Acustica edilizia

Sentenza n° 103-2013 della Corte Costituzionale sulle Leggi Comunitarie 2008 – 2009

Introduzione
La Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato incostituzionale l’Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, (sostitutivo dell’art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009, n. 88).

L’articolo dichiarato incostituzionale indicava che:
«[…] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».

Di seguito si riportano alcune indicazioni proposte da ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, sull’argomento.
I soci ANIT possono scaricare una sintesi approfondita della sentenza.

Leggi Comunitarie 2008 e 2009
La Legge Comunitaria 2008 (Legge 07.07.2009 n° 88 , G.U. 14.07.2009) all’Art. 11 ha delegato il Governo a “riordinare” la disciplina in materia di inquinamento acustico per garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo”.

Il Governo avrebbe dovuto pertanto emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una serie di Decreti Legislativi per “il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale”.

L’anno successivo l’art. 15 della Legge Comunitaria 2009 ha introdotto alcune modifiche all’Art. 11 della Comunitaria 2008. Il termine di 6 mesi è stato prorogato a 12 mesi e sono stati modificati alcuni articoli.
Ad oggi (settembre 2013)  non è stato emanato ancora alcun Decreto.
L’aspetto delle Leggi Comunitarie che ha creato più scalpore tra gli addetti ai lavori sono state le indicazioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Il comma 5 dell’Art. 11 della Legge Comunitaria 2008 infatti indicava che:
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 [i limiti del d.P.C.M. 5-12-1997 NdR], non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Legge Comunitaria 2009 (all’Art. 15, c. 1°, lett. c ) ha modificato il comma 5 come segue:
In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.

Quindi, mentre il comma 5 della Legge Comunitaria 2008 riguardava solo i rapporti tra venditori e acquirenti “sorti successivamente” al 29 luglio 2009, il comma 5 introdotto dalla Comunitaria 2009 sembra essere retroattivo e considerare quindi tutti i rapporti di compravendita, indipendentemente dalla data in cui sono stati stipulati.

Le Leggi Comunitarie hanno generato un clima di forte confusione nel campo delle cause in Tribunale sui requisiti acustici passivi. In questi anni alcuni giudici hanno ritenuto di non dover più applicare il d.P.C.M. 5-12-1997, decreto che definisce i limiti sull’isolamento dai rumori nelle abitazioni. Altri invece, al contrario, hanno considerato tali limiti come “rappresentativi della regola dell’arte”, rendendo quindi del tutto inefficaci le indicazioni delle Leggi Comunitarie.

In alcuni casi è stato anche segnalato che, essendo scaduti i 12 mesi stabiliti nella Legge Comunitaria 2009, le indicazioni delle Leggi Comunitarie non hanno più alcuna efficacia e decadono quindi anche le considerazioni relative al “comma 5”.

In sintesi quindi la situazione è molto confusa.

La sentenza 103-2013 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato incostituzionale il “nuovo comma 5” introdotto dalla Legge Comunitaria 2009 (Art. 15, c. 1°, lett. c).
Le motivazioni riguardano principalmente aspetti legati alla retroattività di tale articolo.
Il testo integrale della sentenza può essere scaricato dal sito: www.cortecostituzionale.it

Alcune considerazioni
La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il “comma 5” della Legge Comunitaria 2009.
Sembra pertanto tornare in vigore la formulazione della Legge Comunitaria 2008, secondo la quale:
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Va segnalato però che, secondo alcuni legali, anche questa considerazione può essere messa in dubbio. Infatti nella sentenza non è mai indicato che si debba tornare al “vecchio comma 5”.
A prescindere da questi aspetti ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, ritiene opportuno evidenziare che il d.P.C.M.  5-12-1997 è ancora in vigore.
Il Decreto che definisce i limiti di isolamento acustico degli edifici non è mai stato abrogato e gli immobili di nuova realizzazione devono essere costruiti rispettando le sue prescrizioni.
Il comma 5 della Legge Comunitaria 2008 infatti indica solo che il DPCM 5-12-1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione.
I Comuni pertanto devono continuare a richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire.
Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’ente pubblico.
Restano quindi di fondamentale importanza la realizzazione del progetto acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, e l’esecuzione di misure fonometriche al termine dell’opera.

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