Manovra, quante critiche dalle associazioni: dall’edilizia all’ambiente, il fronte dei contrari 15/11/2024
Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 18/11/2024
Indice degli argomenti Toggle Affitto 2023: la detrazione nella dichiarazione dei redditiLa detrazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principaleInquilini con età compresa tra i 20 ed i 31 anniDetrazione affitto: lavoratori in trasfertaStudenti fuori sede Gli inquilini hanno la possibilità di portare in detrazione l’affitto. Il legislatore ha, infatti, considerato un onere meritevole di agevolazione fiscale il canone di locazione relativo all’abitazione principale. Nel momento in cui gli inquilini si preparano a compilare il Modello 730 o il Modello PF hanno la possibilità di beneficiare delle detrazioni nel caso in cui abbiano sottoscritto un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale. L’ammontare della detrazione viene graduata in proporzione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente. Possono accedere all’agevolazione fiscale i contribuenti con un reddito inferiore a 30.987,41 euro e viene applicata solo sui contratti di affitto stipulati per l’abitazione principale. Viene riconosciuta per ogni tipo di contratto, indipendentemente dalla loro durata. Possono accedere, quindi, all’agevolazione anche quelli di durata transitoria e quelli che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato. Affitto 2023: la detrazione nella dichiarazione dei redditi Gli inquilini, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno la possibilità di portare in detrazione l’affitto versato periodicamente. È possibile beneficiare di questa misura nel momento in cui sia stato sottoscritto un contratto di locazione, regolarmente registrato, per un immobile adibito ad abitazione principale. L’ammontare della detrazione che viene riconosciuta è graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell’inquilino. Il legislatore ha previsto che sia possibile portare in detrazione l’affitto nei seguenti casi: per gli alloggi adibiti ad abitazione principale, anche quando sono stati sottoscritti dei contratti in regime convenzionato; per i canoni di locazione sottoscritti tra i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti. Anche in questo caso il contratto deve essere sottoscritto per l’abitazione principale; per i lavoratori dipendenti, che devono trasferire la residenza per motivi strettamente legati al proprio lavoro. Le detrazioni, che abbiamo appena visto, non sono cumulabili tra loro. Il contribuente, comunque, ha la possibilità di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. O quella più conveniente dal punto di vista economico. Nel caso in cui il contribuente, nel corso dell’anno, si dovesse trovare in situazioni diverse, ha la possibilità di beneficiare di più di una detrazione. La detrazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principale L’affitto relativo agli alloggi, che sono stati adibiti ad abitazione principale attraverso un nuovo contratto od uno rinnovato, beneficia delle seguenti detrazioni ai fini Irpef: nel caso in cui il reddito sia inferiore a 15.493,71 euro: 300 euro; nel caso in cui il reddito sia compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro: 150 euro; non spetta alcuna detrazione nel caso in cui il reddito risulti essere superiore a 30.987,41 euro. Gli importi che possono essere portati in detrazione cambiano, nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto un contratto di locazione in regime convenzionale (ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998). In questo caso i diretti interessati hanno diritto alle seguenti detrazioni: nel caso in cui il reddito sia inferiore a 15.493,71 euro: 495,80 euro; nel caso in cui il reddito sia compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro: 247,90 euro; non spetta alcuna detrazione nel caso in cui il reddito risulti essere superiore a 30.987,41 euro. È importante ricordare che, nel caso in cui si volesse usufruire delle agevolazioni spettanti per i canoni di locazione a canone concordato “non assistiti”, è indispensabile verificare se sia necessario ottenere l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, attraverso la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto sottoscritto con l’accordo territoriale. Inquilini con età compresa tra i 20 ed i 31 anni La legge n. 43 del 9 dicembre 1998 prevede che per i contratti di affitto stipulati con giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti è prevista una detrazione fino ad un massimo di 2.000 euro. È possibile accedere a questa agevolazione quando il contratto di locazione è relativo ad un’unità immobiliare o ad una porzione di essa: in sede di dichiarazione dei redditi spetta una detrazione pari al 20% del canone di acquisto: non potrà essere inferiore a 991,60 e non dovrà superare i 2.000 euro. Il reddito complessivo del contribuente non deve essere superiore a 15.493,71 euro. La detrazione spetta fino al compimento dei 31 anni del contribuenti. Nel caso in cui i 31 anni siano stati compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Altra condizione per poter fruire di questa detrazione è che l’immobile preso in affitto sia diverso dall’abitazione principale dei genitori dell’intestatario del contratto. Detrazione affitto: lavoratori in trasferta I lavoratori dipendenti, che devono prendere in affitto un alloggio per motivi di lavoro, hanno diritto ad usufruire dell’agevolazione. I requisiti, che permettono di accedere all’agevolazione, sono i seguenti: trasferimento della propria residenza nel comune di lavoro o limitrofo; il nuovo comune si deve trovare ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente. Ad ogni modo deve essere collocato fuori dalla propria regione; la residenza nel nuovo comune deve essere trasferita entro tre anni dalla richiesta della detrazione. In questo caso i contribuenti hanno diritto alle seguenti detrazioni: nel caso in cui il reddito sia inferiore a 15.493,71 euro: 991,60 euro; nel caso in cui il reddito sia compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro: 495,80 euro; non spetta alcuna detrazione nel caso in cui il reddito risulti essere superiore a 30.987,41 euro. Studenti fuori sede Risulta utile ricordare che possono beneficiare di una detrazione Irpef per l’affitto anche gli studenti universitari fuori sede, che siano iscritti regolarmente ad un corso di laurea presso una qualsiasi università. Questi soggetti devono aver stipulato o rinnovato un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998. È possibile accedere alla detrazione anche per i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità e per gli atti di assegnazione in godimento o locazione che siano stati stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. In questo caso il legislatore ha previsto una detrazione pari al 19% delle spese dei canoni di locazione, che sono state sostenute dagli studenti universitari fuori sede. L’importo massimo detraibile è pari a 2.633,00 e può beneficiarne lo stesso studente o il familiare a cui risulta essere a carico. per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’università sia ubicata: in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza e che sia collocato in una provincia diverso; nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento