ETA (Benestare Tecnico Europeo) su Partizioni Interne non Portanti

“Glossario” propedeutico alla lettura
Incominciamo a dire che è improprio qualsiasi ulteriore riferimento commerciale a termini quali “sistemi d’arredo per ufficio”, “pareti mobili”, “pareti attrezzate/contenitore”, ecc.: tutto ciò che conforma e delimita degli spazi interni, senza funzione portante attraverso un “sistema o kit” (1) installato permanentemente nell’opera (leggasi: edificio) è una “partizione interna non portante” ed in quanto tale soggetta all’Attestazione di Conformità prevista dalla CPD (Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione”), nelle forme e nei modi definiti nel Mandato di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 98/213/EC. Per tale “sistema” la commercializzazione sul territorio dell’UE sarà condizionata dalla disponibilità di una “Marcatura CE”.
I termini “procedurali” da conoscere sono molti: CPD, ER, ID, GP, Mandato, Decisione, CE, EOTA, ETAG, ETA, AB, NB, AC, FPC, ITT oltre ad OJ, DAV, DAPP, DOW, SCC, CUAP, NPD, GNB e via di seguito.
Non appaia “presunzione” la mancata esplicitazione della parziale sequenza di sigle riportate: la materia non può essere obiettivamente compresa senza un doveroso approfondimento che spieghi nel dettaglio le reciproche interrelazioni esistenti, le sequenze di processo o le varianti possibili.
D’altronde la realizzazione pratica di un Mercato Unico – a partire da realtà nazionali talvolta anche assai differenti – non è certamente facile. A maggior ragione in un settore come quello dei prodotti da costruzione ed in un Paese come la nostra bellissima Italia, che dal 1993 ha comunque deciso di elevare a Legge nazionale la CPD, ma che già nel 1957 aveva partecipato a costruire tale Mercato Unico (cfr. Trattato di Roma). Tutto ciò, i fatti sembrerebbero confermarlo, nell’apparente od interessato disinteresse da parte di tutta l’imprenditoria di settore che – soltanto in questo ultimo periodo – sta “scoprendo” di doversi ineludibilmente confrontare con obblighi che impattano su oltre 600 prodotti o famiglie di prodotti da costruzione.
E’ opinione condivisa che la CPD non sia un esempio di immediatezza interpretativa e semplicità procedurale, ma ciò è particolarmente vero per gli operatori del nostro Paese, da sempre abituati ad una comoda (?) mancanza di vincoli normativi effettivi e relativi al “sistema” proposto al mercato, reso sensibile attraverso un coinvolgimento commerciale che ha spesso relegato in secondo piano gli aspetti più propriamente tecnici del prodotto, che pure evidentemente esistono e sono certamente apprezzati anche all’estero.

I documenti che è necessario “padroneggiare”
Nel caso specifico, va detto che quasi tutti i documenti di riferimento sono in Inglese, ciò anche per via del fatto che la prevista traduzione, obbligatoriamente a carico delle nostre Autorità, non ha potuto ancora avere luogo.
In estrema sintesi i più significativi riferimenti possono essere limitati a due:
– La “Guideline for ETA for internal partition kits for use as non-loadbearing walls” (ETAG 003), predisposta dall’EOTA (European Organisation for Technical Approvals);
– La Decisione della Commissione Europea 94/23/CE del 17 Gennaio 1994, che stabilisce le procedure relative all’ETA (European Technical Approval), definito dall’Art. 8 della Direttiva 89/106/CEE come una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali per le opere edilizie per le quali il prodotto è utilizzato.
Alla fine del “percorso” procedurale ve ne è in effetti un terzo, forse il più importante: la “Dichiarazione di conformità”, a firma del Produttore, che è il documento obbligatorio con valore legale con il quale lo stesso si responsabilizza nei confronti dei terzi e del mercato in merito all’osservanza di un obbligo di legge (con tutte le conseguenze che questo fatto può comportare).

La sequenza operativa per raggiungere l’obiettivo
Qui di seguito sono stati riportati per punti i principali “step” concettuali e procedurali che concernono l’argomento di questo articolo..

Richiami generali
Come detto, sulla scorta della CPD, sono obbligatoriamente previste modalità, procedure e scadenze di adeguamento per i prodotti che sono incorporati in modo permanente all’interno di un’opera (edificio). Il regime prevede obbligatoriamente l’affissione della “Marcatura CE” da parte di tutti coloro che immettono tali prodotti nel mercato UE.
L’argomento è assai complesso e, nel caso delle partizioni interne non portanti, prevede 2 fasi distinte e l’intervento prima di un AB (Approval Body) per la preparazione di un ETA (Benestare Tecnico Europeo), poi quella di un NB (Notified Body) per l’attestazione di conformità necessaria in funzione della decisione assunta dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri (esistono 6 livelli di AC).
Gli AB (art.10 CPD) ed i NB (art.18 CPD) sono rispettivamente designati dai singoli Stati Membri e notificati alla CE. I primi sono raggruppati nell’EOTA, i secondi nel GNB/CPD.
Ogni Produttore deve comunque sempre dimostrare di possedere un proprio FPC (Factory Production Control).
La responsabilità dell’affissione della Marcatura CE (che è un diritto che deriva direttamente dalla CPD, quindi in forma di legge) è sempre e solo di chi immette sul mercato UE il prodotto (in tal senso è anche un dovere) e per tale ragione si basa su una sua dichiarazione di conformità.

Considerazioni operative
Il documento tecnico-procedurale di riferimento per l’avvio della procedura da parte di un AB è l’ETAG 003 dell’EOTA ed è la base per la preparazione di un ETA.
La procedura per la richiesta, l’istruzione ed il rilascio dell’ETA è un documento ufficiale pubblicato sull’OJ (Official Journal) delle Comunità Europee (Dec94/23/CE del 17.1.1994).
Va presentata una domanda ad un AB, secondo un certo formato (cfr Dec. citata, All.1).
Deve essere predisposto un Dossier Tecnico, seguendo una check-list fornita da ITC, comprensivo di tutti gli eventuali Rapporti di Prova già disponibili.
Si deve osservare che nella Guida 003 sono riportate alcune metodologie di prova nuove o comunque diverse dalle corrispondenti normative UNI, utilizzate per il mercato italiano; ciò comporterà l’esecuzione ex novo di tali prove, ove previsto. A titolo di esempio possiamo citare:
– reazione al fuoco
– resistenza al fuoco
– resistenza agli urti
– carichi appesi
Segue una fase di istruzione del Dossier da parte di ITC, tesa a definire sia le varianti sostanziali del sistema, sia l’utilizzabilità di prove eventualmente già effettuate.
Viene predisposto uno specifico contratto tra ITC e singolo produttore, contenente le attività (Ispezioni, prove), i loro costi ed i tempi d’esecuzione previsti.
Alla firma del contratto, si avvia la fase operativa. Al termine della fase operativa, viene predisposta una bozza di ETA in lingua Inglese che deve essere obbligatoriamente circolata presso i membri dell’EOTA, che hanno 2 mesi per commentarla. All’esito positivo di quanto previsto in contratto ed al termine della consultazione, ITC rilascia l’ETA. A questo punto il produttore deve rivolgersi ad un NB, in dipendenza al Sistema di Attestazione della Conformità originariamente stabilito dalla CE nel Mandato. Le prove non devono essere rifatte dal Laboratorio Notificato in quanto già eseguite come Prove Iniziali di Tipo (ITT) da parte dell’AB nell’ambito del rilascio dell’ETA. In conclusione il Laboratorio Notificato emette soltanto dei Rapporti di Prova in conformità all’ETA, riprendendone i risultati.
A conclusione di tutto questo processo, il produttore (che possiede un proprio FPC, ha avuto il Certificato ed i Rapporti di Prova da parte di un NB in conformità al proprio ETA) può emettere la propria Dichiarazione di Conformità ed usufruire del diritto di apposizione della Marcatura CE. Va segnalato che ogni ETA ha una durata limitata a 5 anni, salvo significativi cambiamenti apportati al prodotto od al FPC (da comunicare obbligatoriamente all’AB e soggetti a valutazione). ITC-CNR è già un AB e sta chiedendo di divenire anche NB (la pubblicazione in GU del Decreto Interministeriale inerente, è solo del 3.7.2003, operativo dal 18). In effetti il numero totale delle prove dipende dalle variabili di prodotto che devono essere inizialmente identificate dal Produttore e da ITC, caso per caso.

Conclusioni
Un’ultima considerazione va senz’altro svolta, ma per accettarla serve un vero “atto di fede”: un ETA, dal momento del suo rilascio, costituirà “per quel prodotto, quella fabbrica, quel produttore” la specifica tecnica armonizzata di riferimento, cioè la “norma” da seguire (al pari dell’Allegato ZA delle norme EN armonizzate). Dal 2004, in questo comparto, ognuno avrà la “propria specifica”: farlo capire al mercato ed a chi redige i capitolati, richiederà la dovuta attenzione.

Note
(1) Insieme di almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per essere installati permanentemente nelle opere e diventare un insieme assemblato. (cfr. Documento Guida C). Lo smontaggio del “prodotto” provoca un decremento delle prestazioni dell’opera. Lo smontaggio o la sostituzione di componenti del “prodotto” si configurano come procedimenti costruttivi. È’ un insieme di componenti immesso sul mercato in quanto tale, che diviene un “prodotto” quando viene assemblato in opera. I suoi componenti sono messi sul mercato assieme, in numero costante o variabile, secondo l’applicazione e c’è un responsabile dell’immissione sul mercato.

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