove ammesse In un processo amministrativo o penale sull’abusivismo edilizio i mezzi di prova servono a dimostrare la collocazione esatta del manufatto, le dimensioni, la data di costruzione o modificazione tramite interventi successivi. Tra i mezzi di prova ammessi ci sono mappe catastali, licenza di agibilità, atti di trasferimento della proprietà, fatture e “prove tecniche” come: ispezioni; relazioni tecniche; aerofotogrammetrie, cioè fotogrammi scattati a distanza; fatture di esecuzione dei lavori; fatture di acquisto dei materiali. Rilievi e fotografie, quando sono idonei a dimostrare la data di realizzazione Rilievi aerofotogrammetrici e fotografie sono alleati validi nella lotta contro l’abusivismo edilizio e infatti il legislatore gli riconosce efficacia probatoria. Normalmente rilievi e fotografie vengono utilizzati dalle amministrazioni per dimostrare interventi edilizi non a norma, dunque sono a pieno titolo atti strumentali al processo con efficacia probatoria. In questi casi spetta al privato cittadino fornire una prova contraria che possa screditare la pretesa dell’ente pubblico supportata dai rilievi aerofotogrammetrici. Una precisazione è d’obbligo: la giurisprudenza riconosce la validità probatoria dei rilievi aerofotogrammetrici mentre non hanno valore legale fotografie senza data certa scattate da privati cittadini con smartphone, droni o fotocamere professionali. Dichiarazioni documentali e testimonianze inidonee Giurisprudenza ormai consolidata ritiene che, ai fini di individuare la data di realizzazione di un manufatto, le dichiarazioni sostitutive di notorietà siano irrilevanti. Non sono quindi utilizzabili come prova in giudizio; così i giudici sugli atti di notorietà: “Si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme – di cui all’art. 63, co. 3, cod. proc. Amministrativo – e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti”. Allo stesso modo, non si possono usare in giudizio per provare la data di realizzazione di un manufatto nemmeno le dichiarazioni scritte dei parenti dell’interessato o quelle fornite da altri soggetti dei quali non si è a conoscenza della relazione intercorrente con l’interessato all’epoca della costruzione. Inoltre non sono sufficienti, da sole, a provare la data certa le dichiarazioni del costruttore o la scrittura privata di compravendita dell’immobile abusivo. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento