Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
La circolare 30/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 22 dicembre illustra le modifiche introdotte dal decreto agosto, apportando ulteriori, importanti precisazioni sul Superbonus 110% – sentiti i pareri di MISE, ENEA, associazioni e Ordini professionali. Indice degli argomenti: Superbonus: tutte le novità del Dl n. 104/2020 Soggetti beneficiari: Onlus e IACP Tipologie di immobili beneficiari delle detrazioni Interventi trainanti e trainati: alcuni casi concreti Cessione del credito e sconto in fattura Attestazioni e asseverazioni Visto di conformità Con la circolare n. 30/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti circa le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (ecobonus), antisismici (sismabonus), di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. La circolare fornisce una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter all’articolo 119 del decreto Rilancio (Dlgs 34/2020). Inoltre, si forniscono ulteriori precisazioni, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali. Infine, viene fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura. Superbonus: tutte le novità del Dl n. 104/2020 Al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del Superbonus e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, il legislatore ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche al predetto articolo 119 del decreto Rilancio. In primo luogo, il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha introdotto il comma 1-bis al fine di chiarire la nozione di «accesso autonomo dall’esterno». In base a tale disposizione, per accesso autonomo dall’esterno «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». Con il successivo comma 1-ter si stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo [previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». Il comma 4-ter dispone che i «limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive». Il comma 9-bis interviene in tema di assemblee condominiali, stabilendo che le deliberazioni «aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio». Il comma 13-ter, infine, prevede che «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi». Soggetti beneficiari: Onlus e IACP Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment. Gli interventi realizzati da IACP comunque denominati su parti comuni di edifici, costituiti da abitazioni di edilizia residenziale pubblica distintamente accatastate, interamente di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni unici proprietari, possono beneficiare del Superbonus? Tra gli interventi che possono rientrare nel Superbonus, all’articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio, la lettera c) si includono anche gli interventi effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica». Ne consegue che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare dell’agevolazione. Per tali soggetti la disposizione sopra richiamata prevede che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Possono fruire del Superbonus anche i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, che sostengono spese per gli interventi agevolabili, realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte dell’assemblea della società debitamente registrato)? Nell’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, l’articolo 119 comma 9, la lettera b) individua «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Tale criterio comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni. Nella medesima circolare n. 24/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che, ai fini della detrazione, le persone che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo. In particolare, i soggetti beneficiari devono: possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che: siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. Pertanto, possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. I predetti soggetti possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Il Superbonus può estendersi ai detentori di tutte le unità immobiliari di un edificio, di proprietà di un unico soggetto? Il riferimento normativo al condominio (art.119, comma 9, del decreto Rilancio), comporta che il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica prevista dal codice civile all’articolo 1117 e che, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. Ciò comporta in sostanza che: se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus; se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando fermo la costituzione del condominio è possibile fruire del Superbonus. Tipologie di immobili beneficiari delle detrazioni Il documento chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile. Il Superbonus spetta per gli interventi realizzati, tra l’altro, su «unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari» (art.119, Decreto Rilancio). È possibile fornire qualche elemento ulteriore utile alla qualificazione di “accesso autonomo” anche a seguito delle modifiche normative recenti? Si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile. Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari. Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”)? È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Può essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno in edifici sui quali insistono vincoli storico- artistici o paesaggistici, in considerazione dell’impossibilità di effettuare interventi di isolamento dell’involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche? L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o gli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche l’installazione del cappotto termico interno. Nel caso in cui in un edificio vincolato siano impediti gli interventi trainanti e si eseguono solo interventi trainati, come deve essere effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche? Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Interventi trainanti e trainati: alcuni casi concreti La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. Gli interventi trainanti di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell’immobile? Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”) realizzati, tra l’altro: • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze di edifici in condominio (solo trainati). Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. La circolare n. 24/E, precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio può essere considerato intervento trainante ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio? Si. Può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento. Se si realizza un intervento di miglioramento energetico ammesso al Superbonus sulle parti comuni di un edificio in condominio, un contribuente che possieda quattro appartamenti nel condominio potrà fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati (ad esempio il cambio degli infissi) per tutti e quattro gli appartamenti? Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, in base all’articolo 119, comma 10 del decreto Rilancio, i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente? Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto. Il Superbonus spetta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su: a. parti comuni di edifici residenziali in condominio, b. edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze, c. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, d. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, all’interno di edifici in condominio, e. pensiline di parcheggio aperto in area condominiale? L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico. In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. Pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso di impianti fotovoltaici in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto. Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio? Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità. Il Superbonus non sembra vietare di eseguire su uno stesso edificio un intervento di sismabonus agevolato al 110 per cento e uno o più degli interventi trainanti di miglioramento energetico agevolati al 110 per cento, abbinando eventualmente uno o più interventi trainati. In caso affermativo, è corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa? Es. Messa in sicurezza antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro + 50.000 euro? Inoltre, quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento per i seguenti interventi trainati: finestre e schermature solari; pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda; impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili? È corretto affermare che, quando si esegue un intervento di sismabonus agevolato al 110 per cento, sono agevolate entro il limite di 96.000 euro anche le spese di manutenzione straordinaria connesse alla messa in sicurezza antisismica (si pensi, ad esempio, alle spese per pareti esterne e interne, pavimenti, soffitti, impianto idraulico ed elettrico)? Come precisato nella recente risoluzione n. 60/E del 2020, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio la posa in opera del cappotto termico e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Con riferimento agli specifici quesiti, si precisa che: per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro; per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro. Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (cfr. circolare n. 24/E del 2020). Nel caso in cui al termine dei lavori agevolabili ai fini del Superbonus, un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno, rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori (con spesa massima agevolabile per intervento calcolata sull’edificio unifamiliare), oppure quella finale (due unità immobiliari indipendenti per cui la spesa massima agevolabile si calcola per ogni unità immobiliare autonomamente)? Vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione? Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Cessione del credito e sconto in fattura Per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica e ecobonus, in alternativa alle detrazioni fiscali dirette, si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’opzione scelta può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Dal momento che il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta in relazione alle spese «sostenute nel 2020 e 2021», è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente, ad esempio, a gennaio 2020? Tale possibilità è consentita dall’articolo 121 del decreto Rilancio: i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso», anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (“sconto” in fattura). In alternativa, i contribuenti possono optare per la “cessione” di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione. In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, deve essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata? Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba destinata al solo condominio. Ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale. Qualora si opti per la cessione della detrazione spettante, il credito d’imposta corrispondente, può essere recuperato in capo al cessionario, in assenza dei presupposti per l’applicazione della detrazione? Ai sensi del comma 4 dell’articolo 121 del decreto Rilancio «I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto». Al riguardo nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. Attestazioni e asseverazioni Tra le tipologie di servizi da sottoporre a verifica di congruità della spesa sono compresi anche i compensi professionali per le attività legate al rilascio delle asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico. Al punto 13.1, lettera c), dell’allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è stabilito che gli oneri per tali prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi «sono ammessi alla detrazione (…), secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016». Come applicare tale disposizione e, in particolare, come procedere quando in esso non ci sono voci esattamente corrispondenti alla prestazione (ad es. il semplice rilascio dell’A.P.E.)? Ai sensi del comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sono detraibili nella misura del 110 per cento le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che le spese sostenute per il predetto rilascio concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato. Come indicato dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità nell’allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell’APE, nonché per l’asseverazione del rispetto delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono detraibili secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,comma 8, del Dlgs 50/2016 (“Codice degli appalti”). In sostanza, le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese per i predetti interventi devono rispettare ai fini del Superbonus un doppio limite: quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al citato decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. In particolare, si ritiene che, l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rientri tra le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e) e b), ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”. Ne caso di interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi al Superbonus, deve essere rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e occorre acquisire a tale fine l’A.P.E. ante e post intervento? In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che anche nel caso prospettato sia necessario, ai fini del Superbonus, rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’A.P.E. ante e post intervento. Visto di conformità Si specifica che i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, oltre al singolo professionista iscritto al relativo Ordine di appartenenza, possono essere: dipendenti di società di servizi imprese e dipendenti del CAF Il Provvedimento ha confermato la disciplina già prevista per le dichiarazioni fiscali, secondo la quale la trasmissione telematica della comunicazione sulla quale è stato apposto il visto di conformità non può essere trasmessa direttamente dallo stesso contribuente ma deve essere inviata a cura del soggetto che ha apposto il visto. Tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro, sprovvisti di partita IVA, dipendenti di una società di servizi di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni? Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, l’articolo 119, comma 11 del predetto specifica che «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [trattasi degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997». In base all’interpretazione fornita dalla citata risoluzione n. 103/E del 2017, deve ritenersi che i tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 119, comma 11 sopra citato siano inclusi anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi di cui all’articolo 2 del decreto n. 164 del 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla menzionata società. Il visto di conformità sulle comunicazioni – ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito – può essere rilasciato dai Responsabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’opzione? Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. Quest’ultimo determina che entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF impresa) possano svolgere l’attività di assistenza fiscale ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio. Per approfondire: Superbonus FAQ, ottobre 2020 Superbonus FAQ, novembre 2020 Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E, 8 agosto 2020 Agenzia delle Entrate, Circolare 30/E, 22 dicembre 2020 Decreto Agosto, Dlgs 104/2020, 10 agosto 2020 Decreto Rilancio, Dlgs 34/2020, 19 maggio 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento