Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Il Progetto di norma, elaborato dal Comitato Tecnico CEN/TC 128, è stato preparato sulla base di due mandati da parte della Comunità Europea al CEN: – M/121 relativo alle finiture interne ed esterne per pareti e soffitti – M/122 relativo ai rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini, e prodotti accessori che hanno lo scopo di assicurare che la norma contribuisca al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Prodotti da Costruzione e che tenga conto di tutte le caratteristiche di prodotto che sono riportate nelle Regolamentazioni dei diversi Stati Membri. Prima di entrare nel merito del contenuto della norma e delle procedure per ottenere la marcatura, si richiamano brevemente i tempi minimi necessari affinché la norma diventi effettivamente cogente. Il Final Draft è attualmente sottoposto alla procedura UAP (Unique Acceptance Procedure) che porterà, con molta probabilità, ad una approvazione attraverso la votazione di tutti i membri CEN entro Dicembre 2003. Dopo l’approvazione, con i dovuti tempi tecnici, la Commissione pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il riferimento (EN 494) e a partire da quella data è previsto un periodo transitorio di 21 mesi, comune a tutte le Specificazioni Tecniche Armonizzate, che ha lo scopo di permettere alle parti interessate (Stati Membri e produttori) di prepararsi agli adempimenti obbligatori previsti. Questo periodo è diviso in due fasi sequenziali: la prima ha durata di 9 mesi ed è riferita agli Stati Membri che devono ritirare ogni regolamentazione nazionale inerente o contraddittoria; la seconda ha durata 12 mesi e permette ai produttori di cominciare ad organizzarsi; al termine di questo periodo la marcatura CE è obbligatoria per poter commercializzare il proprio prodotto nel Mercato Europeo. Verosimilmente per le lastre in fibrocemento e relativi accessori l’obbligatorietà scatterà non prima dell’autunno 2005. Il contenuto del Progetto di Norma Il progetto di Norma, una volta approvato, diventerà Norma Armonizzata e conterrà, di fondamentale importanza, l’Allegato ZA che identifica i paragrafi della norma che appartengono alla parte armonizzata, quindi cogente. Non è detto, infatti, che l’intero contenuto di una Norma emessa dal CEN sotto Mandato debba essere considerato armonizzato e dunque obbligatoriamente applicabile. Di conseguenza il Progetto di Norma contiene dei paragrafi, non richiamati nell’allegato ZA e considerati soltanto di volontaria applicazione. Prima di dedicare un approfondimento all’Allegato ZA, si elencano i principali argomenti ed i cambiamenti contenuti nel Progetto di Norma in votazione rispetto alla UNI EN 494 ultima edizione Aprile 2002. La struttura generale del Progetto è sostanzialmente invariata rispetto alla UNI e così suddivisa: SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. La norma si applica alle lastre in fibrocemento ed ai relativi accessori per uno o più dei seguenti utilizzi:copertura; finitura interne per pareti; finitura esterne per pareti e soffitti. REQUISITI DI PRODOTTO. La descrizione del prodotto e dei materiali costituenti, le caratteristiche geometriche, i requisiti relativi all’aspetto, le prestazione fisico meccaniche e di durabilità sono rimasti invariati insieme alle relative classificazioni ed ai limiti di riferimento (densità, resistenza meccanica, impermeabilità all’acqua, prestazione climatiche, ecc) mentre sono state introdotte le verifiche alle prestazioni al fuoco ed al rilascio di sostanze pericolose, coerentemente con quanto indicato nel requisito essenziale 2 (Sicurezza in caso di incendio) e 3 (Igiene, Salute e Ambiente) della Direttiva. In particolare, le prove previste per la verifica delle prestazioni al fuoco sono: – prove di resistenza esterna all’azione del fuoco (external fire performance) che sostanzialmente simulano il comportamento di una copertura al fuoco proveniente da un edificio vicino, con due possibilità: 1) le lastre che soddisfano questo requisito senza necessità di prove di verifica perché appartenenti alla lista riportata nella decisione della Commissione 2000/553/EC che cita: “I prodotti e i materiali da rivestimento per tetti di cui all’allegato possono essere considerati conformi a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione all’azione esterna del fuoco» senza dover essere sottoposti a prove, a condizione che siano osservate tutte le disposizioni nazionali sulla progettazione e l’esecuzione di opere di costruzione”; 2) le lastre che non soddisfano i requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposte a prova e classificate in accordo con l’allegato D vale a dire secondo la tabella riportata in appendice al Progetto di Norma che indica le diverse classi relative alla resistenza esterna all’azione del fuoco in accordo con uno o più metodi di prova contenuti nella ENV 1187/2002; – prove di reazione al fuoco: anche in questo caso sono possibili due soluzioni: 1) le lastre che soddisfano il requisito per la reazione al fuoco in Classe A1 non necessitano prove di verifica. Questo requisito è automaticamente verificato quando le lastre e gli accessori contengono non più dell’ 1% in massa o in volume di sostanze organiche; 2) le lastre che non soddisfano quanto sopra dovranno essere sottoposte a prova in accordo con la EN 13501-1. – Per il rilascio di sostanze pericolose il produttore è tenuto a dichiarare se il prodotto appartiene alla tecnologia AT (Asbestos Technology) non più presente nel mercato italiano ed in molti altri mercati europei da più di 10 anni, o a quella NT (Nuova Tecnologia senza amianto). Nel caso di prodotti AT deve essere menzionato dal produttore il contenuto preciso di amianto crisotilo. Inoltre, per i prodotti che contengono sostanze pericolose, diverse dall’amianto, definite nella Direttiva 76/769/EEC, il contenuto dovrà essere dichiarato dal produttore. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: la conformità del prodotto alla norma dovrà essere dimostrata attraverso le prove iniziali di tipo sopra menzionate e attraverso il Controllo del Processo di Fabbrica (FPC Factory Production Control) da parte del produttore. La norma contiene in dettaglio le procedure necessarie. Per quanto attiene al Controllo del Processo di Fabbrica, il cambiamento sostanziale riguarda l’aspetto di obbligatorietà del FPC da parte del produttore (cfr Allegato ZA) ai sensi della CPD; viceversa la certificazione EN ISO 9001:2000 è, e rimane, soltanto volontaria. Le prove previste nel FPC sono le stesse previste nella UNI così anche lo schema di campionamento minimo fornito dalla ISO 390. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte. E’ importante sottolineare la significatività del Controllo del Processo di Fabbrica che rappresenta l’elemento più importante dei Sistemi di attestazione della conformità, ed è richiesto in tutte le tipologie di Sistema. Nessuna Marcatura CE di conformità alla CPD potrà essere affissa in mancanza di attuazione del Controllo del Processo di Fabbrica da parte del produttore. METODI DI PROVA E DI CALCOLO. Apparecchiature, preparazione dei campioni, eventuali condizionamenti, espressione dei risultati: sono descritti all’interno della norma e rimangano invariati rispetto alla UNI, eccezione fatta per l’introduzione delle nuove prestazioni relative al fuoco e alle sostanze pericolose già menzionate. Inoltre il verbale dell’ultima riunione del CEN TC 128 SC4 riporta la decisione di una revisione della EN 494 dopo la sua pubblicazione, per inserire una prova di resistenza all’urto. Uno specifico gruppo di lavoro sta lavorando per mettere a punto il metodo di prova. L’Allegato ZA L’Allegato è di importanza fondamentale proprio perché individua quei punti della norma pertinenti alle prescrizioni per la marcatura CE e fornisce le indicazione sul sistema di attestazione della conformità assegnato e sulle informazioni che la devono accompagnare. Suddiviso a sua volta in tre paragrafi, l’Allegato è organizzato come sinteticamente descritto: – Allegato ZA.1: individua, a seconda degli usi previsti, le caratteristiche essenziali che devono essere soddisfatte rimandando ai metodi di prova descritti, e laddove presenti le classi/livelli da rispettare – Allegato ZA.2: individua per gli usi previsti il sistema per l’Attestazione della Conformità da adottare; i compiti quindi che ricadono sul produttore e/o sulle eventuali terze parti che dipendono dal sistema dell’attestazione della conformità assegnato. Inoltre, definito il sistema per l’Attestazione in relazione all’uso previsto, viene descritto in dettaglio il contenuto della dichiarazione di conformità, a cura del produttore che lo abilita ad affiggere la marcatura CE. – Allegato ZA.3: elenca le informazioni e le caratteristiche rilevanti da riportare sulla marcatura e sui documenti che la devono accompagnare. Dettagliando il contenuto dell’allegato ZA, che fino ad approvazione avvenuta non ha valore e potrebbe essere soggetto a modifiche, si elencano i requisiti che diventeranno obbligatori per i due usi previsti per le lastre profilate in fibrocemento e accessori: 1. utilizzo come coperture discontinue per edifici 2. utilizzo come finiture interne ed esterne per pareti e soffitti Nel caso 1: – resistenza meccanica: in accordo con le classi previste nella norma (non si applica agli accessori ma solo alle lastre) – resistenza esterna all’azione del fuoco: con le specifiche già descritte sopra (non si applica agli accessori ma solo alle lastre) – reazione al fuoco: con le specifiche già descritte sopra, – permeabilità all’acqua: in accordo con i limiti imposti all’interno della norma (non si applica agli accessori ma solo alle lastre) – variazioni dimensionali: in accordo con i limiti previsti nella norma – rilascio di sostanze organiche: vale quanto detto nel capoverso relativo a questo requisito – durabilità all’acqua calda, all’immersione/essiccazione, al gelo-disgelo: in accordo con i limiti e le classi previste nella norma (non si applicano agli accessori ma solo alle lastre) – durabilità al caldo-pioggia: in accordo con i limiti previsti nella norma Nel caso 2: alcune delle prestazioni indicate sopra non sono considerate rilevanti per questo “intended use” come la resistenza esterna all’azione del fuoco, le variazioni dimensionali e la resistenza meccanica che sarà da tenere in considerazione solo nel caso di utilizzo in soffittature sospese. L’Allegato ZA.2 descrive il sistema di conformità da adottare che, per questi prodotti, può essere 3 o 4 a seconda che l’utilizzo previsto sia soggetto a regolamenti cogenti in materia di reazione al fuoco, resistenza esterna all’azione del fuoco, e al rilascio di sostanze pericolose. I sistemi possibili sono il 3 o il 4. Per il sistema 4, peraltro il meno impegnativo tra i sei individuati dalla Commissione, sono previsti compiti solamente per il produttore e riguardano sia i controlli previsti per il FPC che le prove iniziali di tipo. Se il prodotto si trovasse nel sistema 3, le prove iniziali di tipo relative alle prestazioni al fuoco e alle sostanze pericolose devono essere eseguite da un laboratorio notificato. L’Allegato ZA 3 elenca le informazioni che devono accompagnare la marcatura CE, sempre a cura del produttore: – nome e indirizzo del produttore – anno in cui la marcatura è stata affissa – standard di riferimento EN 494 – descrizione del prodotto: nome commerciale, materiale ed uso previsto – tipologia costruttiva – altezza onda – classe: reazione al fuoco, se rilevante – resistenza esterna all’azione del fuoco, se rilevante – rilascio di sostanze pericolose, se rilevante. Il produttore ha inoltre la possibilità di avvalersi dell’opzione NPD “No Performance Determined” quando e dove una prestazione indicata nella Norma Armonizzata, per un determinato uso, non è soggetta ad una Regolamentazione Nazionale nello Stato Membro di destinazione. In tale caso il produttore non deve essere obbligato a dichiarare quella prestazione, se lo ritiene opportuno. Per concludere in vista della marcatura CE, occorre attendere i tempi necessari per l’entrata in vigore della norma armonizzata che verosimilmente non sono imminenti. Nel periodo transitorio sarà utile che il produttore cominci ad organizzarsi in vista di tutte le procedure obbligatorie. Occorre precisare che il Controllo del Processo di Fabbrica sarà il cuore della valutazione della conformità di questi prodotti, sarà pertanto molto importante che venga svolto con le procedure corrette e che rappresenti anche un’opportunità di un serio autocontrollo della propria produzione. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento