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Il Nuovo Codice Appalti apporta una serie di modifiche nell’iter di progettazione delle opere pubbliche. Le tre fasi, che identificano un approfondimento crescente, sono: progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo. Indice degli argomenti: Livelli di progettazione negli appalti pubblici I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali Progetto di fattibilità tecnico ed economica Progetto definitivo Progetto esecutivo Verifica preventiva della progettazione Soggetti abilitati alla verifica Dopo aver visto l’importanza dei criteri ambientali minimi (o CAM) tra i requisiti di selezione nelle gare di assegnazione degli appalti pubblici, oggi cerchiamo di fare chiarezza nei tre livelli di progettazione: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo. Livelli di progettazione negli appalti pubblici Il processo edilizio di un’opera pubblica è distinto da una serie successive di fasi con verifiche ed approfondimenti tecnici progressivi, di cui la progettazione rappresenta il momento iniziale che innesca l’iter realizzativo. Dopo la fase progettuale si passa all’affidamento dell’appalto e all’apertura del cantiere, infine si dà avvio all’esecuzione dei lavori prevista nel cronoprogramma. Il certificato di collaudo è propedeutico alla conclusione dei lavori e alla messa in funzione dell’intervento in favore della collettività. L’art.23 del Dlgs 50/2016, ci dà una definizione generale dei livelli della progettazione negli appalti pubblici. La progettazione, ossia la fase in cui vengono individuate le caratteristiche ed il contenuto dell’opera, in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: 1. progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) 2. progetto definitivo 3. progetto esecutivo Una così approfondita progettazione è intesa ad assicurare: il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; un limitato consumo del suolo; il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; la compatibilità con le preesistenze archeologiche; la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle relative verifiche; la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. Per entrare nel dettaglio e capire nello specifico quali elaborati grafici e descrittivi compongono ogni tipologia di progetto, occorre ripescare il DPR 207/2010 (Regolamento Appalti del vecchio codice del 2006), in quanto il tanto atteso decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti, ad opera del MIT, non è ancora arrivato. I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali Come abbiamo già evidenziato in precedenza, i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali sono definiti dal vecchio Regolamento Appalti del 2010 (DPR 207/2010). In attesa infatti, di un futuro Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Nuovo Codice Appalti), e fino a quella data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento Appalti”). I tre livelli rappresentano delle tappe intermedie verso una definizione del progetto via via più ricca di informazioni, per arrivare ad un grado di dettaglio esecutivo. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento (RUP), secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. Progetto di fattibilità tecnico ed economica Il Nuovo Codice Appalti apporta delle importanti innovazioni, in questa prima fase progettuale. Il progetto preliminare infatti cambia nome e contenuti. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre agli elaborati tradizionali, accorpa in sé il progetto di fattibilità, tutti gli studi e ricerche – geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche – necessarie ai fini di una progettazione critica attenta e consapevole. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale. I documenti del progetto di fattibilità Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento. L’art. 17 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto di fattibilità tecnico ed economica. Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono: relazione illustrativa; relazione tecnica; studio di prefattibilità ambientale; studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici; planimetria generale e elaborati grafici; prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati , sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione (carta e sezioni geologiche, sezioni e profili geotecnici, carta archeologica, planimetria delle interferenze, planimetrie catastali, planimetria dei siti di cava e di deposito; dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei la-vori da realizzare Progetto definitivo Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, la quantificazione definitiva del quadro economico per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Altrimenti esistono apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. I documenti del progetto definitivo L’art. 28 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto definitivo. Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono: relazione generale; relazioni tecniche e relazioni specialistiche; rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; elaborati grafici; studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilitàambientale; calcoli delle strutture e degli impianti disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; piano particellare di esproprio; elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza Quando il progetto definitivo è posto a base di gara, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto deve essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza. Gli elaborati grafici, redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Per gli edifici, i grafici sono costituiti da: stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento; planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, delle strade, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo; planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; le piante dei vari livelli (almeno scala 1:100) con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali (almeno scala 1:100) Progetto esecutivo Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. I documenti del progetto esecutivo L’art. 33 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto esecutivo. Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono: relazione generale; relazioni specialistiche; elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; computo metrico estimativo e quadro economico; cronoprogramma; elenco dei prezzi unitari; schema di contratto e capitolato speciale di appalto; piano particellare di esproprio. Gli elaborati grafici esecutivi sono redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Essi sono costituiti, salva diversa motivazione del responsabile del procedimento: dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma 9; dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati; dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. Verifica preventiva della progettazione L’art.26 del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), disciplina le attività di verifica su tutti i livelli della progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo). La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti (art. 23), nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere, ove richiesta. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica. Soggetti abilitati alla verifica L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art.35 Dlgs 50/2016), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità; ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; per i lavori di importo < 1.000.000 €, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP). Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica. Per approfondire • Nuovo Codice Appalti, Dlgs 50/2016 • Regolamento Appalti, DPR 207/2010 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento