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L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla possibilità di cumulare le detrazioni fiscali nei confronti dei contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia. Vediamo in che limiti e in quanti anni recuperare le spese. Indice degli argomenti: Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili? Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate Via libera al cumulo IRPEF, ma in che limite? Grazie alle diverse agevolazioni confermate dal Governo fino al 2024, molti cittadini hanno eseguito o desiderano farlo in futuro – lavori di ristrutturazione edilizia. Che si tratti di adeguamento sismico, messa in sicurezza o efficientamento energetico, le detrazioni previste assicurano un notevole risparmio di denaro. Considerando l’ampia compagine di bonus in vigore, è lecito avere dei dubbi circa la cumulabilità delle detrazioni IRPEF e la possibilità per lo stesso cittadino di richiedere più di un bonus. Ad esempio Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili? E se sì, in quali limiti? L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questo dubbio in maniera definitiva: il cumulo è possibile a condizione che le spese sostenute siano contabilizzate distintamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. In questa guida maggiori dettagli e condizioni previste dalla legge. Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili La possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus è stata confermata nella risposta ad interpello n. 437/2021 che, al suo interno, prevede condizioni e limiti per ottenere gli sconti fiscali. In prima battuta, l’AdE sancisce la mancanza di un divieto alla cumulabilità, purché vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge per l’accesso ad Ecobonus e Sismabonus. Il divieto di cumulabilità, tuttavia, vige nelle ipotesi in cui vi sia il rischio di duplicazioni dei benefici. L’Agenzia delle Entrate prevede espressamente che: “Il rischio di duplicazione dei benefici derivanti dalla fruizione di più agevolazioni sulla stessa voce di spesa è contemplato – e dunque scongiurato facendo leva sul divieto di cumulabilità – solo nel caso in cui le agevolazioni delle quali si valuti la potenziale reciproca concorrenza attengono al medesimo soggetto beneficiario; alla medesima imposta; alla medesima somma, rappresentativa del medesimo costo agevolabile.” Al di fuori di questi casi tassativamente stabiliti, la cumulabilità delle detrazioni Ecobonus e Sismabonus è sempre possibile. Precisamente quando: i soggetti beneficiari aventi natura differente (ad esempio una società costruttrice e un acquirente persona fisica); imposte diverse interessate, IRES o IRPEF; importi differenti su cui calcolare le agevolazioni; differente metodo di determinazione dell’importo su cui calcolare la detrazione se su base analitica o forfetaria. In conclusione, l’Agenzia delle Entrate non prevede il divieto di cumulabilità di Ecobonus e Sismabonus sullo stesso immobile per non penalizzare le compravendite di immobili precedentemente ristrutturati, per i quali l’impresa costruttrice ha usufruito dell’agevolazione IRES e, quindi, impedire all’acquirente finale di richiedere la detrazione forfetaria del 25%. Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate La conclusione prospettata – cioè la possibilità di cumulare le detrazioni – prende in esame il caso di una società S.r.l. specializzata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Il quesito riguarda la possibilità per il compratore di usufruire della detrazione IRPEF su un immobile ad uso abitativo per il quale la società costruttrice abbia già usufruito della detrazione IRES prevista dal Sismabonus. L’AdE, nel caso di specie, ha confermato la cumulabilità e l’applicazione dell’articolo 16 bis, comma 3, del TUIR: “nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di Pagina 4 di 7 costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.” Via libera al cumulo IRPEF, ma in che limite? A prescindere dal valore degli interventi di adeguamento sismico/energetico eseguiti, la detrazione va calcolata sull’importo forfettario del 25% del prezzo di vendita e ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la detrazione è applicabile fino al limite di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dunque, in caso di concomitanza di diversi lavori riconducibili a bonus diversi, il contribuente può richiedere le agevolazioni previste se contabilizzate in maniera distinta, sempre entro i limiti di spesa previsti per ciascuno dei bonus distinti. Dello stesso parere anche la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento