Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Indice degli argomenti Toggle Che differenza c’è tra SCIA e CILACos’è la SCIA e quando si usaCILA, cos’è e cosa rientra nella Comunicazione di inizio lavori asseverataChi rilascia CILA e SCIA: chi sono i professionisti abilitatiChi rilascia la SCIA e documenti necessari Con la diffusione dei bonus per ristrutturare casa alcuni termini strettamente tecnici sono entrati nel vocabolario comune. Si tratta dei permesso di costruire, della CILA e della SCIA, queste sono alcune delle segnalazioni più comuni da comunicare agli uffici tecnici del luogo in cui l’immobile è ubicato. La SCIA, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività, è la procedura amministrativa che ha preso il posto della vecchia “denuncia di inizio attività” in edilizia; mentre la CILA, cioè è la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, occorre quando si devono modificare gli spazi interni dell’abitazione. Entrambe le procedura hanno lo scopo di regolamentare le opere edilizie e urbanistiche e sono fondamentali per richiedere i bonus edilizi e le rispettive detrazioni fiscali. Ma quando va usata l’una e quando l’altra? E chi le rilascia? Ecco una panoramica della situazione con caratteristiche, differenze e tipologia dei lavori per i quali sono richieste dalla legge. Che differenza c’è tra SCIA e CILA SCIA e CILA non sono la stessa cosa. Pur trattandosi di procedimenti amministrativi necessari per ristrutturare casa si riferiscono a tipologie di interventi differenti. In linea generale, la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è necessaria per una vasta gamma di lavori di diversa natura ed entità, la CILA, invece, è specifica per lavori di carattere più modesto. Oltre al tipo di lavori, la differenza tra CILA e SCIA riguarda anche il soggetto che è tenuto a presentare la richiesta al Comune: nel primo caso – cioè per la CILA – serve l’intervento di un professionista abilitato che rediga una asseverazione, nel secondo caso può procedere direttamente l’imprenditore o il professionista incaricato del compimento degli interventi edilizi. Per adempiere a entrambe le procedure è fondamentale indicare alcune informazioni specifiche come: i dati del richiedente la descrizione dettagliata dell’attività le caratteristiche del luogo in cui verrà svolta l’attività le norme urbanistiche e ambientali Nel caso della CILA, oltre alle informazioni richieste, serve presentare anche l’asseverazione da parte di un professionista abilitato. Questa deve attestare la conformità del progetto alle norme tecniche e urbanistiche. Come anticipato, CILA e SCIA influiscono sull’ottenimento dei bonus edilizi legati alle ristrutturazioni domestiche. Infatti i costi sostenuti per l’acquisto dei materiali e il compimento delle opere può essere detratto nella Dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. Inoltre il richiedente può portare in detrazione anche i costi sostenuti per l’attività di produzione delle segnalazioni (cioè la spesa per i tecnici incaricati della loro redazione). Che si tratti dell’una o dell’altra, è importante conservare accuratamente sia la CILA che la SCIA perché potrebbero essere utili in caso di vendita dell’immobile dopo i lavori di ristrutturazione. La loro mancanza in fase di cessione può comportare l’applicazione di sanzioni o divieti. Cos’è la SCIA e quando si usa Viste sommariamente le differenze tra SCIA e CILA, è il momento di spiegare nel dettaglio quando e perché serve la Segnalazione certificata di inizio attività. Questa procedura è richiesta dalle norme urbanistiche per avviare determinate attività edilizie e/o produttive in via semplificata, quindi senza preventiva autorizzazione. Con la SCIA attesta che l’attività proposta rispetta le norme e i regolamenti in vigore. Ecco quando si usa: per attività di manutenzione straordinaria che riguardano elementi strutturali dell’immobile per realizzare interventi di recupero e conservazione delle parti portanti per ristrutturazioni che non richiedono il permesso di costruire CILA, cos’è e cosa rientra nella Comunicazione di inizio lavori asseverata A differenza della SCIA, la CILA serve per portare a termine lavori edilizi di modesta entità, cioè piccole opere di manutenzione, ristrutturazione interna o esterna. Diversamente dalla SCIA, la CILA richiede l’asseverazione di un tecnico professionista abilitato – un architetto o ingegnere – con il compito di verificare che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato e i lavori effettivamente eseguiti. La CILA quindi serve in caso di manutenzione che non influiscono sulle componenti strutturali dell’edificio, non modificano la destinazione d’uso e non necessitano del permesso di costruzione. Ecco i principali lavori che rientrano nella CILA: manutenzione straordinaria “poco invasiva” eliminazione delle barriere architettoniche restauro e risanamento conservativo “minore” interventi edilizi esclusi dall’edilizia libera, dal permesso di costruire e dalla SCIA installazione/sostituzione di servizi tecnologici installazione/sostituzione di servizi igienico-sanitari Chi rilascia CILA e SCIA: chi sono i professionisti abilitati Un aspetto molto importante da considerare è come e chi può rilasciare le due pratiche amministrative. La legge prevede che i cittadini possono presentare la CILA presso l’amministrazione comunale, precisamente all’ufficio tecnico del comune in cui l’immobile è ubicato chiamato “SUE” (sportello unico per l’edilizia). Per farlo bisogna compilare i moduli preposti previsti dal comune (disponibili sul sito ufficiale) e inviarli di persona o per via telematica. La particolarità della CILA è che, per iniziare i lavori, non è necessario ottenere una risposta, si può procedere anche prima di aver ottenuto l’autorizzazione dal Comune. Per il rilascio della CILA è necessario allegare una serie di documenti: i documenti di identità sia del proprietario dell’immobile che del tecnico l’asseverazione del tecnico abilitato la documentazione catastale (cioè la visura e planimetria) lo stato di fatto e la situazione di progetto la documentazione sullo stato legittimo dell’immobile i documenti che attestano la sicurezza dell’immobile la prova della regolarità contributiva le ricevute dei pagamenti dei diritti di segreteria da pagare al Comune, ove previsti l’atto di provenienza Chi rilascia la SCIA e documenti necessari Passando alla SCIA, come avviene il rilascio della Segnalazione certificata di inizio attività? La richiesta va presentata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui viene svolta l’attività sull’immobile. Per farlo è necessario inviare un’email o una PEC, a seconda delle indicazioni del Comune interessato. Per prima cosa il titolare dell’impresa (cioè colui che è tenuto a presentare la richiesta) dovrà verificare sul sito istituzionale che il Comune di competenza disponga di uno sportello SUAP, in un secondo momento potrà presentare la SCIA attraverso i sistemi informativi indicati sul sito. Il rilascio della SCIA richiede una corposa lista di documenti da allegare: la procura/delega qualora non venga presentata dai soggetti legittimati il documento di identità del delegante la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, ove richiesti la notifica preliminare la relazione asseverata del tecnico gli elaborati grafici dello stato di fatto la documentazione fotografica dello stato dei luoghi la relazione geologica/geotecnica (qualora sia necessaria la progettazione geotecnica) gli elaborati sul superamento delle barriere architettoniche il progetto degli impianti la relazione sui consumi energetici Come per la CILA, anche nel caso della SCIA non serve attendere l’autorizzazione del Comune per dare inizio ai lavori. Si potrà avviare il cantiere dopo 30 giorni dalla presentazione della Segnalazione, anche se il Comune non ha dato alcuna risposta. Dal canto suo l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per verificare la regolarità della SCIA e, in caso di esito negativo del controllo, può ordinare l’interruzione delle opere. 7/10/2019 Opere edili: permessi e autorizzazioni per ogni tipologia di intervento Dalle nuove costruzioni, al rifacimento dei pavimenti, tutte gli interventi edili sono classificati in base alla loro natura e in base a ciò possono richiedere permessi e autorizzazioni. Ecco i principali titoli abilitativi da richiedere. Tutti gli interventi edili sono classificati e, in base alla loro natura, possono richiedere determinati permessi e autorizzazioni. Da questo punto di vista, nel corso degli anni la “burocrazia” delle opere edili è cambiata e sono stati diversi i tentativi di semplificazione. Interventi in edilizia libera Una prima grande distinzione viene fatta tra gli interventi che richiedono un titolo abilitativo edilizio e quelli che invece possono essere svolti senza consegnare in comune alcuna pratica. Tutti gli interventi di questo secondo gruppo, vengono definiti interventi in edilizia libera ed è stato pubblicato un Glossario che elenca tutte le 58 tipologie di opere che non richiedono alcuna comunicazione. Questo documento è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso anno, nel mese di aprile. Tutti gli interventi sono suddivisi in 12 categorie e tra queste una delle principali è quella della manutenzione ordinaria, che include opere che vanno dalla rimozione e sostituzione delle pavimentazioni, al rifacimento delle finiture di facciata. Rientrano nell’edilizia libera anche tutti gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, di lattoneria, di sostituzione degli infissi. Si tratta, in sostanza, di opere che non vanno ad apportare modifiche sostanziali all’edificio e alla sua struttura, ma piuttosto ne garantiscono la manutenzione e l’efficienza degli impianti. Per quanto riguarda questi ultimi, rientrano nel Glossario gli interventi di sostituzione e riparazione, mentre sono esclusi alcune altre opere come l’installazione di pompe di calore di potenza superiore a 12kW. Infine, sono interventi in edilizia liberi anche tutti quelli riguardanti opere per gli esterni, come l’installazione di pergole temporanee, tende da sole o strutture leggere come serre stagionali. L’elenco è consultabile online, e permette di chiarire nello specifico quali interventi rientrano e a che condizioni. Interventi edili e permessi: Permesso di costruire, Scia, Cila Per tutte le altre opere, ovvero per tutti quegli interventi che non sono inclusi nell’elenco del Glossario degli interventi in libera edilizia, è necessario predisporre la corretta pratica, al fine di avere tutte le autorizzazioni necessarie ad eseguire i lavori. Permesso di costruire Si tratta di un’autorizzazione rilasciata dal Comune, che serve per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione pesante, ovvero che modificano l’edificio in modo sostanziale rispetto alle condizioni originali. Rientrano in questa casistica anche tutti gli interventi che prevedono modifiche di volume, forma o di destinazione d’uso. Il Permesso di Costruire viene rilasciato al proprietario dell’immobile o, in alternativa, al rappresentante di una società o con delega al progettista. È necessario fornire tutta la documentazione richiesta, inclusi i disegni progettuali, e ci sono delle tempistiche da rispettare, come l’inizio dei lavori da un anno dal rilascio e la loro chiusura a 3 anni. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) La Scia è necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo. Questo titolo abilitativo ha sostituito la precedente Dia (Denuncia di Inizio Attività) e va consegnato al Comune di riferimento. In alcuni casi, è il regolamento edilizio comunale a definire se un intervento rientra tra quelli per cui è richiesta la Scia o se serve un Permesso di Costruire. Nel caso di alcuni interventi importanti, rispettando precise condizioni, è possibile presentare una Scia alternativa al Permesso di Costruire. Sia la Scia, che il Permesso di costruire richiedono il coinvolgimento di un tecnico abilitato, in quanto è necessario che si attesti e dichiari la validità dei lavori. Inoltre, anche in questo caso è necessario fornire precise informazioni e documentazione. A differenza del Permesso di costruire, però, i lavori possono iniziare subito, per quanto al Comune rimanga la possibilità di fermarli per eventuali non conformità entro i primi 30 giorni dalla consegna della pratica. Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) La Cila è una relazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che è necessaria per lo svolgimento di lavori che non richiedono alcuno dei titoli sopra indicati. Come per la Scia, non è necessario versare oneri al Comune. Gli interventi per cui si ricorre a questa pratica sono principalmente opere di ristrutturazioni che non modificano alcun elemento strutturale dell’edificio. Proprio perché si tratta di interventi di minor entità, si rimanda al tecnico il compito di asseverare la conformità degli stessi a tutte le norme vigenti. Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2019 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento