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Sono trascorsi già i primi 6 mesi dall’avvio degli incentivi 2016 sulle detrazioni del 50% e 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni e antisismica. Indice degli argomenti: Detrazione Irpef-Ires al 65% sulla riqualificazione energetica 50% e 65% per demolizione e ricostruzione Detrazioni 65% sull’antisismica Per gli interventi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 (art. 1, co. 74, legge 208/2015 – “Stabilità 2016”), la detrazione è stata potenziata al 50% sino al un massimo di 96.000 euro. Per quanto sostenuto dal 1° gennaio 2017, invece, salvo ulteriori proroghe, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro. Le spese agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni e antisismica devono essere pagate tramite specifico bonifico bancario o postale, sul quale, al momento dell’accredito, le banche operano una ritenuta pari all’8% dell’importo a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. Inoltre, per i soggetti che eseguono i suddetti interventi di recupero, è, altresì, riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate (cd “bonus mobili”). Il beneficio spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 10.000 euro (art. 1, co. 74, lett. c, legge 208/2015). Sia per gli interventi di recupero, che per il bonus mobili, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Detrazione Irpef-Ires al 65% sulla riqualificazione energetica Ristrutturare in Classe A con i Bonus Fiscali In caso di interventi che comportino la riqualificazione energetica dell’abitazione, viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (art. 1, co. 74, lett. a, e 87, della legge di Stabilità 2016). L’agevolazione, oltre ai privati, viene riconosciuta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano lavori sui fabbricati utilizzati nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, la fruibilità del beneficio subisce delle limitazioni, risultando esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su: – immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi); – immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa. Il beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, si applica alle seguenti tipologie di interventi agevolabili: “riqualificazione energetica globale” dell’edificio, nel limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro; interventi sull’involucro degli edifici esistenti (ossia sulle strutture opache orizzontali, verticali e sulle finestre ed infissi), con detrazione massima pari a 60.000 euro; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro; acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro (intervento agevolabile dal 2015); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con un risparmio d’imposta fino a 30.000 euro; acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, in misura pari al 65% delle spese effettivamente sostenute (intervento agevolabile dal 2016). Resta ferma, anche per le spese agevolabili con la detrazione del 65%, l’applicabilità della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento, in misura pari all’8%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013, invece, la detrazione era pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi energetici. Inoltre, per le persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, viene previsto un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici. 50% e 65% per demolizione e ricostruzione Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie Come noto, le detrazioni fiscali sopra illustrate, relative al recupero ed alla riqualificazione energetica, vengono riconosciute, tra l’altro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Da un punto di vista urbanistico, in tale nozione rientrano anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria» ed eventuale variazione della sagoma dell’edificio (art. 3, co. 1, lett. d, D.P.R.380/2001). Ciò premesso, si riepiloga il regime di applicabilità delle detrazioni fiscali e dell’IVA a seconda della tipologia di interventi eseguiti (demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volumetria e ristrutturazione senza demolizione): demolizione e ricostruzione con modifica, o meno, della sagoma e con stessa volumetria In tale ipotesi, trattandosi di “ristrutturazione edilizia”, vengono riconosciute sia le detrazioni per il recupero e la riqualificazione energetica (rispettivamente, detrazione IRPEF del 50% e detrazione IRPEF/IRES del 65%), sia l’IVA con l’aliquota ridotta del 10%; demolizione e ricostruzione con modifica, o meno, della sagoma e aumento di volumetria In tal caso, l’ampliamento della volumetria preesistente qualifica l’intervento come “nuova costruzione”, con la conseguenza che i bonus per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica sono esclusi; ristrutturazione con aumento di volumetria senza demolizione. Nell’ipotesi in cui, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni del 50% e del 65% competono “solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr. R.M. 4/E/2011)53. A tal fine, le spese di ristrutturazione (detraibili – fatture e bonifico) devono essere tenute distinte rispetto a quelle relative all’ampliamento (non detraibili). Detrazioni 65% sull’antisismica Detrazioni per interventi antisismici Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 viene riconosciuta la proroga anche del “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica. Il beneficio riguarda le “abitazioni principali” (oltre agli immobili a destinazione produttiva), situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 200355). Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett.i, del D.P.R. 917/1986), è fruibile con le modalità già previste per la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo (art.1, co.74, lett.c della legge di Stabilità 2016). Fonte ANCE Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento