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La Legge di Bilancio ha confermato le detrazioni valide per l’efficienza energetica in edilizia e ha introdotto il bonus facciate. Cosa c’è bene sapere? Lo spiega Ilaria Bertini di EneaIndice degli argomenti: Ecobonus per l’efficienza energetica: detrazioni fiscali, conferme e differenze con il 2019 Ecobonus e Bonus Casa, a chi affidare i lavori per l’efficientamento Cessione del credito e sconto in fattura: come si usano Bonus facciate: cos’è e cosa prevede Riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico: caratteristiche e incentivi Le misure per fare efficienza energetica in edilizia sono state rinnovate dalla Legge di Bilancio 2020. Quindi anche quest’anno si potrà accedere alle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini sotto forma di: ecobonus, sismabonus, bonus Casa oltre al bonus verde, recentemente confermato con il Milleproroghe. Inoltre quest’anno è stato introdotto il bonus facciate. Gli incentivi già esistenti hanno generato una leva notevole per gli investimenti: l’ecobonus ha mosso investimenti per 3,3 miliardi di euro circa, registrando un totale di 300 mila interventi di efficientamento energetico, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni d MWh. A segnalarlo è l’ultimo Rapporto annuale sull’efficienza energetica di Enea, pubblicato lo scorso anno. «Ma anche per il 2019 si preannuncia un trend analogo, almeno dal monitoraggio fatto finora»evidenzia Ilaria Bertini- responsabile della Direttore del Dipartimento Efficienza energetica di Enea. Con lei cerchiamo di approfondire diversi aspetti utili a migliorare le prestazioni energetiche degli immobili. Ecobonus per l’efficienza energetica: detrazioni fiscali, conferme e differenze con il 2019 Innanzitutto è bene comprendere se quanto disposto quest’anno corrisponde esattamente alle misure del 2019: «sul bonus Casa (detrazioni al 50% per le ristrutturazioni – nda) non ci sono state modifiche. In generale è stato confermato tutto», spiega Bertini. Per quanto riguarda installazioni di domotica, o più precisamente di building automation, si confermano al 65%. Laddove si richieda la detrazione, essi devono rispondere a determinate caratteristiche tecniche, «devono essere particolarmente performanti». Come specifica Enea: “deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.” In ogni caso per tutte le specifiche relative a questo tipo di impianti e in generale alle soluzioni e interventi riguardanti il risanamento e l’efficientamento energetico degli edifici mono e plurifamiliari,Enea nel proprio sito web presenta un apposito vademecum. «Per capirci: building automation non è il semplice dispositivo low cost, è uno strumento capace di garantire una certa affidabilità nella misura e determinate caratteristiche tecniche espressamente rispondenti alla norma UNI (la UNI EN 15232-1:2017)», specifica la responsabile Enea. Ecobonus e Bonus Casa, a chi affidare i lavori per l’efficientamento Innanzitutto quando optare per la ristrutturazione o per la riqualificazione? Dipende dal tipo di intervento che si vuole (e si può) fare. Se si valuta un intervento di efficientamento energetico, «è bene contattare un professionista tecnico qualificato, appartenente all’albo degli Ingegneri, architetti, geometri, un energy manager o un Ege (Esperto in gestione energetica): la scelta va fatta informandosi preventivamente sui requisiti basilari ed evitando nella maniera più assoluta il fai da te» o di affidarsi a chi non ha competenze certificate.«Occorre evitare il fai da te, le pratiche di acquisto di Attestati di prestazione energetica (APE) via internet senza nessuna veridicità o altre pratiche di questo genere. Ognuno di noi senza essere esperto, può e deve comprendere, informandosi, che c’è la possibilità di risparmiare davvero facendo interventi edilizi a regola d’arte». La domanda è bene porsela, facendosi una cultura di base già solo navigando sul sito web Enea dedicato all’efficienza energetica dove è possibile trovare informazioni complete «ed è bene poi rivolgersi a professionisti di ordini professionali come ingegneri, architetti e/o geometri», specifica Bertini. I condòmini possono rivolgersi al proprio amministratore di condominio: «è una figura essenziale in grado di dare informazioni e consigli oltre che proporre imprese o addetti ai lavori di provata esperienza. Come Enea stiamo lavorando molto con questa categoria in quanto crediamo che possano svolgere un’azione importante per informare e spiegare ai condomini gli aspetti dedicati e consigliare al meglio su professionisti e aziende che svolgono lavori di efficientamento energetico». Cessione del credito e sconto in fattura: come si usano Quando si ragiona sugli interventi per fare risparmio energetico in edilizia ci sono due fasi: l’accesso alla detrazione fiscale e la cessione del credito. «L’utente finale, che decide per svolgere i lavori, si rapporta nel primo caso con l’Agenzia delle Entrate, nel secondo con l’impresa responsabile dei lavori. Una volta terminati, è proprio l’utente a decidere se cedere il credito (ovvero la quota di detrazione) all’impresa o a società terze connesse ad essa. Non potrà essere fatta la cessione a un organismo al cui interno dell’asset societario abbia una quota di partecipazione maggioritaria di un istituto finanziario». All’utente spetterà il pagamento della quota restante della detrazione, che può essere rateizzata nel tempo. «Tuttavia la cessione del credito è uno strumento che ha un costo – specifica sempre la responsabile Enea – Esso è variabile e il divario è abbastanza ampio. Il problema è che allo stato attuale e nell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, questo “onere di servizio” che va al di là della cifra detratta, non può essere detraibile», costituendo quindi un costo supplementare da considerare. Il cittadino come può tutelarsi? «Innanzitutto, prestando attenzione ai costi preventivati e alle voci dei vari lavori, oppure rivolgendosi a società consolidate o a utility che forniscono questo servizio e lo fanno in maniera molto seria». C’è poi lo sconto in fattura, un’opzione alternativa alla cessione del credito, limitato nel 2020 agli interventi nelle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200mila euro. L’utente, una volta acquisito il credito, a lavori ultimati, può cederlo o richiedere lo sconto in fattura di pari quantità del credito. Bonus facciate: cos’è e cosa prevede L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata, ovvero le parti visibili all’esterno dell’edificio, ubicato in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.«Lo spirito con cui nasce è il decoro urbano». Solo se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi di efficienza energetica solo su superfici verticali e opache. «Tuttavia è possibile fare una richiesta supplementare che riguarda gli infissi, il lastrico solare o le pareti orizzontali, aprendo una pratica per interventi di riqualificazione energetica, detraibile al 65%», specifica sempre Ilaria Bertini. Anche in questo caso, per riuscire a ragionare su quale sia la modalità migliore per beneficiare degli incentivi, è bene affidarsi a un esperto in materia, che potrà provvedere a tutti gli aspetti specifici. A proposito delle zone A, B e assimilabili, in cui è possibile svolgere interventi che beneficino del bonus, la classificazione, individuata dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici scrive che: “la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.” Nel caso di bonus facciate, sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura non sono previste. Riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico: caratteristiche e incentivi Gli interventi di riqualificazione energetica più o meno profonda in che misura rientrano? «Si parte dall’ecobonus al 65% per edifici monofamiliari e se si tratta di un edificio condominiale con interventi sulle parti comuni inferiore al 25%; se invece l’intervento di isolamento termico sulle parti comuni ha incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (e guadagno di una classe energetica) è del 70% (ecobonus condomini) che raggiunge il 75% se l’intervento incide sulla qualità dell’involucro media – ovvero passaggio di quasi due classi energetiche. Se poi si associano questi lavori di miglioramento della classe energetica con lavori di riduzione del rischio sismico si può arrivare all’ecobonus-sismabonus dell’80% o 85%, rispettivamente per parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico o di due classi, sempre in zona 1,2 e 3.» Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento