Isolamento a cappotto edifici ante 1945 e superbonus, facciamo chiarezza

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Una recente circolare del Ministero della Cultura ha aperto nuovi dubbi sull’obbligo per gli edifici realizzati prima del 1945 di richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata per installare cappotti termici e accedere al Superbonus 110%. Cerchiamo di capire, con l’aiuto dell’Ing. Federico Tedeschi – Coordinatore della Commissione Tecnica di Cortexa, se la norma vada applicata in maniera automatica a tutti gli immobili ante 1945.

Isolamento a cappotto edifici ante 1945 e superbonus, facciamo chiarezza

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In questi ultimi giorni si è parlato molto della circolare 4/2021 pubblicata dal Ministero della Cultura che specifica che per i lavori di riqualificazione energetica che prevedono la posa del cappotto, per immobili realizzati prima del 1945, per avere accesso al Superbonus 110% sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica. La notizia ha creato qualche malumore e perplessità, anche perché, come ben sappiamo, nel nostro paese il patrimonio edilizio è assai vetusto ed energivoro: secondo i dati dell’Istat sono più di 5 milioni gli edifici che hanno più di 50 anni.

Ma la circolare del Mibact vale per tutti gli edifici storici o solo per quelli sottoposti a determinati vincoli paesaggistici? Le informazioni su una materia tanto importante come quella del Superbonus che presenta diversi nodi e alcune criticità, sono spesso poco chiare.

Federico Tedeschi, coordinatore commissione tecnica Cortexa
Federico Tedeschi

Ecco perché abbiamo voluto approfondire il tema con l’Ing. Federico Tedeschi – Coordinatore della Commissione Tecnica di Cortexa – Consorzio nato nel 2007 che riunisce le più importanti aziende specializzate nel settore dell’Isolamento Termico a Cappotto in Italia.

In questi giorni si parla molto della circolare Ministero della Cultura (n°4/21): l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per tutti gli edifici o solo per gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica o vincolati?

In questa fase, possiamo fornire un quadro interpretativo della circolare in questione, in relazione ai documenti e leggi ad essa correlati.
La circolare 4/2021 del Ministero della Cultura specifica che, in conformità alla circolare 42 del 21.7.2017, applicativa del D.P.R 31 del 2017, Linee di indirizzo “interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica”, per interventi su edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945 è necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’allegato B del D.P.R. n. 31/2017. In conformità al punto 6 della stessa circolare, la tipologia di immobili per i quali il cappotto è compreso tra gli interventi in esenzione indicati alla voce A2 è quella riferita agli immobili ascrivibili all’edilizia contemporanea, ossia realizzati dopo il 1945, purché tali interventi non alterino l’aspetto esteriore, anche in termini di finiture. Alla voce A2 dell’allegato A al DPR 31/2017, relativo agli interventi  ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica vengono indicati “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

In merito agli interventi con cappotto termico esterno, il Ministero ha chiarito che, pur essendoci la possibilità di esentarli se rientranti nella manutenzione straordinaria, a condizione che non alterino l’aspetto dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive possono comportare aumenti di spessore anche significativi in relazione al materiale utilizzato, alla soluzione tecnica adottata e al grado di efficientamento termico che si intende conseguire.

Ciò significa che non si può garantire a priori che tali interventi possano essere sempre eseguibilinel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”, condizione necessaria affinché l’intervento possa essere ricompreso tra quelli di coibentazione previsti dal punto A.2, specie se riferiti ad “immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi inclusa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

In sintesi: in base alla circolare, non è possibile dare per scontato, neppure per gli immobili costruiti dopo il 1945, che si possa procedere ad un intervento di realizzazione di Sistema a Cappotto in centro storico.

In caso di edificio costruito prima del 1945 e sottoposto a vincolo è dunque possibile beneficiare del Superbonus prevedendo il cappotto come intervento trainante? Qual è l’iter di autorizzazione paesaggistica da seguire e la documentazione da presentare?

Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo perché considerate “di interesse pubblico” dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), l’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria per gli interventi di isolamento tramite cappotto sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945. In questi casi è richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata, la cui procedura prevede che le Soprintendenze si pronuncino entro un lasso di tempo di massimo 20 giorni.

E’ importante specificare che sempre nella stessa circolare 4/2021 del Ministero della Cultura si fa riferimento al c.2 dell’art. 119 della Legge n. 77/2020, secondo cui “… Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati dai regolamenti edilizia, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

Sulla base di questa disposizione, in caso di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per potere usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge non è indispensabile realizzare gli interventi trainanti. In pratica, seguendo queste disposizioni, sembrerebbe che si possa fare a meno del Sistema a Cappotto come intervento “trainante”, ma che si debbano comunque rispettare i requisiti del doppio salto di classe energetica o della migliore classe raggiungibile.  Come Cortexa questo aspetto ci lascia fortemente perplessi, essendo il cappotto l’intervento in assoluto più efficace per quanto concerne l’efficienza energetica dell’involucro e, di conseguenza, dell’edificio.

Si parla tanto di semplificare l’iter per accedere al Superbonus 110%, pensa che questa nuova circolare rallenterà i lavori di riqualificazione degli edifici considerati storici?

La nuova circolare si inserisce in un insieme di disposizioni preesistenti e corpose che coinvolgono:

  • il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • il D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
  • la circolare 42 del 21 luglio 2017;
  • la legge 77 del 2020.

Il nuovo provvedimento, in pratica, sottopone a parere della Soprintendenza (o del Comune) qualunque intervento in un centro storico, sia che si tratti di edifici ante 1945, sia che si tratti di edifici post 1945. Come Cortexa affermiamo che non si sentiva il bisogno di un ulteriore provvedimento restrittivo.

Tuttavia, confidiamo nel fatto che la nuova circolare 4/2021 non rallenterà il percorso verso l’efficientamento energetico della nostra edilizia, che è un requisito imprescindibile per potere parlare seriamente di sostenibilità e economia circolare nel settore edile nonché per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione dei consumi energetici.


Consorzio CortexaIl Consorzio Cortexa nasce nel 2007 e riunisce le più importanti aziende specializzate nel settore dell’Isolamento Termico a Cappotto in Italia, con l’obiettivo comune di realizzare progetti e iniziative di formazione per diffondere la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità.

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