Asseverazione congruità dei costi o delle spese: Superbonus e gli altri bonus edilizi. I chiarimenti della circolare 16/E

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Con l’ausilio della circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, cerchiamo di capire come va compilata l’asseverazione della congruità dei costi o delle spese, obbligatoria per Superbonus e gli altri bonus edilizi

Asseverazione congruità dei costi o delle spese: Superbonus e gli altri bonus edilizi. I chiarimenti della circolare 16/E

Indice degli argomenti:

La circolare n. 16/E (linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal DL 157/2021), firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità – che attesta il diritto al beneficio e all’asseverazione che attesta la congruità delle spese, sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tra i principali chiarimenti viene specificato che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà agli altri bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus facciatee ristrutturazioni, fotovoltaico, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Obbligo della congruità delle spese per i bonus edilizi

Ricordiamo che il Decreto Antifrodi (DL 157/2021) entrato in vigore il 12 novembre 2021, che reca «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», inserendo il comma 1-ter all’art.121 del Decreto Rilancio, ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi o delle spese dal Superbonus fino a comprendere gli altri bonus edilizi, ovvero per gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni)
  • recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate)
  • riqualificazione energetica (ecobonus)
  • riduzione del rischio sismico (sismabonus)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Obbligo della congruità delle spese per i bonus edilizi

Questo vale nel caso si opti per l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. Ma nel caso del Superbonus l’obbligo ora vale anche quando sia utilizzato come detrazione fiscale diretta salvo che la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità si applicano alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto antifrodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Cosa deve contenere l’asseverazione?

L’attestazione della congruità della spesa dei bonus edilizi diversi dal Superbonus (Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus) può essere asseverata con le stesse modalità previste per il Superbonus (secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio): “Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Asseverazione, costi massimi per tipologia di intervento

Si ritiene che tale nuova attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

Pertanto, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al DM 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa (rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori) è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13- bis, del Decreto rilancio.

Ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi si fa riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti alle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

In riferimento alla verifica di congruità dei costi da allegare alla asseverazione, l’Enea ricorda che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto, occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).

Come va compilata l’asseverazione?

Al momento non è ancora disponibile un modello di asseverazione predisposto ad hoc per i vari bonus edilizi, come invece accade per il Superbonus. Inutile dire che avere un documento normativo standard aiuterebbe gli attori coinvolti del settore edilizio a eliminare quelle perplessità che l’arbitrio può generare.

Finché infatti non verrà emanato il modello, l’Agenzia stessa spiega che esiste un ampio margine di libertà, con alcuni punti fondamentali da inserire.

Modello asseverazione bonus edilizi

Con l’ausilio della circolare n. 16/E, cerchiamo di ricostruire quelle porzioni assolutamente necessarie, che costituiranno la base della nostra asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera. L’unico obbligo indicato è che la stessa “preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.”

Va, infine, chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Vale la pena ricordare che sono i tecnici abilitati ad asseverare la congruità delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis .

Misure di controllo preventive dell’Agenzia

L’articolo 2 del Decreto anti-frodi inserisce, dopo l’articolo 122 del Decreto rilancio, l’articolo 122-bis, rubricato «Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi».

In base a questa modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate – entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, trasmesse all’Agenzia delle entrate ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni.

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Tali comunicazioni devono presentare determinati profili di rischio, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa al massimo di 30 giorni. Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

La decadenza della sospensione però non legittima il diritto al bonus: il presidio preventivo antifrode de quo si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della
regolarità della comunicazione.

Infine, il comma 5 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l’attuazione dei predetti controlli preventivi.

Deroghe all’obbligo dell’asseverazione

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto Antifrodi.

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate


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