Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
In attesa che siano definite le modalità attuative, vediamo i requisiti e gli interventi di ristrutturazione finalizzati alla messa in sicurezza sismica che garantiscono l’accesso al sismabonus, versione 110%.Indice degli argomenti: Super sismabonus per quali interventi Perché il sismabonus? La classificazione sismica Certificazione del rischio sismico Responsabilità del professionista & assicurazione Beneficiari delle agevolazioni e cessione del credito Il Decreto Rilancio prevede una serie di misure fiscali maggiorate al 110% per l’efficientamento energetico (ecobonus) e la messa in sicurezza sismica degli edifici (sismabonus). Il comma 4 dell’art.119 eleva le aliquote delle detrazioni al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e che attualmente godono di agevolazioni variabili dal 50 all’85%, per un importo massimo di 96.000 euro. In attesa che vengano definite le modalità attuative del sismabonus, entro 30 giorni dal presente decreto, cioè al massimo entro il 18 di Giugno, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vediamo quali sono gli interventi che beneficiano del superbonus, le modalità di accesso agli incentivi, i requisiti, gli attori coinvolti e le alternative alle detrazioni fiscali (sconto e cessione del credito). Super sismabonus per quali interventi Il “sisma bonus” introdotto col decreto legge n. 63/2013, incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Il Decreto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) innalza le detrazioni fiscali inizialmente previste (50/85 percento) portandole al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Può beneficiare del super sismabonus qualsiasi intervento di ristrutturazione volto a migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a patto che non si trovi in zona sismica 4. L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Occorre dimostrare attraverso un’asseverazione ante e postintervento, rilasciata da un progettista strutturale, il miglioramento della risposta all’azione del terremoto da parte del manufatto edilizio oggetto dei lavori. La detrazione del 110% si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Chi ha diritto alla detrazione, in luogo della sua fruizione, può scegliere di cedere il credito corrispondente all’impresa che ha eseguito i lavori o ad altri soggetti privati che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%. Perché il sismabonus? L’Italia è un territorio notoriamente fragile dal punto di vista delle calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane). La sismicità italiana è dovuta alla sua posizione geografica che la vede al margine tra la placca africana e quella europea. Le zone sismiche 1, 2, 3 (che beneficiano del bonus) rappresentano quasi l’80% del territorio nazionale. Se pensiamo che qui vivono 48 milioni di persone e 11 milioni di edifici e consideriamo che di questi, oltre il 60% sono costruiti prima degli anni 70, ci rendiamo conto di quanto bisogno c’è di un piano di interventi di messa in sicurezza. (dati, fonte: CRESME – ISI, 2018). Negli anni passati, la gestione del rischio sismico è stata affrontata secondo la logica dell’emergenza ai fini della ricostruzione. Con la Legge di Stabilità 2017 si è finalmente passati ad una politica di prevenzione e ad un piano organico di messa in sicurezza degli edifici, con lo strumento del sismabonus. La classificazione sismica Gli incentivi non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Come si vede dall’immagine, la classificazione sismica del territorio è notevolmente cambiata a partire dal 2003. Ora tutto lo Stivale è considerato a rischio tellurico. La Penisola è stata suddivisa in 4 zone, in base alla gravità del rischio sismico, a scalare, da zona 1 (considerata la più pericolosa) a 4. Le zone che possono beneficiare del sismabonus per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino sono tutte esclusa la zona 4. Ad eccezione quindi di Sardegna e Alto Adige, gran parte del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, e la punta della Puglia tutto il resto dell’Italia può giovare delle agevolazioni fiscali previste, nella misura maggiorata del 110% fino al 31 dicembre 2021. Certificazione del rischio sismico Come per l’ecobonus, anche il sismabonus è erogato, solo ed esclusivamente, in presenza dell’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati che, nel caso degli interventi di miglioramento sismico saranno i progettisti strutturali, direttori dei lavori delle strutture e collaudatori. La certificazione della classe di rischio sismico dell’edificio pre e post-intervento deve seguire le “linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” (D.M. 28 febbraio 2017, n.58 e s.m.i.). Le linee guida prevedono 8 classi di rischio, dalla A+ alla G, e due metodologie di calcolo (convenzionale e semplificato) per la specifica categoria di appartenenza dell’edificio. Le fasi operative – per l’ottenimento del sismabonus – sono le seguenti: Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione suddetta, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L’asseverazione e, le attestazioni tutte, sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente per l’ottenimento dei benefici fiscali Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni o asseverazioni, sono detraibili insieme agli interventi effettuati. Responsabilità del professionista & assicurazione I professionisti (architetti o ingegneri) devono certificare sia la riduzione del rischio sismico a seguito dei lavori, che la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi agevolati. In caso di false attestazioni – che causano la perdita del beneficio – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna asseverazione infedele resa. Al fine di garantire ai propri clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata i professionisti dovranno perciò stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. Beneficiari delle agevolazioni fiscali Le detrazioni del superbonus maggiorate nella misura del 110%, si applicano a tutti gli interventi enunciati. Possono beneficiarne: i condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. La cessione del credito Per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica e ecobonus, e relativi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, in alternativa alle detrazioni fiscali dirette, si può optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Per cessione del credito si intende un contratto tra il proprietario dell’immobile o porzione di esso, destinatario degli interventi e un cessionario che acquisisce il credito di imposta e anticipa il valore di dette detrazioni per sostenere i costi dell’intervento. Possono cedere il credito tutti i beneficiari delle detrazioni fiscali, nonché i soggetti incapienti che sarebbero altrimenti esclusi perché non tenuti al pagamento dell’imposta Irpef. Quest’ultimi possono trasferire il credito, oltre che all’impresa che si occupa dei lavori edilizi o ad altri soggetti privati, società ed enti, anche ad istituti di credito e intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione: 5 quote annuali di pari importo. Ai fini dell’opzione per la cessione del credito, l’efficacia degli interventi finalizzata alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dal professionisti iscritti agli Ordini professionali di appartenenza e incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze. Essi dovranno altresì dimostrare che le spese sostenute siano in linea con i lavori agevolati. Lo sconto in fattura non è applicabile né al sismabonus né al bonus casa. Per approfondire: • Cresme, Isi, Riduzione del rischio sismico in Italia, Edizione 1.2, 2018 • Decreto Rilancio, legge 19 maggio 2020, n. 34 • MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni • MIT, modello asseverazione rischio sismico • Protezione civile, Classificazione sismica Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento