Manovra, quante critiche dalle associazioni: dall’edilizia all’ambiente, il fronte dei contrari 15/11/2024
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Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 18/11/2024
Indice degli argomenti: Le modifiche apportate al Codice degli Appalti Codice degli appalti ed equo compenso La digitalizzazione dei contratti pubblici Codice degli appalti e riqualificazione delle stazioni appaltanti Lo scorso 22 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, che sostanzialmente sono andate a recepire alcune richieste avanzate dall’Unione europea e che tengono conto delle indicazioni del PNRR. Ed hanno recepito alcune osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria. L’obiettivo del decreto legislativo è quello di andare a semplificare e a razionalizzare il quadro normativo vigente, fornendo una risposta ad una serie di criticità che sono sorte nel corso di questi mesi nei quali il Codice dei Contratti è stato applicato. Gli emendamenti approvati dovranno essere sottoposti all’esame del Parlamento prima del via libero definitivo. Tali modifiche riguardano l’aggiornamento dei requisiti progettuali, prezzari, semplificazione delle procedure di gara, adattamento delle norme per le procedure sotto soglia e molto altro ancora. Ma vediamo nel dettaglio alcune delle novità apportate. Le modifiche apportate al Codice degli Appalti Il provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri va a modificare 78 articoli, ne aggiunge 3 e ed ha previsto l’inserimento di tre nuovi allegati. Gli ambiti nei quali il CdM è intervenuto sono i seguenti: qualificazione delle stazioni appaltanti; revisione dei prezzi; tutele lavoristiche; misure per le Pmi; equo compenso; digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM. Il decreto legislativo – o quanto meno il suo schema – dovrà ancora essere sottoposto al parere: del Consiglio di Stato; della Conferenza Unificata; delle Camere. L’intenzione è quella di riuscire a rispettare la scadenza del 31 dicembre 2024 per ottenere l’approvazione finale. La procedura che si sta delineando per il Codice degli Appalti è stata delineata con precisione dalla Legge n. 78/2022, con la quale è stato previsto che entro due anni dalla sua approvazione il Governo ha la possibilità di introdurre delle correzioni e delle integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie in base all’esperienza pratica. Deve essere seguita, ad ogni modo, la stessa procedura e devono essere rispettati i principi e i criteri direttivi originari. Codice degli appalti ed equo compenso Tra le novità apportate dal provvedimento sicuramente una delle più importanti riguarda l’applicazione della legge sull’equo compenso al settore dei contratti pubblici (ci stiamo riferendo alla Legge n. 49/2023). La norma deve essere applicata in modo da operare un bilanciamento tra i vari interessi. Proprio in questa ottica, sono stati introdotti alcuni criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria, di architettura e di altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, che abbiano un importo superiore a 140.000 euro. Il provvedimento stabilisce che: i vari corrispettivi – che devono essere determinati basandosi sulla modalità del cosiddetto “Decreto Parametri” – devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per individuare l’importo su cui porre la base di gara, che deve essere comprensivo dei compensi e di tutti gli oneri e le spese accessorie; le stazioni aggiudicano i contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più conveniente, che deve essere individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, con un massimo del 30% del punteggio economico riservato all’offerta tecnica, per valorizzare la qualità della prestazione; quando vengono affidati dei contratti per lo svolgimento di servizi di architettura o ingegneria devono essere applicate le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale. Possono essere escluse le proposte che non dovessero risultare coerenti con i principi dell’equo compenso. La digitalizzazione dei contratti pubblici Come più volte annunciato, focus particolare viene dato all’esigenza di digitalizzazione delle procedure di gara. Le modifiche al Codice degli appalti prevedono l’utilizzo della banca dati nazionale di ANAC per semplificare le procedure inoltre obbligano, a partire dal 10 gennaio 2025, le stazioni appaltanti a gestire le costruzioni per appalti di valore superiore a 2 milioni di euro tramite strumenti digitali. La digitalizzazione dei contratti pubblici ha lo scopo di: andare a semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici; fornire delle regole più chiare relative alla certificazione delle piattaforme che vengono utilizzate dalle stazioni appaltanti per effettuare il collegamento alla Banca dati Anac; organizzare la suddivisione dei compiti tra il Rup e il personale delle stazioni appaltanti per caricare i dati sulla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici; semplificare la gestione ed il funzionamento del casellario informatico; introdurre una razionalizzazione dei requisiti tecnici per la redazione dei vari documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione in modalità digitale; andare a ridefinire quali siano le regole ed i termini per l’utilizzo dei metodi e degli strumenti per la gestione informativa digitale delle costruzioni Bim. Codice degli appalti e riqualificazione delle stazioni appaltanti Le modifiche al Codice degli appalti prevedono anche strumenti e corsi di formazione per migliorare la qualificazione e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Nello specifico sono stati introdotti: a partire dal 1° gennaio 2025 nuovi requisiti ed obblighi, tra i quali rientra anche il monitoraggio dell’efficienza decisionale; alcuni incentivi riservati alle stazioni appaltanti non qualificate, che si avvalgono di quelle qualificate. Introdotti, inoltre, dei requisiti flessibili per evitare che si creino dei blocchi nelle fasi di esecuzione; vengono erogati dei corsi di formazione, il cui scopo è quello di migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Anche quando sono formate da dei soggetti privati che operano a scopo di lucro; è stato istituito presso l’Anac un tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, che hanno compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, che serve ad individuare gli ambiti nei quali si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione dei soggetti aggregatori. Ma non solo: le stazioni appaltanti dovranno eseguire delle verifiche atte a garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, soprattutto quando sono previsti degli affidamenti sotto le soglie europee. Il 20% delle prestazioni subappaltanti dovrà essere assegnato proprio a queste aziende, con possibilità di deroga a tale soglia per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. “Certamente apprezzabile è il lavoro svolto dal Ministero in tema di subappalto, con particolare riguardo all’inserimento di una riserva del 20% di subappalto per le Pmi e con l’esplicito riferimento dell’applicazione della “revisione prezzi” anche a subappaltatori e subcontraenti – spiega Carla Tomasi, presidente Finco -. Ma di preminente rilevanza è il suddetto chiarimento inserito al comma 20 dell’art. 119 del Codice sul subappalto (e connessa revisione all’interno dell’art. 23 dell’Allegato II.12) in tema di attribuzione dei lavori eseguiti che sono ora riconosciuti a coloro che realmente li hanno svolti (nello specifico, i subappaltatori). Con tale precisazione, l’appaltatore potrà usufruire dei lavori realizzati da altri “solo” per incrementare la propria cifra d’affari complessiva, ma non per acquisire qualificazioni per attività che non ha svolto e che, spesso, non è in grado di svolgere”. Secondo la Tomasi è “positivo l’inserimento di un meccanismo di revisione prezzi (alla cui stesura ha attivamente e costantemente partecipato anche Finco) sia per i lavori che per i servizi e le forniture, che può sembrare complesso, ma che a regime dovrebbe essere applicato senza troppe complicazioni. In tema di revisione prezzi, però il poco felice chiarimento in merito alla soglia del 5% (che diventa soglia di attivazione, ma anche alea in aggiunta al riconoscimento del solo 80% della variazione) rischia di ridurre un meccanismo essenziale per l’equilibrio contrattuale (e quindi per la tenuta del sistema imprenditoriale oltre che per la certezza dell’esecuzione dell’appalto) a ben poca cosa. Si auspica, quindi, una rettifica della previsione”. Nuovi requisiti per la partecipazione dei consorzi Cambiano i requisiti richiesti ai consorzi stabili. Per partecipare potranno utilizzare i requisiti maturati dai singoli membri, anche se gli altri componenti non li soddisfano. Inoltre sia i consorzi di cooperative di produzione e lavoro che i consorzi artigiani sono tenuti a specificare per quali consorziati concorrono. Dal 2025 sarà vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Micro, piccole e medie imprese Il nuovo Codice degli appalti si pone l’obiettivo di agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti dovranno valutare l’idoneità della suddivisione in lotti e riservare una quota del 20% dei subappalti alle PMI. Tutele lavoristiche e revisione dei prezzi Con le ultime modifiche al testo si va ad aggiungere un nuovo allegato che contiene i criteri di individuazione del CCNL applicabili ai lavoratori coinvolti nell’appalto e la verifica dell’equipollenza dei contratti. E ciò per garantire la sicurezza dei lavoratori e condizioni di impiego eque. Altro punto è l’introduzione di nuovi criteri di revisione dei prezzi, con l’entrata in vigore di indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali. Partenariato pubblico-privato Le regole sulla finanza di progetto, cioè la realizzazione di lavori pubblici attraverso forza lavoro e finanziamenti privati, viene completamente riscritta: viene fatta una distinzione tra procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica si introduce una fase preliminare prima della presentazione delle proposte si inserisce una fase di evidenza pubblica per individuare il soggetto che può esercitare la prelazione viene introdotto l’obbligo per gli enti concedenti di assicurare la trasparenza sulle manifestazioni di interesse 27/06/2023 Il Codice degli appalti in sintesi: cosa cambia dal 1° luglio Grazie ad un documento pubblicato dall’Ance sul proprio sito abbiamo preparato una breve sintesi delle novità previste dal Codice degli Appalti. Indice degli argomenti: Il codice degli appalti: la sottosoglia transfrontaliera e quella nazionale Il dissenso costruttivo La digitalizzazione Il 1° luglio 2023 costituisce una data veramente importante per il nuovo Codice degli Appalti: scatta la piena operatività. Per questo risultano di particolare interesse i materiali pubblicati sul proprio sito dall’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori edili, che ha tenuto un interessante webinar sulla materia lo scorso 19 aprile 2023. L’Ance ha provveduto a preparare una vera e propria sintesi sul Codice degli Appalti, che costituisce un utile promemoria per gli addetti ai lavori. Partiamo da dati base: il codice è entrato in vigore lo scorso 1° aprile 2023, ma le disposizioni che sono contenute al suo interno – e i loro vari allegati – acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. È importante ricordare che il Codice degli Appalti è, in linea di principio, un provvedimento auto-applicativo: non ha bisogno di norme di attuazione. Ma vediamo quali sono i punti salienti analizzati dall’Ance e perché risultano essere importanti per gli addetti ai lavori. Il codice degli appalti: la sottosoglia transfrontaliera Uno dei temi più importanti relativi al codice è quello connesso con gli appalti sottosoglia. Come molti ben sapranno, la soglia comunitaria per lavori e concessioni – tra i quali rientrano anche i settori speciali – è stata fissata a 5.382.000 euro. Nel caso in cui un contratto dovesse presentare un interesse transfrontaliero certo, il nuovo Codice degli Appalti prevede che siano applicate le procedure ordinarie. Purtroppo, come ha correttamente sottolineato nella propria sintesi l’Ance, non esiste all’interno del testo del Codice degli Appalti, una definizione normativa precisa e dettagliata su cosa si intenda per interesse transfrontaliero. La sottosoglia nazionale Altro discorso, invece, è quello che coinvolge i lavori che non presentano alcun interesse di tipo transfrontaliero. In questo caso le stazioni appaltanti hanno la possibilità di procedere in questo senso: con l’affidamento diretto, per i contratti il cui importo sia inferiore a 150.000 euro. In questo caso l’affidamento dei lavori può essere effettuato anche senza la consultazione di più operatori economici. È necessario, comunque, assicurare che vengano scelti i soggetti che siano in possesso di documentate esperienze pregresse sufficienti ed idonee per garantire l’esecuzione delle varie prestazioni contrattuali. I soggetti possono essere scelti anche tra quanti siano iscritti negli elenchi o negli albi istituiti dalla stazione appaltante; con una procedura negoziata senza bando con invito a cinque operatori, nel caso in cui i lavori abbiano un importo pari o superiore a 150.000 euro e risultino essere inferiori a 1 milione di euro. I soggetti possono essere individuati attraverso delle indagini di mercato o tramite gli elenchi degli operatori economici; attraverso una procedura negoziata senza bando, ma con l’invito di almeno dieci operatori per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie comunitarie. In questo caso gli operatori devono essere individuati attraverso alcune indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi degli operatori economici. Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di continuare ad utilizzare le gare ordinarie, nel caso in cui abbiano un valore superiore ad un milione di euro, senza la necessità di una motivazione specifica. Il dissenso costruttivo Sicuramente una delle novità più importanti introdotte attraverso il Codice degli Appalti è la figura del dissenso costruttivo, il cui scopo è quello di andare a superare gli eventuali stop degli appalti nel momento in cui risultano essere coinvolti una pluralità di soggetti. L’ente che esprime il proprio diniego, nel corso della conferenza dei servizi, dovrà fornire una motivazione della propria scelta. Ma soprattutto dovrà fornire una soluzione alternativa. La valutazione dell’interesse archeologico – il cui iter, è bene ricordarlo, risulta spesso particolarmente lungo ed articolato – potrebbe arrivare a frenare gli appalti. La valutazione archeologica, quindi, deve essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo che non venga leso in alcun modo il cronoprogramma dei lavori. La digitalizzazione Dal 1° gennaio 2024, nel momento in cui scatterà la digitalizzazione delle procedure, per ogni singola gara si potrebbe arrivare a risparmiare da sei mesi ad un anno. All’interno di una specifica banca dati saranno contenute le informazioni relative alle imprese. Stiamo parlando, in estrema sintesi, di una vera e propria carta d’identità digitale, che potrà essere consultata in qualsiasi momento, senza che sia necessario presentarle di volta in volta da chi partecipa alle gare. Grazie a questa banca dati ci saranno notevoli risparmi economici e di carta. questa è una norma particolarmente apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. 17/04/2023 Nuovo Codice Appalti, cos’è e come funziona il regime transitorio in vigore fino al 31 dicembre 2023 Il Codice dei contratti è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma non è immediatamente operativo: come funziona la fase transitoria, scadenze, calendario e date da tenere a mente. A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti: Nuovo Codice appalti, cos’è e come funziona il periodo transitorio: date e scadenze Nuovo Codice contratti, che succede ai bandi antecedenti la data del 1° luglio Sono tante le novità del nuovo Codice degli Appalti emanato dal governo e fortemente voluto dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Non tutte però sono immediatamente operative. Anche se il decreto contenente il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, la normativa aggiornata non sarà completamente operativa prima della fine dell’anno in corso. Al riguardo ci sono tre date da segnare sul calendario : il 1° luglio 2023 il 31 dicembre 2023 1° gennaio 2024 In particolare, fino alla fine del 2023 è previsto un periodo di transizione in cui alcune disposizione del vecchio Codice restano in essere, in attuazione del Dlgs 50/2016 e dai Decreti Semplificazioni (dl 76/2020) e Semplificazioni Bis (dl 77/2021). In virtù del “periodo transitorio”, ecco cosa succede agli avvisi e ai bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023. Nuovo Codice appalti, cos’è e come funziona il periodo transitorio: date e scadenze In questi giorni non si parla d’altro delle e novità introdotte dalla nuova formulazione del Codice dei contratti; le misure più importanti – e che avranno l’impatto più evidente sul settore – riguardano l’appalto integrato, la liberalizzazione degli appalti sotto soglia e la salvaguardia del “made in Italy”. Come anticipato, le misure in esso contenute non sono operative dal 1° aprile, giorno in cui il decreto contenente il Codice è entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un’eccezione in quanto, generalmente, i decreti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sui portali istituzionali ufficiali. Le varie disposizioni entreranno in vigore in parte il 1° luglio 2023 e poi dal 1° gennaio 2024; vuol dire che, a partire da luglio, le disposizioni del vecchio Codice degli appalti si applicheranno solo ed esclusivamente a bandi e avvisi pubblicati entro il 30 giugno 2023. Inoltre da luglio spariranno anche i vecchi regolamenti dell’ANAC. La normativa prevede un regime transitorio complesso su alcune norme in materia di: pubblicità, programmazione, accesso agli atti, verifica dei requisiti richiesti dalla legge e subappalto, tali norme resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023. Nuovo Codice contratti, che succede ai bandi antecedenti la data del 1° luglio Agli operatori del settore va chiarito che per avvisi e bandi pubblicati in data anteriore al 1° luglio 2023 si continueranno ad applicare le regole del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Altra precisazione riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’appalto; se questo è stato formalizzato prima di luglio, la stazione appaltante può scegliere tra due alternative: l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori basato sul progetto di fattibilità tecnico-economico; l’affidamento sulla base del progetto redatto ai sensi dell’articolo 23 del vecchio Codice dei contratti pubblici. Cosa succede, invece, agli affidamenti da luglio in poi? ANCI in una nota relativa all’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti precisa che per gli affidamenti e contratti su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture successive al 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito e modificato dalla legge n. 108 del 2021. Salvo i casi esplicitamente disposti dal nuovo Codice degli Appalti, a partire da luglio si applicano invece le regole del decreto legislativo n. 50 del 2016 e relativi allegati. 30/03/2023 Approvato il nuovo Codice degli Appalti, in vigore da aprile: le novità su appalto integrato e bandi senza gara Il nuovo Codice degli appalti pubblici è realtà, 229 articoli e 36 allegati con un unico obiettivo: semplificare la procedura esistente. “Per fare una gara si risparmieranno da sei mesi ad un anno”, le parole di Salvini, ministro alle Infrastrutture. Indice degli argomenti: Nuovo Codice degli appalti, novità principali ed entrata in vigore Digitalizzazione delle procedure d’appalto e subappalto Appalto integrato. Meccanismo di revisione dei prezzi. Garanzia fideiussoria Procedure sotto la soglia europea Responsabilità amministrativa e “paura della firma” Si è concluso l’iter di approvazione del Codice degli appalti pubblici, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo “in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. L’approvazione è uno step necessario per adempiere agli obblighi del PNRR e ricevere i 19 miliardi di euro chiesti dall’Italia. La riforma della disciplina degli appalti si basa su tre cardini: il “principio del risultato”, quindi favorire l’esecuzione dei contratti con tempestività e con il miglior rapporto qualità-prezzo; il “principio della fiducia” tra privati e Pubblica amministrazione verso procedure legittime e trasparenti; la salvaguardia del “made in Italy”, tra i criteri di valutazione dell’offerta sono previsti dei meccanismi per tutelare le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. In sintesi, le novità più importanti riguardano: la creazione di una Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dal primo gennaio 2024; le deroghe per i cantieri; la liberalizzazione degli appalti sotto soglia; l’appalto integrato. La Presidente dell’Ance Federica Brancaccio intervenendo a Rai News24 ha commentato che rimane l’incertezza su due punti fondamentali, ovvero il meccanismo di revisione prezzi, e il mercato e la concorrenza, riferendosi per esempio alle procedure senza gara. Fedecostruzioni esprime un giudizio positivo soprattutto per quanto riguarda la promozione dei processi di digitalizzazione delle procedure, “che diventano il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto” e permetteranno di risparmiare molto tempo. Bene per l’associazione anche sul fronte dell’illecito professionale che prevede la colpevolezza al terzo grado di giudizio e non al primo. Non convince invece il meccanismo della revisione dei prezzi: il nuovo Codice prevede che scatti dopo il 5% e venga pagato all’80%, mentre Federcostruzioni aveva suggerito che scattasse dopo il 2% e che venisse pagata al 90%. Il Presidente di Anac Giuseppe Busia apprezza la spinta alla digitalizzazione ma sottolinea che è necessario “fare bene” più che “fare in fretta”: “Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee”. 9/01/2323 Nuovo Codice degli appalti in vigore da aprile 2023: punti critici e principali novità Digitalizzazione, subappalto e revisione dei prezzi sono solo alcune delle novità inserite nel nuovo Codice degli appalti. Alcuni però sollevano dubbi sul rischio di infiltrazioni mafiose. Via libera al nuovo Codice degli appalti, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022. Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la nuova formulazione servirà a snellire gli iter burocratici dando così nuovo impulso al settore edile. La riforma della disciplina degli appalti si basa su due cardini: il “principio del risultato”, quindi favorire l’esecuzione dei contratti con tempestività e con il miglior rapporto qualità-prezzo; il “principio della fiducia” tra privati e Pubblica amministrazione verso procedure legittime e trasparenti. Nonostante i propositi di efficienza e trasparenza, non sono mancate le critiche, sia da parte degli operatori di settore – che chiedono al governo di organizzare un tavolo di discussione – sia delle associazioni antimafia. “La voglia di fare presto e di semplificare al massimo può essere una cattiva consigliera e rischia di alimentare gli appetiti di organizzazioni criminali.” Le dichiarazioni di Libera, associazione antimafia fondata nel 1995. Nuovo Codice degli appalti, novità principali ed entrata in vigore Riformando la disciplina precedentemente in vigore, il nuovo Codice degli appalti agisce su diversi fronti, dalla digitalizzazione alla liberalizzazione del subappalto, queste le novità più importanti: via libera agli affidamenti diretti del Comune per lavori fino a 500 mila euro, anche per quelli che non possiedono la qualifica di “stazione appaltante”; liberalizzazione degli appalti integrati, cioè quelli affidati ad un unico soggetto che si occupa sia della fase di progettazione che dell’esecuzione; approvato un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi in caso di variazioni (in diminuzione o un aumento) sia di oltre il 5%; maggiore digitalizzazione, soprattutto nei settori dei trasporti, della produzione di energia e acqua. Le nuove disposizioni si applicheranno suoi nuovi procedimenti a partire da aprile 2023 ma l’abrogazione del vecchio Codice non ci sarà prima di luglio 2023, data in cui la disciplina aggiornata sarà estesa a tutte le procedure in corso. Digitalizzazione delle procedure d’appalto La digitalizzazione delle procedure è il “motore” dell’intera riforma, necessaria a modernizzare il settore adeguandolo agli standard europei. Tutte le fasi dell’appalto saranno digitalizzate con procedure automatizzate, banche dati nazionali, fascicoli virtuali gestiti dall’ANAC. Anche la procedura di accesso agli atti viene modernizzata, sarà quindi meno onerosa e più snella, e aperta a tutti i cittadini tramite accesso civico generalizzato. Subappalto Altra importante novità è il via libera del subappalto a cascata, detto in gergo non tecnico “subappalto del subappalto”, prima vietato. Vuol dire che il subappaltatore potrà, a suo volta, subappaltare l’esecuzione dei lavori. Autorizzato l’appalto integrato Abolito il divieto previsto dal precedente Codice circa l’appalto integrato. Significa che, a partire da aprile 2023, la stazione appaltante potrà affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori. Restano esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Meccanismo di revisione dei prezzi Diventa obbligatorio prevedere una clausola di revisione dei prezzi se, in corso d’opera, si verifica una variazione di costo oltre il 5%. In caso di variazione dei prezzi, l’impresa committente viene indennizzata dell’80% del maggior costo sostenuto e imprevisto. Cauzione e garanzia fideiussoria Prima che il contratto sia concluso, l’appaltatore può chiedere “la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento”. Altra grande novità o il fatto che, in caso di liquidazione giudiziaria, non c’è la decadenza automatica del contratto che, previa autorizzazione del giudice, può passare la curatore. Procedure sotto la soglia europea Le soglie previste dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76, meglio noto come dl Semplificazioni, diventano strutturali, salvo qualche eccezione tassativamente indicata nel Codice, ad esempio l’affidamento di appalti con interesse transfrontaliero. Per le procedure sotto soglia nel nuovo anno varrà il “principio della rotazione”: il divieto di assegnare direttamente l’appalto al contraente uscente. Inoltre sono aboliti i termini dilatori, sia con riguardo al procedimento che ad eventuali contenziosi. Torna il General contractor La figura del “general contractor” ovvero l’appaltatore generale che coordina la realizzazione di un’opera pubblica, viene reintrodotta dopo esser stata abolita dal vecchio Codice. L’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”, dichiara il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.10 del 16 dicembre. Il general contractor, o appaltatore generale, è la persona fisica o giuridica che ottimizza i processi di costruzione, soprattutto quelli più complessi, ed è nominato dal committente finale. Responsabilità amministrativa e “paura della firma” Il provvedimento interviene sulla cosiddetta “paura della firma” che spesso paralizza i lavori per paura di incorrere in sanzioni amministrative o illeciti penali. Il nuovo Codice degli appalti prevede che non si consideri “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, alleggerendo in questo modo la responsabilità amministrativa. Lo stesso giudice amministrativo potrà entrare nel merito delle azioni risarcitorie e di rivalsa della stazione appaltante con estensione dell’arbitrato anche alle controversie relative ai contratti. PPP, Partenariato pubblico-privato Gli investitori istituzionali potranno partecipare alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico privato (da qui la sigla PPP) avvalendosi di un iter normativo più snello e del diritto di prelazione per l’ente promotore. Più flessibilità ai settori speciali Alcuni settori considerati “speciali” poiché essenziali, con la nuova disciplina avranno maggiore flessibilità e iter semplificati. Si tratta degli aggiudicatari operanti nel campo dell’energia, dei trasporti, idrico e altri settori indispensabili. Questi avranno inoltre facoltà di auto-organizzarsi seguendo le direttive del Codice. Nuovi obblighi per i concessionari senza gara I concessionari senza gara dovranno obbligatoriamente appaltare a terzi dal 50% al 70% dei lavori o dei servizi, ad eccezione dei concessionari operanti nei “settori speciali” come trasporti e fornitura di energia. Articolo aggiornato Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento