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Sono stati recentemente pubblicati due importanti Decreti Legge dai contenuti svariati ma con alcuni articoli di interesse per chi si occupa di efficienza e risparmio energetico. I Decreti legge a cui si fa riferimento sono : Decreto Legge n. 32/2019, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” noto come Decreto “Sblocca Cantieri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n. 92 Serie Generale, contiene una serie di modifiche che intervengono su alcuni aspetti del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016). Decreto “Crescita”, DL n. 34/2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e che prevede tra le tante questioni, incentivi per la valorizzazione edilizia e premi volumetrici per la rigenerazione urbana. Decreto Sblocca Cantieri Il Decreto Sblocca Cantieri introduce disposizioni urgenti volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, attraverso l’adozione di misure mirate alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, riguardanti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici. In questa ottica di semplificazione il Decreto apporta alcune modifiche anche al Testo unico per l’edilizia, DPR 380/2001, in materia di rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del testo unico) che sembra superare il disposto del DM 1444/68. Si riporta di seguito l’articolo così come modificato dall’art. 5, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019: Art. 2-bis. (L) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. In sostanza si obbligano le Regioni ad introdurre deroghe rispetto al DM 1444 del 1968 e a dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. Quella che era una possibilità del vecchio testo diviene un obbligo. Nel decreto non c’è una risposta, tutto viene demandato alle regioni fermo restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile, comprese, ovviamente, quelle su luci e vedute e distanze legali. Ci preme ricordare che per i professionisti che operano in ambito edilizio con attenzione al risparmio energetico e che quindi sono impegnati nella riqualificazione energetica di edifici esistenti o nella costruzione di nuovi edifici NZEB esiste già il D. Lgs. n. 102/2014, che all’art. 14 commi 6 e 7, riporta disposizioni in merito a possibili deroghe ai parametri urbanistici e agli indici di edificabilità (volumi, altezze, distanze tra edifici) in caso di conseguimento di determinati obiettivi di efficienza energetica degli edifici. Deroghe a parametri urbanistici e indici di edificabilità – Interventi di nuova costruzione o assimilati Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica, limite previsto dalle norme vigenti (vedi oltre), l’art. 14 del D. Leg.vo 102/2014 prevede al comma 6 che non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di: – ulteriori 30 cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato; – ulteriori 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è consentito, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II, artt. 6-23-ter del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, dalle normative regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a: – distanze minime tra edifici; – distanze minime dai confini di proprietà; – distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario; – altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno comunque esercitate nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile ( i famosi 3 metri), che pertanto non possono essere derogate. La riduzione dell’indice di prestazione energetica da conseguire per poter usufruire delle deroghe deve essere certificata tramite l’Attestato di prestazione energetica. Interventi di riqualificazione di edifici esistenti- Deroghe a distanze minime tra edifici, fasce di rispetto stradali e altezze massime degli edifici Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dalle norme vigenti (vedi oltre), l’art. 14 del D. Leg.vo 102/2014 prevede al comma 7 che è consentito, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II, artt. 6-23-ter del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, dalle normative regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a: – distanze minime tra edifici; – distanze minime dai confini di proprietà; – distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario; – altezze massime degli edifici. In particolare: – le deroghe alle distanze – che possono essere esercitate nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti – operano nella misura massima di 25 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno comunque esercitate nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, che pertanto non possono essere derogate; – le deroghe alle altezze operano nella misura massima di 30 cm, per il maggior spessore degli elementi di copertura. Con il Decreto Crescita cambia qualcosa nell’applicazione dei CAM? Poiché il Decreto modifica in modo sostanziale i contenuti dell’Art. 36 del Codice dei Contratti, nello specifico per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, abbiamo posto attenzione ad eventuali modifiche/semplificazioni della materia, ad oggi ancora ostica per le stazioni appaltanti, relativa all’obbligatorietà dei CAM, del Criteri Ambientali Minimi in edilizia. In realtà quello che il “Decreto Sblocca Cantieri” ha modificato è il criterio principale di aggiudicazione per lavori sottosoglia, accettando, con alcune eccezioni, quello del prezzo più basso. Relativamente invece agli approvvigionamenti sotto la soglia dei 40 mila euro, le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento diretto senza ricorrere al confronto concorrenziale tra due o più operatori economici e senza fornire alcuna motivazione. Quindi, al netto di tali modifiche introdotte dal “Decreto Sblocca Cantieri”, resta l’obbligo da Codice dei Contratti che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture debba avvenire nel rispetto dei principi dell’ Art.34 (relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale) con l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) a prescindere dal criterio di aggiudicazione e dell’importo mosso dall’approvvigionamento. Nel caso dunque di approvvigionamento sotto soglia comunitaria, aggiudicato al prezzo più basso, le stazioni appaltanti dovranno verificare la congruenza delle offerte con le specifiche tecniche di base e inserire le clausole contratti contenute nei CAM. Decreto Crescita Il Decreto dal titolo “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” contiene alcune interessanti novità in materia di: – incentivi per la valorizzazione dell’edilizia privata (Art.7) – cessione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica (Art.10), – contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile(Art.30) Di seguito si riportano fedelmente i testi di questi articolo demandando all’uscita dei futuri emendamenti di attuazione commenti e osservazioni, visto che di fatto finchè non ci sono tali provvedimenti l’argomento resta un po’ fumoso. Art. 7. Incentivi per la valorizzazione edilizia Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo. Art. 10. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico 1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 -septies , è inserito il seguente: «1 -octies . Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore. Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: Tabella di riparto Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento