Produzione e utilizzo dell’acciaio: il punto sulla normativa

Fondazione Promozione Acciaio intende informare in merito agli obblighi ai quali  i soggetti coinvolti in un’opera devono ottemperare ai sensi della normativa nazionale per prodotti da costruzione (N.d.R. NTC2008).Produzione e utilizzo dell'acciaio: il punto sulla normativa

Indice:

Produttori, commercianti intermedi, centri di trasformazione e soggetti operanti in cantiere possono essere coinvolti nella realizzazione di un’opera e ciascuno di essi è tenuto ad ottemperare a doveri ed obblighi ben precisi.

L’acciaio è un materiale sicuro in quanto la tracciabilità del prodotto viene garantita dalle normative su tutta la filiera.

Marcatura CE per i prodotti in acciaio per uso strutturale

Profili laminati dal produttore

I profili strutturali (profili laminati) impiegati per costruzioni metalliche e/o composte sono realizzati secondo le seguenti normative armonizzate europee:

  • UNI EN 10025-1:2005, Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura;
  • UNI EN 10210-1:2006, Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura;
  • UNI EN 10219-1:2006, Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate – Condizioni tecniche di fornitura.

I prodotti realizzati in accordo alle norme di cui sopra godono della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Europea 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e devono essere marcati CE.

Altri prodotti per uso strutturale, i profili sottili

I profili sottili prodotti in serie, affinché possano essere usati in un lavorato da impiegarsi in ambito strutturale, devono essere eseguiti in ottemperanza alla normativa UNI EN 1090-1:2009 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1 requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, obbligatoria dal 1-7-2012 data di fine del periodo di coesistenza con la normativa precedente, e dovranno essere marcati CE.

Da sottolineare che la normativa italiana, prevede che la materia prima da utilizzarsi per la realizzazione di questi profili deve essere prodotta in ottemperanza alle seguenti normative armonizzate:

  • UNI EN10025-1:2005, Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura; (prodotti con obbligo di marcatura CE per la commercializzazione);
  • UNI EN10346:2009, Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo – Condizioni tecniche di fornitura;
  • UNI EN10149-1:1997, Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo. Condizioni generali di fornitura.

I prodotti piani, laminati a caldo, devono soddisfare la UNI EN 10025-1:2005 e sono obbligati ad avere la marcatura CE.

L’obbligo non è previsto per i prodotti piani realizzati ai sensi delle norme UNI EN 10346:2009 e UNI EN 10149-1:1997; in tale circostanza l’uso strutturale è consentito con il benestare del CSLP – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -, mediante il relativo Attestato di  Qualificazione.

I pannelli autoportanti

I pannelli coibentati, vengono realizzati secondo la seguente normativa di riferimento e devono avere la marcatura CE, per essere utilizzati nelle opere di costruzione:

  • UNI EN14509:2007, Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica.

Se il prodotto soddisfa sia la norma che definisce i requisiti per la lavorazione e la norma che definisce i requisiti di qualità dell’acciaio questo dovrà essere marcato CE e quindi essere immesso sul mercato.

L’attuale normativa tecnica, indica il procedimento di qualifica seguito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Ministero degli Interni – per i prodotti innovativi non ricadenti in nessuna delle tipologie sopra menzionate. Da sottolineare che l’attuale normativa tecnica è in fase di revisione.

L’elenco dei prodotti proposti si riferiscono ai prodotti in acciaio per uso strutturale nelle costruzioni; da ciò consegue che il Produttore accompagna i propri prodotti o con la marcatura CE, quando la normativa di riferimento contempla la marcatura, o con l’Attestato di Qualificazione. Tali documenti devono essere conservati a cura del produttore per almeno 10 anni.

I quesiti posti a Fondazione Promozione Acciaio

Con quale documento d’accompagnamento arriva la fornitura al commerciante intermedio?

Ogni fornitura al Commerciante intermedio deve essere accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal Produttore (Marcatura CE, Attestato di Qualificazione) e completata con il riferimento del documento di trasporto del commerciante stesso.

Come si garantisce la rintracciabilità del materiale in cantiere dopo le lavorazioni della carpenteria?

  • Da dichiarazione, sul documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Avvenuta Dichiarazione di Attività”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (recante logo o marchio del carpentiere o del soggetto che ha fatto l’ultima lavorazione).
  • Dall’Attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno (a carico del Direttore Tecnico, con indicazione del giorno di lavorazione).

Cosa compete al Direttore dei lavori ed al collaudatore?

Il materiale ed i prodotti per uso strutturale utilizzati nelle opere, potranno essere accettati dal Direttore dei lavori solo dopo acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la documentazione in accompagnamento al materiale ed eventualmente rifiutare le forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto anche il Collaudatore, che riporterà, nel certificato di collaudo, anche gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale “lavorato”.

Come viene garantita la rintracciabilità del materiale nel tempo?

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione d’accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.

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