Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Lo scorso 4 aprile 2013 è entrato in vigore il nuovo DM 20 dicembre 2012, conosciuto anche come “Decreto impianti”, che finalmente va a fare chiarezza per quanto riguarda alcuni aspetti inerenti la “progettazione, costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. Le disposizioni previste dal Decreto non devono essere applicate alle attività a rischio rilevante nonché a: edifici di interesse socio-artistico destinati a biblioteche e musei, gallerie, esposizioni e mostre; impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione ; depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità superiore a 5 mc o mobili con capacità superiore a 5000 kg; depositi di soluzioni idroalcooliche; depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità non superiore a 13 mc E’ innanzitutto bene precisare che tale normativa si applica sia agli impianti di nuova costruzione che a quelli esistenti che subiscono una modifica importante su oltre il 50% dell’impianto installato. Il decreto di fatto sancisce l’utilizzo delle norme tecniche di progettazione rilasciate ed emanate da “Enti di normazione nazionali, europei ed internazionali”, abrogando di fatto, tranne che per le attività sopra citate, tutte le disposizioni di legge in palese contrasto con le stesse (vedi per esempio disposizioni sulle autorimesse sulle prestazioni minime di un impianto ad idranti). In particolare, il comma 3 dell’art 2 del DM prevede la possibilità di utilizzare per gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, la possibilità di essere adeguati, nell’osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche. Ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al DM stesso. Il DM inoltre fissa un importante paletto sui compiti consentiti ai tecnici abilitati (cioè iscritti in albo professionale) e quelli invece di sola competenza per i “professionisti antincendio”, iscritti cioè alle liste del ministero dell’Interno. Di fatto la progettazione degli impianti (e ovviamente trasformazione e ampliamento) fatta secondo le norme UNI può essere eseguita da ambedue le figure così distinte, lasciando però la possibilità di utilizzare “norme internazionalmente riconosciute” (es. NFPA, FM, ecc.) solo ai professionisti antincendio. Con questo, se da un lato il decreto apre chiaramente e senza alcuna possibilità di respingimento alle norme internazionali (ma solo se “seguita in ogni sua parte”), dall’altra richiede che ciò venga fatto esclusivamente da professionisti competenti, in grado di comprendere e interpretare in ogni aspetto i dettami normativi imposti da tali norme. Fra le indicazioni del nuovo decreto sottolineiamo: – l’impresa installatrice deve consegnare al responsabile dell’attività la documentazione finale secondo norma tecnica inerente la progettazione e l’installazione nonché il manuale d’uso e di manutenzione; – Per la valutazione dei progetti, occorre presentare la documentazione richiesta dalla norma tecnica per il tipo di impianto oggetto della valutazione, a firma del tecnico abilitato se realizzato in conformità a norma Europea, del professionista antincendio se le norme seguite sono state “pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti” – Ai fini dei controlli di prevenzione incendi, nel caso di impianti soggetti al DM 37 del 22 gennaio 2008 è necessaria la dichiarazione di conformità e la consegna al responsabile dell’attività dei progetti e allegati obbligatori, a disposizione delle autorità competenti al controllo. Per gli altri tipi di impianti, invece, fermo restando la consegna al responsabile dell’attività del progetto e degli allegati, se di nuova installazione occorre la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (ditta installatrice); se esistenti e privi di certificato di conformità, invece, sarà necessaria una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento a firma di professionista antincendio. Analoga certificazione è obbligatoria nel caso di impianti realizzati secondo norme internazionali. Il decreto focalizza poi le proprie attenzioni sugli impianti idranti e sprinkler, indicando delle disposizioni minime da seguire in merito a livelli di rischio, impianto esterno e caratteristiche dell’alimentazione idrica. Tali indicazioni vengono riassunte con le seguenti tabelle: Tabella 1 (attività soggette a normativa specifica) NOTE. (1) La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario. secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2. (2) Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili dei Fuoco. (3) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del presente decreto. (4) Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, In relazione all’ubicazione dell’attività. eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UNI 10779. si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4.2. comma 2, lettera a. Per le attività non soggette a normativa specifica, invece, il tutto viene lasciato alla valutazione fatta dal progettista ma viene indicato chiaramente, importante dettaglio, che il Comando può intervenire nelle valutazioni operate dal tecnico professionista.Per quanto riguarda invece la protezione esterna, viene ribadita la possibilità anche di non prevederla, a seguito di adeguata valutazione, per le attività di livello 3. In questo caso, però, diventa obbligatorio inserire nell’impianto un idrante per rifornire le motopompe dei Vigili del Fuoco con una portata di almeno 300 l/min per una durata di almeno 90 min. Relativamente agli impianti sprinkler il DM 20 dicembre 2012 prevede: Tabella 2 (attività soggette a normativa specifica) Note: il DM 1.2.1986 consente, in alternativa all’impianto sprinkler, un impianto acqua/schiuma a erogatori aperti. Sono consentite altre tipologie di impianti automatici con agente estinguente compatibile con il luogo di installazione E’ ammessa l’alimentazione di tipo combinato come da UNI EN 12845. Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall’articolo 2. comma 3. del presente decreto Il Decreto infine indica le norme da seguire per gli altri tipi di impianti, lasciando alle normative verticali l’obbligatorietà o meno di installazione nelle attività soggette a normativa specifica. La necessità di installare un impianto idrico antincendio può inoltre essere stabilità dal progettista a seguito della valutazione del rischio da parte del progettista nel caso di quelle non soggette a normativa specifica. Infine, tale necessità potrà anche essere valutata dal Comando provinciale dei VVF nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. A cura di Giovanni La Cagnina Namirial Spa Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento