Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h.

2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h.

3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
– per capacità complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti e liquefatti (in bombole o bidoni):
– per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
– per quantitativi complessivi superiori a 500 kg.

4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
– per capacità complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti:
– per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3
– per capacità complessiva superiori a 2 m3.

5)  Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3.

6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.

7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.

8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili.

10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.

11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas.

12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.

13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3.

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili.

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3 .
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3.

16) Depositi e/o rivendite infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
– per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
– per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3.

17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3.

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
– con quantitativi da 500 a 1.000 kg
– con quantitativi superiori a 1.000 kg.

21) Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
– con capacità da 0,2 a 10 m3
– con capacità superiore a 10 m3.

23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.

24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive  modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici.

25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

27) Stabilimenti di impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrato di ammonio, di metalli alcalini e alcalino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.

28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.

30) Fabbriche e depositi di fiammiferi.

31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.

32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.

33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10 t .

34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.

35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità superiori a 20 t e relativi depositi.

36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiori a 50 t di prodotto essiccato.

37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.

38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 50 t.

40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 10 t.

41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50 t.

42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 50 t.

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 5 t.

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 10 t.

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 metri misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
– da 50 a 100 t
– superiori a 100 t.

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
– da 5 a 100 t
– oltre 100 t.

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
– da 5 a 100 t
– oltre 100 t.

49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
– da 25 a 75 addetti
– oltre 75 addetti.

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiore a 5 t.

51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.

52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.

53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.

54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 t.

55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 10 t.

56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.

57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 5 t.

58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 5 t.

59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 50 t.

61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi conduttori elettrici isolati.

62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10 t.

63) Centrali termoelettriche.

64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.

65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.

67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.

68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.

69) Cantieri navali con oltre 5 addetti.

70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti.

71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti.

72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per la lavorazione a freddo con oltre 25 addetti.

73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi,  maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti.

74) Cementifici.

75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed  apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860 e articolo 102 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).

76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).

77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materiali fissili in speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall'art. del D.P.R. 30-12-1965, n. 1704).

78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.

79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31-12-1962, n. 1860).

80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per la separazione degli isotopi;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati.

81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti.

83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con  oltre 25 posti-letto.

85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto.

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2.

89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.

90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n.1564.

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili.

93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti.

94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24-5-1979, n. 886.

97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm .
 
 

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