Criteri Ambientali Minimi (CAM) e appalti pubblici verdi (GPP)

Il Piano d’Azione Nazionale sugli appalti pubblici verdi (PAN GPP) regola le modalità di aggiudicazione degli appalti, secondo i principi di sostenibilità dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

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Criteri Ambientali Minimi (CAM) e appalti pubblici verdi (GPP)Indice degli argomenti:

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), adottati con decreto ministeriale, sono dei requisiti di tipo sociale, ambientale ed economico, volti a indirizzare le scelte della Pubblica Amministrazione, premiando quei prodotti, servizi, lavori a più elevato valore di sostenibilità.

L’Europa insegue da tempo la strategia della sostenibilità applicata al settore degli appalti della pubblica amministrazione, rivolta all’economia circolare e all’analisi del ciclo di vita (LCA) di prodotti, servizi e lavori finalizzata a premiare le scelte secondo criteri ambientali, economici e sociali virtuosi.

In Italia, la politica di promozione della Comunità Europea sugli appalti verdi pubblici o Green Public Procurement (GPP), è stata recepita con una serie di decreti, a partire dal 2008.

Il nuovo Codice degli Appalti (DLgs 50/2016) ha introdotto l’obbligo della valutazione delle offerte in alcune fattispecie secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, legando questo concetto al ciclo di vita di prodotti, servizi e concessioni da misurarsi con criteri oggettivi in grado di pesare le performance ambientali, energetiche, sociali ed economiche di media e lunga durata.

Ricordiamo infine che, per poter accedere all’ecobonus nella misura potenziata del 110%, è necessario che i materiali isolanti rispettino i Criteri Ambientali Minimi.

Piano Nazionale d’Azione per il Green Public Procurement (PAN GPP)

Il Green Public Procurement o GPP, è definito dalla Commissione Europea, come “l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.”

La Commissione Europea, con una serie di provvedimenti ad hoc, ha prima incoraggiato gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici e, successivamente, ha emanato Linee Guida specifiche per la redazione dei Piani d’Azione Nazionali sul GPP.Piano Nazionale d’Azione per il Green Public Procurement (PAN GPP)L’adozione italiana del GPP entra nel vivo con l’approvazione del decreto interministeriale del 11 aprile 2008, che ha stabilito la messa a punto del Piano Nazionale d’Azione per il Green Public Procurement.

Il PAN GPP è un piano d’azione, per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico.

Esso prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) allo scopo di conseguire gli obiettivi ambientali strategici di riferimento, quali l’efficienza e il risparmio di risorse naturali, la riduzione dei rifiuti prodotti e della loro pericolosità e la riduzione dell’emissione di sostanze pericolose.

I criteri ambientali del Nuovo Codice Appalti (DLgs 50/2016)

I criteri ambientali minimi del citato Piano d’azione sono adottati per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori.

Il Nuovo Codice Appalti (DLgs 50/2016 e s.m.i.) definisce le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara.

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali di riferimento.

Questi danno luogo a dei criteri premianti, in fase di valutazione delle scelte per l’aggiudicazione dell’appalto, secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95, comma 6), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.I criteri ambientali del Nuovo Codice Appalti (DLgs 50/2016)Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  • i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera
  • i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
  • i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

  • la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto
  • il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture
  • il costo di utilizzazione e manutenzione, riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio
  • la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda
  • l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto

I documenti di gara elencano i criteri di valutazione attribuiti a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

CAM edilizia: appalti verdi e criteri premianti

Nel caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, le stazioni appaltanti, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, sono tenute all’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per le procedure di affidamento aventi ad oggetto le categorie di lavori di cui al d.m. 11.10.2017:

  • “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” (sezione 2.2)
  • “Specifiche tecniche dell’edificio” (sezione 2.3)
  • “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” (sezione 2.4)
  • “Specifiche tecniche del cantiere” (sezione 2.5)
  • “Condizioni di esecuzione” (sezione 2.7)

I criteri premianti (art. 34 e 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sono tenuti in considerazione ai fini della definizione dei criteri di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.CAM edilizia: appalti verdi e criteri premiantiLa stazione appaltante, per il tramite del direttore lavori, verifica che l’appaltatore in fase di esecuzione rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto in merito all’attuazione dei criteri ambientali minimi.

I criteri ambientali minimi sono adottati in fase di definizione della procedura di gara per:

  • Selezione dei candidati: sono requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo da recare i minori danni possibili all’ambiente.
  • Specifiche tecniche: così come definite dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016, “definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi”.
  • Criteri premianti: requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell’aggiudicazione secondo l’offerta al miglior rapporto qualità-prezzo.
  • Clausole contrattuali: forniscono indicazioni per dare esecuzione all’affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale.

Il PAN GPP specifica la procedura per la definizione dei CAM in grado di rispondere alle peculiarità del sistema produttivo nazionale, pur tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea.

Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e costi

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 96, DLgs 50/2016).

I costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, comprendono:

  • costi relativi all’acquisizione delle risorse;
  • costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
  • costi di manutenzione;
  • costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio

Rientrano nell’LCA anche i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e costiLe stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita.

Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  • essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori
  • essere accessibile a tutte le parti interessate
  • i dati richiesti devono poter essere forniti operatori economici normalmente diligenti

Ecobonus e Criteri Ambientali Minimi dei materiali isolanti

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti fondamentali per l’accesso al superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici (ecobonus). I criteri ambientali sono vincolanti nella scelta dei materiali idonei all’isolamento termico degli edifici oggetto di efficientamento energetico.

Il Decreto Rilancio all’art.19, comma 1, afferma infatti che: “I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

La normativa va a in modo particolare a regolamentare la produzione delle plastiche (poliuretani, polistirene, poliestere) e delle lane minerali (lana di vetro e di roccia), sia per quanto riguarda la quantità di materia riciclata nel prodotto (attestata da apposita certificazione), che nei sistemi di produzione conformi alle normative nazionali o comunitarie.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore

I Criteri Ambientali Minimi vengono adottati con decreti puntuali e specifici, che nel tempo si ampliano a comprendere ulteriori categorie di prodotti, beni e servizi.

Ad oggi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore sono 17:


Per approfonfire

• Anac, Linee guida Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

• Commissione Europea, Buying Green, A handbook on green public procurement, 3rd edition, 2016
D.Lgs. n. 50/2016

• Decreto Criteri Ambientali Minimi, DM 11 ottobre 2017
• Ministero dell’Ambiente, I criteri ambientali minimi
• Ministero dell’Ambiente, Piano d’Azione Nazionale sul GPP
• Ministero dell’Ambiente, Il Green Public Procurement: uno strumento strategico per il rilancio di un’economia sostenibile
• Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), Linee guida Green Public Procurement (GPP), 2017

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