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Nella lunga circolare 28/E del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ricapitola documenti e attestazioni da presentare per le detrazioni Superbonus ai fini del Modello 730. Ecco l’elenco completo. Indice degli argomenti: Superbonus 110%, tutti i documenti da presentare a fini fiscali La documentazione che attesta i lavori eseguiti I documenti contabili La documentazione da produrre al CAF o al commercialista di fiducia per inserire le spese sostenute relative al Superbonus 110% è tutt’altro che snella. A fatture, bonifici e bollettini (che attestano la spesa) si aggiungono l’asseverazione tecnica, la ricevuta dell’ENEA, visura e contratti che provino il possesso dell’immobile e molto altro. Per i contribuenti che desiderano detrarre la spesa e beneficiare delle importanti agevolazioni statali, munirsi di questo corposo elenco di documenti e titoli è indispensabile e non una mera facoltà. A fare chiarezza su quanti e quali sono fatture e certificati di cui essere in possesso è l’ultima circolare dell’Agenzie delle Entrate la 28/E pubblicata il 25 luglio 2022- intitolata: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.” Ecco una guida a portata anche dei contribuenti meno esperti nel campo dell’edilizia. Superbonus 110%, tutti i documenti da presentare a fini fiscali Come abbiamo anticipato poc’anzi, l’agevolazione statale per il Superbonus, la più importante opera di ristrutturazione edilizia prevista dallo Stato, si può avere a condizione che si presenti un lungo elenco di fatture, attestati, visure e titoli. Una procedura non di certo tra le più “snelle”, come del resto è anche l’iter procedurale per avviare i lavori. Per avere le detrazioni, il richiedente deve innanzitutto presentare al CAF o al commercialista che si occupa del 730 i documenti che attestino il titolo di possesso dell’immobile. Questa è la lista di cosa serve in base alle condizioni e necessità personali: la visura catastale; il contratto preliminare di compravendita (se non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà definitivo dell’unità immobiliare); certificato stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del familiare convivente con il proprietario alla data di inizio lavori o dalla data del sostenimento delle spese; copia della dichiarazione di successione qualora l’immobile l’erede o gli eredi abbiamo ereditato l’immobile dopo l’inizio dei lavori; la copia del contratto di locazionecomodato per lavori eseguiti dagli affittuari; copia della sentenza di separazione per lavori eseguito dal giudice assegnatario non intestatario dell’immobile. La documentazione che attesta i lavori eseguiti Le asseverazioni tecniche dei professionisti incaricati sono indispensabili sia per avviare i lavori sia per il Modello 730 presso i CAF. Serve, infatti, dimostrare di aver soddisfatto il vincolo di efficientemente energetico di (almeno) due classi. Ecco l’elenco di cosa presentare ai Centri di Assistenza Fiscale dal punto di visto tecnico: dichiarazione dell’ amministratore di condominio, per Superbonus 110% condominiale; copia della delibera assembleare; i dati catastali degli immobili interessati agli interventi; titolo abilitativo (quindi CILA, SCIA, PDC); APE ante e post eseguimento lavori; ricevuta ENEA; scheda descrittiva; asseverazione requisiti tecnici e progettazione strutturale nel caso di interventi antisismici; copia della polizza assicurativa tecnica; consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori in caso di affitto o comodato d’uso. I documenti contabili Dal punto di vista contabile, per ottenere la detrazione il contribuente deve dimostrare le spese sostenute con fatture, ricevute bonifici e bollettini relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione. Questi sono necessari al CAF per ultimare la richiesta correttamente. Il contribuente richiedente deve conservare tutta questa documentazione (e le copie dei versamenti effettuati con bollettini postali) per almeno 8 anni; questo è il tempo che l’Agenzia delle Entrata ha a disposizione per svolgere i controlli su quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dello sconto in fattura o della cessione del credito. In caso di irregolarità – anche parziali – e per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, in primis il “salto” di almeno due categorie energetiche, scatta la condanna a restituire la somma riconosciuta con una maggiorazione del 200% (tra interessi e sanzioni). Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento