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1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h. 2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h. 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3– per capacità complessiva superiore a 2 m3b) disciolti e liquefatti (in bombole o bidoni):– per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg– per quantitativi complessivi superiori a 500 kg. 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3– per capacità complessiva superiore a 2 m3b) disciolti o liquefatti:– per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3– per capacità complessiva superiori a 2 m3. 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3. 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar. 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione. 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti. 9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili. 10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas. 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3. 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3. 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili. 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3 .b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3. 16) Depositi e/o rivendite infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:– per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3– per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3. 17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3. 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio. 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg. 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:– con quantitativi da 500 a 1.000 kg– con quantitativi superiori a 1.000 kg. 21) Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:– con capacità da 0,2 a 10 m3– con capacità superiore a 10 m3. 23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3. 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici. 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni. 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori. 27) Stabilimenti di impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrato di ammonio, di metalli alcalini e alcalino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi. 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo. 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10 t . 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità superiori a 20 t e relativi depositi. 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiori a 50 t di prodotto essiccato. 37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. 39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 50 t. 40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 10 t. 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50 t. 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 50 t. 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 5 t. 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 10 t. 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg. 46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 metri misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:– da 50 a 100 t– superiori a 100 t. 47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:– da 5 a 100 t– oltre 100 t. 48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:– da 5 a 100 t– oltre 100 t. 49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:– da 25 a 75 addetti– oltre 75 addetti. 50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiore a 5 t. 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive. 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche. 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali. 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 t. 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 10 t. 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito. 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 5 t. 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 5 t. 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili. 60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 50 t. 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi conduttori elettrici isolati. 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10 t. 63) Centrali termoelettriche. 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW. 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli. 67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze. 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli. 69) Cantieri navali con oltre 5 addetti. 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti. 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti. 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per la lavorazione a freddo con oltre 25 addetti. 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti. 74) Cementifici. 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860 e articolo 102 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185). 76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13-2-1964, n. 185). 77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materiali fissili in speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall'art. del D.P.R. 30-12-1965, n. 1704). 78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione. 79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31-12-1962, n. 1860). 80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:– impianti nucleari;– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;– impianti per la separazione degli isotopi;– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati. 81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini. 82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti. 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto. 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto. 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. 88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2. 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti. 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n.1564. 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili. 93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti. 94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497. 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24-5-1979, n. 886. 97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm . 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