Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
L’Italia vanta un ricco patrimonio di edifici pregevoli per arte o storia, ed altri destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni. Si tratta, stando ad un’indagine pubblicata dal Touring Club Italiano, di: 3.554 musei; 2.000 siti archeologici; 95.000 chiese (un terzo delle quali di significato fondamentale per la storia dell’arte); 30.000 dimore storiche; 40.000 fra rocche e castelli. Tali edifici, se tipologicamente compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e le chiese, per esempio, non sono fra questi, sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n° 966. La prescrizione si evince dalla Circolare n° 36 emessa in data 11 dicembre 1985 dal Ministero dell’Interno. Per l’ottenimento del Certificato devono essere seguite le disposizioni indicate nel D.P.R. 12 gennaio 1998 n° 37 ed assolte le normative di sicurezza antincendio di cui al D.M. 20 maggio 1992, 569 ed al D.P.R. 30 giugno 1995, n° 418. L’incendio è insomma l’evento più temuto, distruttivo per le cose, seriamente pericoloso per le persone anche alla luce delle statistiche che parlano, per l’Italia, di un notevole incremento di incendi negli ultimi anni. Dall’analisi delle schede redatte al termine di ogni intervento dal personale operativo dei Vigili del Fuoco emerge che nel ventennio compreso fra il 1965 ed il 1984 si sono verificati: 249 incendi in musei e biblioteche; 167 incendi in sale di esposizione. Mentre, in un solo biennio, comprendente il 1996 ed il 1997, si sono verificati: 374 incendi in musei e biblioteche (1); 71 incendi in sale di esposizione. L’incremento, specialmente per ciò che riguarda le biblioteche, è impressionante. I motivi che portano all’innescarsi dell’incendio sono diversi ed in massima parte (oltre il 50%) non sono stati stabiliti con certezza. Fra le cause accertate, quella imputabile agli impianti elettrici occupa sempre un posto di tutto rispetto. Nel periodo 1965-1984 riguarda il 13% degli incendi verificatisi in musei e biblioteche. La percentuale sale al 32% per sale di esposizione. Nel 1997 sono imputati all’impianto elettrico il 6,5% degli incendi verificatisi nelle biblioteche, il 14% di quelli verificatisi nei musei ed il 23% di quelli verificatisi nelle sale espositive. Per queste ultime l’impianto elettrico risulta essere la prima causa d’incendio. Criticità degli interventi di salvaguardia In questi edifici, alla concomitanza di fattori critici quali presenza di materiale infiammabile, addensamento di persone in visita e configurazioni architettoniche a volta tortuose, fa riscontro la necessità di mantenere inalterate le caratteristiche tipiche del periodo storico di realizzazione. Ciò porta ad evitare soluzioni antincendio che richiedano l’esecuzione di opere edili, muri resistenti al fuoco, scale a prova di fumo, nuove uscite di sicurezza e quant’altro di solito è prescritto per edifici non sottoposti a salvaguardia architettonica. Le stesse prescrizioni legislative mirano pertanto a limitare gli interventi di protezione passiva alla compartimentazione ed all’agevolazione dell’esodo in sicurezza delle persone; mentre richiedono un maggiore impegno sulle forme di protezione attiva, tipo la rilevazione il più possibile pronta ed affidabile dell’incendio, nonché la regolamentazione rigorosa degli afflussi, onde evitare un eccessivo addensamento di persone. Un ulteriore problema nasce spesso dalla necessità di ottemperare, sia alle esigenze di sicurezza antincendio (safety) delle persone e dei beni, sia a quelle di sicurezza antifurto (security) dei beni conservati o esposti negli edifici. Nel primo caso, per esempio, è necessario agevolare al massimo l’evacuazione rapida delle persone; mentre nel secondo è necessario impedire le intrusioni abusive e maleintenzionate. Situazione degli edifici pregevoli di proprietà dello Stato Fra i musei, i monumenti e le gallerie di proprietà statale, dipendenti dalle Soprintendenze per le “antichità e le arti”, si riscontrano carenze non di poco conto per ciò che attiene le misure antincendio. Sono sprovvisti di impianti antincendio il 68,4% degli uffici, il 42,3% delle sale espositive ed il 30,3% dei depositi (2). In condizioni forse ancora più critiche versano gli impianti elettrici. Recenti indagini parlano di un 90% di impianti fuori norme. Il patrimonio statale comprende, fra sedi centrali, distaccate e dipendenti, quasi mille edifici, fra cui circa seicento fra musei, monumenti, gallerie e scavi, e oltre duecento fra archivi e biblioteche. Gli impianti elettrici Il D.M. 20 maggio 1992, n° 569, all’articolo 8.1 e il D.P.R. 30 giugno 1995, n° 418, all’articolo 6.1 ribadiscono la necessità che gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per arte o storia, e in quelli destinati a contenere musei, biblioteche, gallerie, collezioni, archivi ecc., così come identificati dalla legge 1° giugno 1939, n° 1089 e successive modificazioni e integrazioni, siano essi pubblici o privati, vengano realizzati a regola d’arte, nel rispetto della legge 1 marzo 1968, n° 186 e della legge 5 marzo 1990, n° 46. Ciò non di meno, sussistono non poche difficoltà ad integrare tali impianti, siano essi nuovi o ristrutturazioni o ampliamenti o adeguamenti di quelli esistenti, con le strutture storiche e/o artistiche da salvaguardare. La qualità dell’impianto, in termini di protezione contro le tensioni di contatto e di prevenzione contro il verificarsi di incendi, così come in termini di salvaguardia contro furti e intrusioni, è una scelta inderogabile che si appoggia alle norme CEI come sicura espressione della regola dell’arte. In particolare, trattandosi di impianti in bassa e bassissima tensione, il riferimento è la Norma CEI 64-8 (1998). Allo scopo di tentare una strada alternativa e/o integrativa al dettato della Norma CEI 64-8, in particolare per quanto in essa previsto alla Sezione 751 (Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio) e alla Sezione 752 (Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento), il CEI ha studiato e redatto una nuova pubblicazione, a carattere sperimentale, la prima, nel suo genere, a vedere la luce in Europa. Si tratta della Norma CEI 64-15 (1998) “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”. La NORMA CEI 64-15 Risale al 1942 la prima Norma CEI 64-1 relativa agli impianti elettrici negli edifici monumentali. Nel 1989 essa venne inglobata nella Norma CEI 64-8. Oggi, i già citati problemi di integrazione hanno portato ad una nuova enucleazione, concretizzatasi nella Norma CEI 64-15 che si può applicare solo agli edifici soggetti a tutela in base alla legge 1089/39, vale a dire a quegli edifici o parti di essi che sono soggetti a tutela da parte delle Soprintendenze competenti per territorio. La Norma CEI 64-15 prescrive misure di sicurezza alternative a quelle richieste da altre norme, ma non per questo meno efficaci. Tali misure, dette “varianti a sicurezza equivalente” possono però essere applicate solo allorché ricorrano entrambe le seguenti condizioni: presenza di vincoli artistici attestata dalla Soprintendenza competente per territorio (l’attestazione dev’essere parte integrante della documentazione di progetto) e impossibilità oggettiva, per la presenza dei succitati vincoli artistici, di effettuare gli impianti secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8. I vincoli artistici possono riguardare qualsiasi parte, anche semplici muri intonacati. Gli edifici possono essere pregevoli per via della struttura edile o del contenuto o di entrambe le cose. Possono anche essere destinati ad abitazione, a bene demaniale (ufficio pubblico), al culto, ad accogliere mostre, musei, collezioni o altro. La Norma CEI 64-15 ha un’impostazione simile a quella della Norma CEI 64-8: sulle pagine dispari riporta il testo normativo; su quelle pari riporta i “commenti” ai singoli articoli prescrittivi. Integrazioni e alternative Le prescrizioni contenute nella Norma CEI 64-15 si vanno ad integrare e/o a sostituire a quelle contenute nella Norma CEI 64-8. Nel primo caso si tratta di soluzioni da applicare sempre, allorché ci si trova in una struttura pregevole che s’intende salvaguardare in modo particolare. Nel secondo caso, l’alternativa impiantistica assume il valore della regola dell’arte solo se giustificata dalla concomitanza delle due condizioni sopra riportate. Aree a rischio di esplosione Le varianti a sicurezza equivalente riportate dalla Norma CEI 64-15 non si possono applicare ai luoghi in cui sussiste un pericolo di esplosione. In presenza di vincoli artistici, si prospetta la opportunità o necessità di bonificare le aree dalla fonte di rischio specifico (per esempio il gas), trasferendo i relativi impianti in zone prive di vincoli (3). Obbligo del progetto L’obbligatorietà del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, redatto in conformità alla L. 46/90 ed al D.P.R. 447/91, ricorre allorché la potenza impegnata è uguale o superiore a 1,5 kW. Vale a dire pressoché sempre. Documentazione di supporto La disponibilità costante degli schemi è una necessità implicita per la condizione di regola dell’arte. Detti schemi devono essere completi e aggiornati. Ad essi debbono essere aggiunte le prescrizioni di gestione indirizzate al personale incaricato. Formazione del personale Il personale incaricato della salvaguardia dei beni artistici deve essere formato e informato all’atto dell’assunzione e, con incontri annuali sulle precauzioni da tenere in relazione alle tipologie d’impianto. Nel corso di questa trattazione si vedrà come la possibilità del ricorso a varianti con sicurezza equivalente sia spesso subordinata, fra le tante altre cose, anche al coinvolgimento diretto nella gestione del personale incaricato. Verifiche iniziali Gli esami a vista di conformità e le verifiche strumentali, durante e al termine della realizzazione (comunque prima della messa in servizio) sono quelli dettati dalla Norma CEI 64-8/6. Verifiche periodiche Durante l’esercizio degli impianti, un responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve eseguire, o far eseguire da personale adeguatamente addestrato, i controlli e le manutenzioni. Presso l’impianto dev’essere disponibile un registro con gli esiti di tutte le verifiche periodiche effettuate. Tipologie di impianto L’impianto elettrico può essere temporaneo oppure permanente. Agli impianti elettrici temporanei non si possono applicare le varianti a sicurezza equivalente previste dalla Norma CEI 64-15. Per essi occorre fare riferimento alla Sezione 704 della Norma CEI 64-8 in caso di cantieri per lavori di restauro, oppure alla Pubblicazione IEC 60364-7-711 in caso di mostre, esposizioni o stands. Gli impianti elettrici permanenti si suddividono a loro volta in fissi e movibili. I primi possono essere ancorati o fissati alle pareti dell’edificio protetto, oppure sostenuti da strutture indipendenti, con caratteristiche di particolare stabilità ed inamovibilità. Agli impianti permanenti possono essere applicate le varianti a sicurezza equivalente previste, caso per caso, dalla Norma CEI 64-15. Vista la necessità di salvaguardare primariamente l’integrità delle strutture edili, negli edifici con vincoli storici e artistici è raccomandabile la scelta di impianti mobili o fissati a strutture inamovibili. L’impiego di impianti temporanei va evitato se la loro messa in opera è assai frequente per via del ripetersi delle manifestazioni o degli spettacoli. Le fasi di installazione e smantellamento, se ripetute ed effettuate con fretta, rischiano di pregiudicare l’integrità delle opere oggetto di tutela. È allora opportuno studiare impianti permanenti fissi con caratteristiche polifunzionali. Cabina di trasformazione La creazione di una cabina di trasformazione si rende necessaria quando la fornitura di energia all’edificio è a tensione superiore a 400 V. In aggiunta o a rimarcare le prescrizioni costruttive contenute nella Norma CEI 11-1 e nella Guida CEI 11-35, la cabina di un edificio pregevole per arte o storia deve rispondere ai seguenti requisiti: – in presenza di trasformatori in olio o altro liquido infiammabile o di trasformatori a secco non di classe F1 o F2, se il locale cabina è interno all’edificio o distante non più di 3 metri, è necessario che le pareti divisorie rispetto alle altre parti dell’edificio abbiano una resistenza al fuoco almeno REI 120; – sotto i trasformatori contenenti liquido infiammabile devono essere previste fosse di contenimento con capacità tale da contenere tutto l’olio più l’acqua dell’impianto antincendio; – in presenza di trasformatori contenenti liquido infiammabile, la soglia della porta di accesso alla cabina va sopraelevata in modo da garantire una volumetria interna in grado di contenere almeno la metà del liquido presente nei trasformatori; – il locale dev’essere accessibile dall’esterno o da un disimpegno non accessibile al pubblico; – dev’essere previsto un sistema di rilevazíone e di allarme antincendio; – il locale dev’essere ventilato, direttamente verso l’esterno, in modo da evitare che la temperatura interna superi i 40 °C; – è necessario prevedere una separazione, mediante pareti non combustibili, fra gli elementi a tensione non superiore a 400 V e quelli a tensione superiore. Gruppi elettrogeni e batterie I gruppi elettrogeni e le batterie, vanno installati in locali ventilati e separati, accessibili dall’esterno con pareti REI 120; gli scarichi non devono poter danneggiare le opere protette, cosi come le vibrazioni devono essere opportunamente contenute. L’ambiente deve contenere un sistema antincendio (rilevazione, allarme e possíbilmente anche spegnimento). Quadri elettrici I quadri elettrici non vanno posizionati a contatto con infrastrutture o opere oggetto di tutela. Sul fronte del quadro deve trovare posto una targa che proibisca l’effettuazione di pannellature aggiuntive, che sarebbero destinate ad incidere negativamente sulle caratteristiche di smaltimento termico calcolate in fase di progetto. La continuità del servizio elettrico è una garanzia ritenuta utile per vari motivi. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento la Norma CEI 64-8/7 prescrive la suddivisione in più circuiti per gli impianti di illuminazione, le prese e gli altri apparecchi elettrici. La continuità del servizio va garantita prevedendo una selettività verticale fra gli interruttori a monte e quelli locali, sia per ciò che attiene la protezione contro i guasti a terra, sia per quella contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti). Servizi di sicurezza Negli edifici pregevoli per rilevanza storica o artistica si individuano i seguenti servizi di sicurezza: illuminazione di sicurezza; allarmi; impianti per l’estinzione degli incendi; accessori antincendio; impianti di climatizzazione destinati a garantire la tutela del patrimonio artistico; impianti di diffusione sonora antipanico; impianti TV a circuito chiuso per la sorveglianza dei locali. Ubicazione degli apparecchi illuminanti L’ubicazione delle fonti luminose può avere uno scopo “ambientale”, estesa cioè ad abbracciare un determinato spazio di competenza, oppure può essere “dedicata” ad illuminare determinati ostacoli o determinati servizi di sicurezza (varchi d’uscita, telefoni, manichette antincendio ecc). Protezioni specifiche contro l’incendio In caso di guasto, al fine di proteggere i conduttori di sezione inferiore, quando più circuiti transitano nella medesima conduttura, le singole protezioni contro le sovracorrenti vanno estese anche al neutro, oppure ogni conduttura va protetta da un proprio dispositivo differenziale. A monte di ogni presa l’interruttore di protezione non deve avere una corrente nominale superiore a quella della presa. Onde sopperire all’invecchiamento generale degli isolanti e prevenire il verificarsi di guasti e archi elettrici, è necessario installare un dispositivo generale di monitoraggio circa lo stato delle correnti di dispersione presenti sull’impianto. Apparecchi illuminanti Se un apparecchio illuminante oggetto di tutela non garantisce i requisití di resistenza alla fiamma ed all’accensione dettati dalla Norma CEI 64-8, per via, ad esempio, della presenza di parti in stoffa o carta, esso può, in alternativa, essere controllato (almeno una volta ogni 3 anni) per verificare che dopo 8 ore consecutive di funzionamento, le temperature delle varie parti non superíno i valori massimi consentiti in relazione al materiale coinvolto. Per i rivestimenti in legno, carta, fibra tessile e similari, la temperatura massima consentita è 90 °C. I valori si riferiscono ad una temperatura ambiente di 30 °C. Sempre sugli apparecchi illuminanti oggetto di tutela, altre prescrizioni riguardano: il divieto d’impiego delle lampade alogene; il divieto di sostituire le lampade con altre di maggiore potenza; l’obbligo, in caso di restauro, di coinvolgere operatori qualificati. Impianto di diffusione sonora La possibilità di parlare alle persone durante le situazioni di emergenza consente di tamponare l’ínsorgenza o il diffondersi del panico. L’impianto dev’essere con altoparlanti sufficientemente diffusi. Le apparecchiature di trasmissione devono essere collocate in un luogo sicuro, conosciuto dal personale, protetto contro manomissioni o atti vandalici e raggiungibile con facilità e sicurezza. Autonomia dell’illuminazione di sicurezza Per quanto riguarda specificatamente l’alimentazione degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza, ad alimentazione autonoma o centralizzata, è necessario venga garantita un’autonomia di almeno 1 ora, dopo una ricarica pari al tempo di intervallo di chiusura giornaliera del locale. Tempo che, ove non specificato, si assume essere pari alle 12 ore della chiusura notturna. Ambienti nei quali è richiesta l’illuminazione di sicurezza L’illuminazione di sicurezza, studiata in conformità alle caratteristiche strutturali degli ambienti ed alle esigenze di servizio è obbligatoria nei seguenti casi: locali, corridoi, scalinate a cui può accedere a pubblico; magazzini; locali muniti di video controllo a protezione delle opere. Dispositivi di protezione Come variante a sicurezza equivalente, la Norma CEI 64-15 consente che i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, non siano installati necessariamente all’origine del circuito, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: installazione della conduttura entro o a contatto di strutture non conbustibili; assenza di prese a spina nel tratto di conduttura compreso fra il punto in cui vi è una variazione di sezione o di natura o di costituzione o di modalità di posa e quello in cui si trova il dispositivo di protezione; verifica della protezione da cortocircuito nel tratto non protetto della conduttura. Impianti per campanelli e altre segnalazioni Per gli impianti in bassissima tensione destinati a servizi di segnalazione o controllo, il riutilizzo di interruttori, pulsanti, cavi ed altri componenti esistenti, anche se non conformi alle attuali normative di prodotto, è consentito dalla Norma CEI 64-15 purché: – la scelta sia imposta da vincoli oggettivi; – il sistema sia SELV con tensioni non superiori a 25 V in c.a. e 60 V in c.c.; – i circuiti non siano di potenza, ma ausiliari; – vi sia una sufficiente separazione rispetto ai circuiti di potenza; – la corrente non possa supera i 10 mA, anche in caso di cortocircuito. Su questi componenti non è richiesta la resistenza di isolamento. Protezione contro i fulmini Ai fini della valutazione del rischio di fulminazione, gli edifici e costruzioni pregevoli per rilevanza storica o artistica vanno classificati come “musei” contenenti beni culturali. Per una valutazione del rischio seguendo la procedura semplificata nella Norma CEI 81-1, appendice G, le strutture devono essere “ordinarie”; il che non si verifica in presenza di sistemi di allarme a diffusione capillare o allorché, per via della presenza di un numero elevato di persone, per diverso tempo, su un pavimento non isolante, non si è in grado di garantire un’efficace protezione contro le tensioni di contatto e di passo. L’alternativa è la valutazione del rischio con procedura completa, cosi come dettata dalla Norma CEI 81-4. Note al testo (1) Più nel dettaglio: 102 incendi nei musei e 272 nelle biblioteche, con un “record”di 210 incendi nelle biblioteche nel solo 1996 (2) Dati forniti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali al Convegno di presentazione della Norma CEI 64-15, organizzato dal CEI presso il Touring Club Italiano di Milano il 18 novembre 1998. (3) Cfr. articolo 7.1 del D.M. 20/5/92, n° 569 e articolo 2.3 del D.P.R. 30/6/95, n° 418. 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