Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
Il provvedimento modifica alcune parti del DLgs 192/2005, di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento energetico nell’edilizia, con l’obiettivo di migliorarne l’impianto in considerazione dell’esperienza derivante dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile, varando misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia. Il nuovo decreto prevede, l’estensione dell’obbligo di certificazione energetica: 1) a partire dal 1° luglio 2007, anche agli edifici esitenti di superficie utile superiore 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. 2) a partire dal 1° luglio 2008, anche agli edifici esistenti di superficie utile inferiore 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari. 3) a partire dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Sempre dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica diventa requisito indispensabile per accedere agli incentivi pubblici. Dal punto di vista tecnico va segnalata la previsione di nuovi e più stringenti valori limite del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori limite delle trasmittanze. Segnaliamo infine che entro il 31.12.2008 le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica. Il fabbisogno energetico invernale I valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m2a, sono definiti in base alla zona climatica e al fattore di forma dell’edificio, ossia al rapporto Superficie dell’involucro disperdente/Volume riscaldato. Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione energetica, si rimanda a successivi decreti; nel frattempo è possibile operare specificando nella relazione tecnica il metodo di calcolo usato (la Direttiva richiama esplicitamente le metodologie contenute in norme già in vigore, come la EN 832 Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – edifici residenziali). Le tramittanze termiche dell’involucro Nel Decreto, in alternativa alla verifica del fabbisogno energetico limite, si impongono valori limite di trasmittanza termica (delle strutture opache verticali e orizzontali, delle chiusure trasparenti e dei vetri), differenziati per zona climatica e con tre soglie temporali di entrata in vigore, a partire da gennaio 2006 e a partire da gennaio 2008/2010 (le soglie temporali dovrebbero avere lo scopo di consentire al mercato delle costruzioni un adattamento progressivo a nuove soluzioni tecniche di involucro, che fondamentalmente si concretizzeranno in un adeguamento prestazionale di soluzioni tecniche già in uso). Vedi foto 2 Tabella 2, Allegato C : Valori limite della trasmittanza termica delle strutture verticali opache Riguardo l’Allegato I, Punto 1 devono essere rispettate TUTTE le seguenti prescrizioni: a) la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e verifica di conformità con valori dell’Allegato C, punto 1; b) verifica che le trasmittanze delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate (tutte le tipologie di edifici) che delimitano l’edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati dalla tabella di cui ai punti 2, 3, 4 dell’Allegato C; c) nel caso di irradianza maggiore uguale 290 W/m2 sul piano orizzontale (escluso zona F e categorie E.6, E.8), la massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali ed inclinate è superiore 230 kg/m2; Questa indicazione vorrebbe favorire soluzioni dotate di “massa capacitiva” per garantire l’inerzia termica, che può comportare indubbi vantaggi, in particolar modo durante il regime estivo. Desideriamo illustrare in maniera estremamente pratica e funzionale le soluzioni tecniche per il risparmio energetico considerando i valori U della tabella a lato con i prodotti della Wienerberger. Per tutte le categorie di edifici nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Vedi foto 3. Per tutte le categorie di edifici, (escluso categoria E.8) si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente (L’umidità pari al 65 % alla temperatura interna di 20° C). Per tutte le categorie di edifici (escluso E.8), da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle pareti divisorie verticali e orizzontali tra edifici o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento