Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Detrazioni d’imposta ai fini IRPEF, che operano “fino a capienza”, ovvero spettano al contribuente nei limiti dell’ammontare dell’imposta sul reddito dovuta nell’anno. La parte della quota annuale di detrazione spettante, che superi tale ammontare, non può essere in alcun modo recuperata. L’unico incentivo che non opera come una detrazione è il bonus riconosciuto per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B da destinare alla locazione (cd. Legge Scellier), che, a differenza degli altri incentivi, consiste in una deduzione dal reddito imponibile, ossia in una riduzione del reddito imponibile dichiarato dal contribuente nell’anno sul quale applicare poi le aliquote d’imposta. Salva la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, che è riconosciuta a regime dal Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), gli altri incentivi, invece, hanno carattere temporaneo, seppur oggetto di diverse e successive proroghe dei termini. Incentivi all’acquisto di abitazioni ristrutturate È riconosciuta una detrazione IRPEF a favore delle persone fisiche che acquistano abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati. In particolare, si tratta di un’estensione, operativa fin dal 2002, della detrazione IRPEF riconosciuta per le spese di recupero di abitazioni (cd. “36%”40), entrambe potenziate al 50% fino al 31 dicembre 2016. Per fruire del beneficio, l’acquisto deve avere ad oggetto unità immobiliari poste all’interno di fabbricati integralmente ristrutturati (ovverosia oggetto di interventi edilizi di cui all’art. 3, co. 1 lett. c-d del D.P.R. 380/2001, realizzati tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2016) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla vendita o assegnazione dell’immobile. Nel rispetto di dette condizioni, all’acquirente persona fisica, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% di un importo corrispondente al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Invece, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2017 (salvo ulteriori proroghe), la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR. Detrazione 50% dell’IVA – abitazioni Classe A – B Per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, viene riconosciuta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto medesimo, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il beneficio, in particolare, spetta ai soggetti IRPEF che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico). Si evidenzia che, per fruire del beneficio, è necessario che il pagamento dell’IVA ed il rogito avvengano nel 2016, non potendo fruire del beneficio gli acconti pagati nel 2015 (con rogito nel 2016), ovvero nel 2016 (con rogito nel 2017 – cfr. C.M. 12/E/2016). Infine, in assenza di un espresso divieto normativo, il beneficio può essere cumulato con (cfr. C.M. 20/E/2016): • la detrazione Irpef del 36%-50%, riconosciuta per l’acquisto di unità residenziali facenti parte di fabbricati integralmente ristrutturati dalle imprese cedenti (art. 16bis, co. 3, DPR 917/1986, cfr. precedente paragrafo “ACQUISTO DI ABITAZIONI RISTRUTTURATE – BONUS IRPEF 50%”), • la detrazione Irpef del 36%-50%, riconosciuta per l’acquisto di box pertinenziale di nuova realizzazione (art. 16bis, co.1, lett. d, DPR 917/1986). Bonus acquisto abitazioni da locare Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono usufruire di benefici fiscali, ai fini IRPEF, per l’acquisto di abitazioni non di lusso nuove o ristrutturate, nonché costruite in appalto, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni continuativi. Nello specifico, all’acquirente vengono riconosciute due tipologie di agevolazioni: – una deduzione dall’IRPEF pari al 20% del prezzo dell’immobile (inclusa l’IVA), nel limite massimo di 300.000 euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60.000 euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l’anno), dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione; – una deduzione dall’IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative oggetto dell’agevolazione. In tale ipotesi, la deduzione deve essere limitata alla quota degli interessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro45. Inoltre, la deducibilità degli interessi passivi opera per l’intera durata del mutuo, e non è correlata alla durata minima di 8 anni, relativa al contratto di locazione. La deduzione IRPEF del 20%, sempre nel limite massimo di 300.000 euro spetta anche nell’ipotesi in cui la costruzione dell’abitazione venga affidata in appalto su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. Il beneficio non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati integralmente ristrutturati dalle imprese cedenti. Fonte Ance Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento