Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Il Direttore dei Lavori è la figura chiave del cantiere. Spetta a lui vigilare sul corretto svolgimento dei lavori, e coordinare tutti gli attori coinvolti alla realizzazione dell’opera. Per agevolare il suo operato ha a disposizione una serie di documenti contabili ed amministrativi: giornale dei lavori, libretti di misura, SAL, registro di contabilità, conto finale dei lavori. Indice degli argomenti: Documenti contabili e amministrativi Il giornale dei lavori Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste Il registro di contabilità Lo stato di avanzamento lavori (SAL) Il conto finale dei lavori Contabilità semplificata e strumenti elettronici Il Direttore dei Lavori (DL) è la figura chiave del cantiere, a cui spetta il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Vediamo, con l’ausilio del DM 49/2018 decreto attuativo del Codice Appalti, di ricostruire il quadro degli strumenti che la normativa mette a disposizione del Direttore dei Lavori per agevolarne l’operato. Attraverso questi documenti – di tipo contabile e amministrativo – egli può infatti svolgere la sua attività in maniera più efficace, potendo garantirsi il controllo di ogni singolo aspetto della fase esecutiva dei lavori. Documenti contabili e amministrativi Il Direttore dei Lavori è la persona di fiducia del committente (o, nel caso di contratti pubblici, stazione appaltante), da lui preposta per vigilare al corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto dei tempi, costi e tecniche. Coordina e gestisce tutti gli attori coinvolti alla realizzazione dell’opera, collaborando con le altre figure coinvolte nel cantiere (coordinatore alla sicurezza, collaudatore, strutturista, impiantista…). Tramite il direttore dei lavori il committente esercita una continua vigilanza sullo svolgimento dei lavori che, oltre a concretarsi in una supervisione e rilevazione dell’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, attraverso registrazioni, stati avanzamento, consegna e sospensione dei lavori, è caratterizzata anche per un controllo più significativo, mediante verifiche, misurazioni, accettazione materiali, che include anche il potere di impartire direttive ed istruzioni incidenti sulla conduzione stessa dei lavori. Per permettere lo svolgimento di compiti tanto complessi e delicati, il DL ha a disposizione una serie di strumenti, come i documenti contabili e amministrativi, che assolvono principalmente a tre funzioni accertamento dei lavori eseguiti (come misura, quantità e qualità di esecuzione) applicazione dei prezzi di contratto alle lavorazioni rilevate liquidazione del credito all’appaltatore (per ogni Stato di Avanzamento Lavori) I diversi documenti contabili, atti pubblici a tutti gli effetti di legge, consentono di individuare il progredire della spesa in relazione alle lavorazioni eseguite. Questi, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o suoi delegati (direttori operativi o ispettori di cantiere), sono: 1. il giornale dei lavori 2. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste 3. il registro di contabilità 4. lo stato di avanzamento lavori (SAL) 5. il conto finale dei lavori Il giornale dei lavori è firmato dal direttore dei lavori i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori, il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori e dall’esecutore; i certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il giornale dei lavori Tra i principali compiti del DL figura l’accettazione dei materiali, ovvero la verifica della rispondenza dei materiali ai requisiti previsti dalla norma e dal progetto. Il rifiuto va trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Il giornale dei lavori è il documento che narra la vita del cantiere, in cui viene trascritto tutto ciò che accade, dalle singole lavorazioni alle varie figure coinvolte. Per ciascun giorno, sono annotati almeno: l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; la qualifica e il numero degli operai impiegati; l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; le relazioni indirizzate al RUP; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; In caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, il DL deve verificare l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiungere le osservazioni, prescrizioni e avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Libretto delle misure del Direttore dei Lavori (fonte: Studio Tecnico Palazzi & Palazzi) Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il DL è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. La compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. Successivamente, sulla base dei dati rilevati, si può procedere alla compilazione dei libretti delle misure. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione. Il registro di contabilità Il registro di contabilità, contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Registro di contabilità del Direttore dei Lavori (fonte: Studio Tecnico Palazzi & Palazzi) L’iscrizione delle partite (lavori e somministrazioni) è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera: a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto, vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili (e certificati di pagamento), in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, per ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino a quel momento. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) del Direttore dei Lavori fonte: Studio Adami Architetture Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. Il conto finale dei lavori Il conto finale dei lavori, compilato dal DL a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Al conto finale, va allegata la seguente documentazione: il verbale o i verbali di consegna dei lavori; gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore; le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; gli ordini di servizio impartiti; la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti; i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP gli atti contabili: i libretti delle misure e il registro di contabilità; tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa esecutrice che, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le istanze contenute nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. Contabilità semplificata e strumenti elettronici Le linee guida del DM 49/2018, all’art. 15, prevedono l’obbligo dell’uso degli strumenti elettronici per la contabilità dei lavori, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (come il BIM), al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità. In questo caso, le lavorazioni vanno trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore. Per approfondire: Codice Appalti, Dlgs 50/2016 Testo Unico per la Sicurezza, Dlgs 81/08 DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 – DM 49/2018 Decreto Semplificazioni Bis, DL 77/2021 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento