Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Indice degli argomenti Toggle Assicurazione casa, come funziona la polizza furtoLa garanzia incendioDanni causati dal terremotoÈ obbligatoria? Come richiedere il risarcimentoCosa non copre mai l’assicurazione casaQuanto costa l’assicurazione casaL’assicurazione casa si può trasferire su un altro immobile? La casa è l’ambiente numero uno dove sentirsi protetti e al sicuro. Eventi meteorologici come alluvioni, nevicate e raffiche di vento di portata eccezionale possono compromettere cose e persone, causando danni per migliaia di euro. Alluvioni e terremoti verificatisi negli ultimi anni ne sono la prova. Considerando gli effetti sempre più violenti del cambiamento climatico, molte persone iniziano a prendere in considerazione la possibilità di assicurare la propria abitazione. Sul mercato esistono diverse polizze con specifiche coperture – furti, incendi, eventi atmosferici, eventi sismici – con caratteristiche e premi assicurativi diversi in base alle condizioni pattuite. Nella maggior parte dei casi l’assicurazione sulla casa è una scelta discrezionale del proprietario, ma esiste una circostanza in cui, invece, è sempre obbligatoria. Ecco le principali informazioni sull’assicurazione casa, le varie tipologie esistenti, come funziona la richiesta di risarcimento e che succede in caso di acquisto di un altro immobile. Assicurazione casa, come funziona la polizza furto L’assicurazione contro i furti in casa è una delle più importanti e diffuse. Pur non essendo obbligatoria, sempre più persone decidono di proteggersi da eventuali danni causati dalle intrusioni dei ladri. Come ogni polizza, premio e danni coperti sono oggetto di pattuizione e variano da compagnia a compagnia. Di solito chi sceglie di stipulare questa polizza intende “coprire” gli elettrodomestici (in primis il televisore), mobili e complementi d’arredo di valore (come quadri e statue). Per ottenere il premio sono necessari due presupposti: la denuncia del furto a Polizia/Carabinieri la prova che il danno sia stato effettivamente causato dai ladri La garanzia incendio L’assicurazione incendio copre i danni materiali causati da esplosioni, fulmini, fiamme, corto circuito elettrico, scoppio e fenomeni elettrici di vario genere che possono causare incendi. La copertura generalmente si estende anche ai danni causati alle abitazioni vicine; si pensi ad un incendio di grandi dimensioni che coinvolge parte della casa dei vicini o le auto parcheggiate in strada. Se dall’incendio dovesse derivare la distruzione dell’immobile, l’assicurazione si fa carico dei costi di ricostruzione. Attenzione però, la polizza incendio non copre necessariamente tutti i danni causati: ciò dipende dal massimale pattuito che potrebbe essere inferiore all’entità del danno. In tal caso la compagnia assicuratrice dovrà risarcire il quantum concordato, mentre la parte “eccedente” del danno resterà a carico del proprietario. Danni causati dal terremoto L’assicurazione contro i danni causati da eventi sismici è molto specifica ed è pensata per risarcire e sostenere economicamente le famiglie colpite sia da eventi frequenti di sciame sismico sia da eventi singoli dalla grande potenza. La garanzia della polizza terremoto sulla casa cambia in base al tipo di contratto concordato con la compagnia assicurativa: può variare il premio e il tipo di danni coperti (danni ai mobili, alle parti strutturali, mancato guadagno da case in affitto, spesa per un alloggio alternativo e molto altro ancora). Talvolta l’assicurazione copre anche eventuali danni/furti di sciacalli e altri eventi collaterali al sisma, come esplosioni e incendi. In poche parole, il contraente riceve una somma da destinare alla riparazione o ricostruzione dell’immobile da calcolare in base a quanto sancito e versato. Il calcolo del premio varia in base agli accordi della singola compagnia, tendenzialmente oscilla dai 2,5 ai 4 euro al metro quadro (il prezzo cambia a seconda del luogo di ubicazione dell’immobile assicurato). Discorso analogo per quanto riguarda la polizza contro alluvioni e altri eventi meteorologici di straordinaria intensità. È obbligatoria? L’assicurazione sulla casa è obbligatoria? E se sì, quando e quale tipo? La legge italiana in verità non prevede un obbligo esplicito al riguardo: ciò vuol dire che la polizza sulla casa (prima o seconda che sia) non è obbligatoria ma una mera scelta del contraente. A questa regola, tuttavia, vi è una eccezione: stipulare l’assicurazione sulla casa è obbligatorio se per acquistare l’immobile si accede al mutuo bancario. Ogni istituto bancario, infatti, richiede al contraente di stipulare l’assicurazione scoppio e incendio. Il motivo è presto detto: l’integrità dell’immobile costituisce una garanzia per la banca che, per questo, vuole proteggere il suo diritto ad essere risarcita nel caso in cui il contraente non paghi le rate concordate. Sono le stesse banche a stipulare tali polizze con assicurazioni convenzioni, per questo la scelta non ricade in capo al proprietario. Quando e come chiedere il risarcimento Se dovesse presentarsi uno degli eventi coperti dalla polizza assicurativa – tassativamente elencati nelle clausole contrattuali – il soggetto danneggiato dovrà sporgere una denuncia contattando la compagnia assicurativa. Modi e tempi per inviare la comunicazione sono indicati nelle clausole contrattuali, di solito si procede con una raccomandata a/r che contenga: la documentazione comprovante il sinistro il numero della polizza casa stipulata le generalità del titolare della polizza All’atto di denuncia seguirà una perizia per valutare i danni effettivamente riportati e successivamente stabilire l’ammontare del risarcimento. Cosa non copre mai l’assicurazione casa Viste le ipotesi in cui l’assicurazione è tenuta a risarcire il contraente (in base alle condizioni concordate e ai soldi versati), vediamo cosa, invece, non è tenuta a coprire. Le assicurazioni non offrono copertura verso i danni causati da comportamenti irresponsabili o volontari del proprietario dell’abitazione, quindi in caso di dolo, colpa, negligenza. Esempio tipico di comportamento negligente – e quindi non coperto – è quando il proprietario dimentica la finestra aperta e questo facilita l’ingresso dei ladri. Nel caso riportato la compagnia assicuratrice non è tenuta a indennizzare il furto (salvo diversa pattuizione nelle clausole contrattuali). Quanto costa l’assicurazione casa Difficile indicare con precisione quanto possa costare l’assicurazione su un immobile. L’oscillazione del costo può dipendere da diversi fattori (da valutare con attenzione prima di procedere alla stipula): se si tratta di casa singola, villa con piscina, appartamento condominiale e così via (quindi la tipologia di immobile); dimensioni e valore; il luogo in cui l’abitazione ubicata (tra una grande metropoli un piccolo paese montano vi può essere una differenza rilevante in base alle possibilità che si verifichino furti e altri danneggiamenti); la tipologia di copertura scelta dal contraente. Un fattore che sicuramente incide sul costo complessivo della copertura assicurativa è la possibilità di recuperare parte della spesa nella dichiarazione dei redditi. Infatti l’assicurazione sulla casa è detraibile nella misura del 19% di quanto pagato per la copertura dagli eventi calamitosi, senza alcun limite e senza franchigia. Per “eventi calamitosi” si intendono piogge, alluvioni, inondazioni, terremoti, incendi, frane, eruzioni vulcaniche e altri eventi naturali di carattere eccezionale. L’assicurazione casa si può trasferire su un altro immobile? Un dubbio molto frequente in merito all’assicurazione sulla casa riguarda la possibilità di trasferire la polizza su un altro immobile. La risposta è sì, tuttavia il cambio di indirizzo non avviene in maniera automatica. In prima analisi, la compagnia assicurativa andrà a valutare il secondo immobile e, soltanto se non esistono differenze di rilievo rispetto a quello per cui è stata stipulata, darà il consenso al trasferimento. Al contrario, se le due abitazioni presentano delle differenze rilevanti la copertura assicurativa non si potrà estendere. 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