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Incentivi per il recupero e la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma. Vediamo con l’ausilio della guida dell’Agenzia delle Entrate, come ed in quali casi ottenere la cumulabilità dei contributi per la ricostruzione ed il superbonus 110% Indice degli argomenti: La ricostruzione post sisma Superbonus e contributo per la ricostruzione Superbonus rafforzato del 50% Un progetto unico di ricostruzione Lavori in corso d’opera e tempi di conclusione La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma Congruità delle spese e prezzari Il superbonus negli aggregati edilizi Ulteriori incentivi fiscali L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28/E del 23 aprile scorso, aveva già confermato la cumulabilità tra i contributi per la ricostruzione post sisma e il Superbonus 110%. Ora, con una guida ad hoc, ne sviscera tutti i dubbi e le perplessità, offrendo chiarimenti e casistiche. Pioniera fu la legge di bilancio 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178) che introdusse nella disciplina del Superbonus (Dlgs 34/2020) una clausola per stabilire che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici successivi al 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi riferiti agli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Il Superbonus spetta quindi per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalle normative. “La combinazione del contributo con il Superbonus scrivono Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia, e Giovanni Legnini, Commissario alla Ricostruzione, nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”. La ricostruzione post sisma L’Italia è un territorio ad elevata sismicità, “almeno 24 milioni di persone vivono in zone ad elevato rischio sismico” ricorda Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, a poche ore dal sisma che ha devastato il Centro Italia nel 2016. Oltre l’80% dello Stivale è classificato a rischio sismico (zone 1-2- 3). In Italia si verifica un terremoto distruttivo ogni quattro-cinque anni. Solo negli ultimi 12 anni ben 3 eventi sismici di straordinaria intensità hanno portato distruzione e morte da nord a sud dello Stivale. Dal terremoto dell’Aquila del 2009, a quello dell’Emilia del 2012, fino alla più recente scossa tellurica del 2016 che ha coinvolto ben 4 regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). In tutti i comuni colpiti dai terremoti degli ultimi anni, la ricostruzione procede molto a rilento. Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio conservano le ferite del sisma ben impresse nelle crepe e nelle macerie che si affollano all’orizzonte. Pertanto, la possibilità di poter cumulare gli incentivi fiscali del superbonus a quelli per la ricostruzione, è uno strumento d’importanza strategica fondamentale, che non può che imprimere un’accelerata al processo di ritorno alla normalità per le popolazioni colpite dal sisma. Il sisma del centro Italia “cratere” del 2016 ha reso inagibili oltre 80.000 edifici. Di questi a quasi cinque anni di distanza, solo il 3% sono stati recuperati e ricostruiti. Le richieste di contributo per la ricostruzione (RCR) ammontano a quasi 14 mila, un 17 % circa del totale. Migliaia di persone vivono ancora una situazione abitativa d’emergenza, in alberghi o container, con un contributo statale per l’affitto. Superbonus e contributo per la ricostruzione Il Superbonus 110% spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio. Ai fini della semplificazione degli adempimenti correlati, è possibile presentare un unico progetto e un unico computo metrico, contabilizzando separatamente le spese finanziate con il contributo da quelle eccedenti ammesse al Superbonus. Il professionista incaricato depositerà un unico progetto presso gli enti preposti (uffici speciali della ricostruzione e Comuni territorialmente competenti), corredandolo di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive norme di riferimento e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo concesso dall’ufficio ricostruzione. Nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus per esempio interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramenti della resistenza sismica degli edifici – è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate (ed eventualmente, ai fini dei relativi controlli, oggetto di separata fatturazione) le spese riferite a tali interventi rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus. Superbonus rafforzato del 50% Nel caso i proprietari rinuncino al contributo per la ricostruzione, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus (DM 6 agosto 2020) aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di messa in sicurezza antisismica passa da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione. Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede, infatti, l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni: di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso. Si ricorda che la scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) – utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 – è una scheda per il rilevamento dei danni del sisma, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici. Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) e al Comune territorialmente competente – la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali. Un progetto unico di ricostruzione Se il cittadino legittimato a presentare l’istanza per la richiesta dei contributi per la riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma non ha ancora provveduto all’inoltro della richiesta, a mezzo del professionista incaricato, può accedere al contributo mediante il deposito di un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione. La detrazione, quindi, spetta anche per alcune spese “complementari” sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, come quelle: per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) collegate alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori). Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’ufficio speciale per la ricostruzione provvede ai sensi delle ordinanze commissariali a erogare contributi per interventi ammessi al Superbonus, sia trainanti che trainati (per esempio, pompa di calore, cappotto termico eccetera), è possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo (“in accollo”) anche se le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento eccetera) che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale. La documentazione richiesta per il Superbonus può essere depositata per vie ordinarie al Comune territorialmente competente o trasmessa mediante la piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale (MUDE) quale veicolo per il deposito della SCIA edilizia e del progetto di riparazione o ricostruzione unitario, alla quale accedono anche i Comuni del cratere. In tal caso, il Comune acquisisce la documentazione, comprese le asseverazioni richieste al professionista, al proprio protocollo. Lavori in corso d’opera e tempi di conclusione Come precisato nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020: “La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022, ma è stato confermato il posticipo al 2023), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”. Nel caso quindi d’interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali e fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto, la fruizione del Superbonus spetta solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020. Naturalmente, anche con riferimento a interventi già avviati prima del 1° luglio 2020, il Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di concessione dello stesso contributo. Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021). Le ordinanze commissariali precisano che i tempi previsti per la conclusione dei lavori per la riparazione o la demolizione e ricostruzione degli edifici con danni lievi sono ulteriormente prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire anche del Superbonus. In particolare, qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali. Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020), il termine di ultimazione dei lavori ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto, nelle Ordinanze commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per gli interventi su edifici con danni gravi. La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma Di seguito, alcune precisazioni sulla disciplina urbanistico edilizia applicabile agli interventi della ricostruzione privata che possono accedere al Superbonus. Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020. In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici. Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste dall’ordinanza commissariale n. 107/2020 alla quale si rinvia. Congruità delle spese e prezzari Ai fini dell’attestazione, prevista dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus, occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Se alcune delle tipologie di interventi o di impianti o infrastrutture previsti dal progetto (sia che rientrino tra quelli ammessi al Superbonus, sia che riguardino il contributo per la ricostruzione post sisma) non sono indicati nel prezzario del cratere, è possibile fare ricorso ai prezzari predisposti dalle regioni territorialmente competenti o dalle altre regioni del cratere. Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato attesta la congruità delle spese in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell’Allegato I del Dm 6 agosto 2020. La relazione, firmata dal tecnico abilitato circa la congruità delle spese, è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8 del predetto decreto ministeriale. Il superbonus negli aggregati edilizi Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono “aggregato edilizio” un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Ogni singolo edificio che costituisce l’aggregato può, a sua volta, essere costituito da più unità immobiliari. L’aggregato è riparato o ricostruito mediante un unico progetto; anche il contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono. I proprietari delle unità strutturali (edifici) che compongono l’aggregato si costituiscono in consorzio in coerenza con la disciplina indicata nel decreto “sisma” (decreto legge n. 189 del 2016) e nelle ordinanze commissariali. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, all’aggregato edilizio si applicano le medesime disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio. In particolare, i soggetti legittimati avranno diritto al Superbonus sulla quota di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni, eccedente il contributo per la ricostruzione attribuibile a ogni singola unità immobiliare. Per la disciplina sugli aggregati si rinvia alla guida “La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari”, pubblicata sul sito ufficiale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Ulteriori incentivi fiscali Le detrazioni spettanti a fronte di interventi edilizi sono calcolate sulle spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. Ricordiamone alcune, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (Dpr n. 917/1986) 2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 (Ecobonus) e all’articolo 119, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus) 3) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 (Sismabonus) e all’articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus) 4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, e all’articolo 119, commi 5 e 6, del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus) 6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013 e al comma 8 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus). Per approfondire: • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28/E, 23 aprile 2021 • Agenzia delle Entrate, Ricostruzione post sisma: Italia centrale e Superbonus 110, aprile 2021 • Commissario del Governo per la Ricostruzione, Prezzario unico del cratere del centro Italia, 2018 • Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari, 2021 • Decreto Rilancio, Dlgs 19 maggio 2020, n. 34 • Legge di Bilancio 2021, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 • Ministero dello sviluppo economico, Decreto Requisiti, DM 6 agosto 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento