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Il decreto Aiuti è legge, dal 15 luglio sono in vigore nuove disposizioni per le imprese edili su Superbonus, ristrutturazioni, cessione del credito e iter semplificati per le energie rinnovabili. Abbiamo raccolto le novità più rilevanti in questa guida. Indice degli argomenti: Dl Aiuti, le misure più importanti per le imprese edili Superbonus 110, via libera alla proroga (ma solo per le villette) Cessione del credito, la platea dei richiedenti diventa di ampia Rinnovabili, cosa cambia per eolico, fotovoltaico e contributi per la produzione geotermica Il decreto Aiuti, che ha spaccato la maggioranza e aperto la crisi di Governo, non prevede soltanto la dilazione delle cartelle esattoriali e misure a contrasto del caro bollette, ma tante novità di grande interesse nel campo dell’edilizia. In primis definisce, una volta per tutte, il futuro del Superbonus 110%: lo stop non sarà definitivo, per le ville unifamiliari è in vigore la proroga fino al termine del 2022. Restando nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie, è dato un nuovo input alla cessione del credito d’imposta, le banche potranno concederlo a tutti i titolari di partita Iva. Rinnovabili anche in questo settore ci sono diversi punti di grande interesse per gli operatori del settore, sia per l’energia geotermica che fotovoltaica ed eolica. La legge di conversione, il cui testo integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2022 è in vigore dal 15 luglio. Qui le misure e modifiche rispetto al testo originale. Dl Aiuti, le misure più importanti per le imprese edili Quali sono, in definitiva, i punti salienti del decreto Aiuti in merito al campo edile, le ristrutturazioni e le fonti di energia rinnovabili? Nel lungo testo che contiene la conversione e che, in parte, va a modificare quanto previsto nella versione originaria sono presenti: estensione del termine ultimo per avviare il Superbonus 110% solo ed esclusivamente per le unità immobiliari unifamiliari (ville e villette a schiera), ma non per i condomini, con termini che andremo a specificare più avanti; vengono aggiunte due categorie di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico; modifica e ampliamento dell’iter di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus sulle ristrutturazioni edilizie; incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Le novità, che andremo qui di seguito a specificare, modificano in parte il Dl 17 maggio 2022, n. 50 Superbonus 110, via libera alla proroga (ma solo per le villette) Dopo settimane di incertezza a causa della “fine dei fondi” e del possibile stop al Superbonus, il Parlamento ha dato il via libera ad una proroga, l’ennesima, stavolta però limitatamente alle villette a schiera e alle unità immobiliari unifamiliari. Soltanto per questa soluzione abitativa, il termine ultimo è spostato dal 30 giugno al 30 dicembre 2022 a questa condizione: “il 30% dei lavori deve essere compiuto entro il 30 settembre 2022.” Se l’unità immobiliare in questione è ubicata all’interno di edifici plurifamiliari, la proroga vale soltanto se indipendente e con uno e più accessi autonomi dall’esterno. Negli altri casi, la data di termine della misura resta il 30 giugno 2022. Cessione del credito, la platea dei richiedenti diventa di ampia Rispetto al testo originario del decreto, la legge di conversione garantisce un margine di manovra più ampio per imprese edili e professionisti nella cessione del credito d’imposta. I crediti provenienti dal Superbonus 110% e dagli altri bonus legati alle ristrutturazioni edilizie si potranno cedere a tutti i correntisti titolari di partita Iva, oltre che a: banche organismi di investimento fondi pensione assicurazioni Il provvedimento ha una valenza retroattiva, per questo si applica a cessioni e sconti in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima del 15 luglio 2022, data in cui il Dl è entrato in vigore, e dopo il 1° maggio 2022. Inalterato, invece, il limite stabilito dall’articolo 121 del Dl 34/2020: una volta nei confronti di un singolo cessionario, fino a tre volte al massimo se nei due trasferimenti successivi subentrano soggetti vigilati quindi banche, intermediari finanziari autorizzati e di imprese di assicurazione. Rinnovabili, cosa cambia per eolico e fotovoltaico L’iter di conversione del lungo testo di legge ha già toccato da vicino anche le fonti di energia rinnovabili, prevedendo una sensibile semplificazione per l’installazione di sistemi eolico e fotovoltaici. In particolare sono state ampliate le aree idonee all’installazione degli impianti, comprendendo anche: “le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.” Inoltre la capacità di accumulo è passata da 3 a 8 MWh. Invece, dal punto di vista dell’efficacia temporale, il Dl Aiuti è intervenuto sulla validità dei permessi a costruire laddove servano per le fonti di energia rinnovabile. D’ora in avanti il termine per l’inizio dei lavori – quindi l’arco temporale concesso dalla legge – si estende fino a 3 anni dal giorno del rilascio del titolo abilitativo. Passando agli aspetti burocratici, alla domanda di “Via” si dovrà allegare una relazione tecnica paesaggistica insieme alla documentazione che esclude l’interesse archeologico dell’area. Contributi per la produzione di energia elettrica geotermica I commi 2, quater e 2 quinquies del Dl Aiuti stanziano un contributo di 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica geotermica prodotta per i titolari di concessione degli impianti. Si potrà richiedere dal 1° gennaio 2023 secondo modalità da definire in un prossimo decreto attuativo. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento