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Indice degli argomenti: DURC Congruità edilizia: le indicazioni ufficiali Manodopera: le spese rilevanti Durc congruità: indispensabile per i bonus edilizi Le spese professionali non sono rilevanti ai fini del DURC Congruità edilizia. La Commissione Nazionale delle Casse Edili ha fornito alcune delucidazioni sull’obbligo di certificare la congruità della manodopera in edilizia, così come prevede il Decreto Ministeriale n. 143/2021 entrato in vigore il 1° novembre 2021. Le informazioni, per i diretti interessati, sono state fornite direttamente dalla Commissione attraverso le nuove FAQ, che sono state pubblicate lo scorso 22 giugno 2022 sul sito della Commissione. Uno dei principali chiarimenti ha coinvolto direttamente le spese che i professionisti sostengono per la progettazione, la direzione lavori, l’asseverazione ed i collaudi: sostanzialmente stiamo parlando di quei costi che si riferiscono a varie spese, collegate a servizi professionali, che sono strettamente connessi al cantiere edile. Questi costi, secondo la commissione delle Casse Edili, non risultano essere rilevanti ai fini del DURC Congruità edilizia. DURC Congruità edilizia: le indicazioni ufficiali Per il DURC, ai fini della congruità, sono importanti unicamente i costi dei lavori edili. Ossia quelli che sono contenuti all’interno dell’allegato X al Decreto Legislativo n. 8 del 9 aprile 2008. Proviamo ad analizzare nel dettaglio cosa finisce sotto la lente di ingrandimento, nel momento in cui si richiede il DURC Congruità edilizia. Dal 1° novembre 2021 è obbligatorio il nuovo adempimento di verifica sulla manodopera in edilizia. Coinvolge tutto il settore edile e vi rientrano anche le attività che in qualche modo sono affini direttamente o che siano funzionalmente connesse. Entrando un po’ più nel dettaglio, la verifica della congruità si applica: quando si svolgono dei lavori pubblici; nel momento in cui si devono effettuare dei lavori privati, il cui importo superi i 70.000 euro. Per facilitare l’attività dei professionisti e delle imprese, la Commissione Nazionale delle Casse Edili ha provveduto ad implementare il portale CNCE Edilconnect. Questo strumento può essere utilizzato direttamente dagli operatori per effettuare la verifica della congruità del valore della manodopera nei vari cantieri, rispetto all’importo complessivo del lavoro che viene svolto. I diretti interessati, inoltre, hanno anche la possibilità di inserire i dati del personale, che opera nel cantiere, e verificare la certificazione di congruità presso la cassa edile di riferimento. Il 18 gennaio 2022 l’Inps ha messo a disposizione la piattaforma MOCOA, acronimo di Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti. Grazie a questo particolare strumento i committenti e gli operatori hanno la possibilità di verificare gli adempimenti in materia previdenziale di tutti i soggetti che sono coinvolti, in vario modo, negli appalti. Manodopera: le spese rilevanti Ha compiuto un anno, ma un importante chiarimento arriva dalla FAQ n. 2 del 15 novembre 2021. Il documento precisava che, nel caso in cui in un cantiere edile risultasse inquadrata un’impresa con il Ccnl metalmeccanica o qualsiasi altro Ccnl, nel momento che questa azienda viene inserita nel cantiere, l’impresa affidataria – anche se non è edile – è tenuta ad indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali dovrà essere calcolata l’incidenza della manodopera. Le eventuali attività non edili non risultano essere rilevanti ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. Ricordiamo che è l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 143/2021 ad individuare quali siano i lavori edili. In linea di principio, comunque, sono da intendere come tali quelli che si riferiscono ad imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile ai fini previdenziali. Durc congruità: indispensabile per i bonus edilizi È importante ricordare che il Durc Congruità edilizia è necessario per ottenere i bonus di settore. A ricordarlo è una FAQ datata febbraio 2022, la quale precisava che, nel caso di mancata congruità, l’impresa corre il rischio di perdere i benefici delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi. Il Decreto Ministeriale n. 143/21 prevede testualmente che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”. Un tema di particolare importanza, inoltre, è quello relativo ai lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia. Su questo punto abbiamo in mente i lavoratori provenienti da Austria, Germania, Francia e Repubblica di San Marino, che sono esonerati dall’iscrizione nella cassa italiana, alla luce di alcuni accordi di reciprocità. L’articolo 5, comma 5 del DM 143/21 permette di giustificare i costi non registrati in cassa, attraverso l’esibizione di una documentazione idonea, che può essere costituita, ad esempio, dalle fatture attestanti il costo del lavoro. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento