Bonus ristrutturazioni confermato nel 2025: cosa cambia tra prima e seconda casa, scadenze e lavori ammessi 01/11/2024
Decumano Carbon Free: l’anello virtuoso che potrebbe essere applicato a tutti i borghi europei 22/10/2024
In quest’articolo vedremo le novità delle NTC2018 relative all’analisi sismica delle strutture esistenti. Scoprirai cosa cambia per l’analisi di vulnerabilità sismica per ciascuna tipologia di intervento previsto dalla normativa tecnica. L’entrata in vigore delle NTC 2018, le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, non ha stravolto il quadro normativo precedente. Le nuove NTC 2018 hanno introdotto diverse modifiche distribuite in diversi capitoli del testo. Non è immediato né semplice individuare tali modifiche, a meno che non si abbia la pazienza di confrontare i due testi normativi, di oltre 300 pagine ciascuno, per individuarne le variazioni. Nuova nomenclatura per l’indice di rischio sismico L’indice di rischio sismico di una struttura esistente è stato codificato con l’introduzione di un coefficiente denominato ζE con lo scopo di quantificare la vulnerabilità sismica di una struttura esistente. Il coefficiente ζE è dato dal rapporto fra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica di progetto che si utilizzerebbe nel caso di una nuova costruzione. Il coefficiente ζE nella prassi era di fatto già usato per sintetizzare il risultato dell’analisi di vulnerabilità sismica di una struttura esistente, ma non era esplicitamente codificato dalla Normativa. Con le nuove NTC2018 all’indice di vulnerabilità è stata assegnata la nomenclatura ζE e sono stati fissati dei limiti sui valori che può assumere a seconda della tipologia di intervento. La classificazione degli interventi sulle strutture esistenti resta la stessa delle NTC 2008: Interventi di riparazione o locali Interventi di miglioramento Interventi di adeguamento Vengono illustrati di seguito i valori minimi che può assumere il coefficiente ζE ai sensi della nuova normativa per ciascuna tipologia di intervento. Adeguamento di una struttura: quando il coefficiente ζE può essere minore di uno Per gli interventi di adeguamento le NTC 2018 aggiungono una nuova tipologia di intervento rispetto alle 4 tipologie già presenti nelle NTC 2008. La nuova tipologia di intervento riguarda le strutture ad uso scolastico e le strutture in classe III; L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda eseguire una delle seguenti tipologie di intervento: a. sopraelevare la costruzione b. ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta c. apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, […] includendo i soli carichi gravitazionali. […] d. effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; […] e. apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. Ci sono due casi in cui il coefficiente ζE può essere inferiore all’unità e assumere un valore almeno pari a 0.80. Si tratta dei casi indicati dalla lettera c) ed e). Nei restanti casi il coefficiente ζE deve essere maggiore o uguale ad 1. Miglioramento di una struttura: i limiti sul coefficiente ζE Con le nuove NTC2018 invece sono stati fissati dei limiti sul valore che può assumere il coefficiente ζE nel caso di intervento di miglioramento: per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e costruzioni in classe IV il coefficiente ζE deve essere non minore di 6 a seguito degli interventi di progetto per le costruzioni in classe III e per le costruzioni in classe II, l’incremento del coefficiente ζE deve essere non minore di un valore pari a 0.10 importante novità per gli interventi che prevedono la messa in opera di un sistema di isolamento sismico: per tali interventi il coefficiente ζE relativo alla verifica del sistema di isolamento deve assumere un valore almeno pari a 1, ovvero la capacità deve essere maggiore o uguale della domanda Nella vecchia normativa si classificava come intervento di miglioramento qualsiasi intervento finalizzato ad accrescere la capacità di resistenza di una struttura. Non c’era alcun limite sull’entità dell’incremento di resistenza. Anche un minimo incremento di resistenza faceva ricadere l’intervento nella categoria del miglioramento sismico. Nessun obbligo di collaudo per interventi di riparazione o locali Per le riparazioni o interventi locali la nuova normativa prescrive che l’intervento non comporti una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti; la precedente normativa del 2008 richiedeva invece un miglioramento dei livelli di sicurezza in caso di intervento locale o di riparazione. Per le riparazioni o interventi locali su una struttura esistente le NTC2018 hanno eliminato l’obbligo del collaudo statico. Con le nuove NTC 2018 solo gli interventi di miglioramento o adeguamento devono essere sottoposti a collaudo statico. Obiettivi più chiari per il progettista strutturale Come avete potuto vedere le modifiche apportate dalle nuove NTC 2018 non stravolgono il precedente quadro normativo ma apportano delle piccole novità che rendono più chiaro l’obiettivo che un progettista strutturale deve raggiungere quando si trova a dover progettare un intervento su una struttura esistente grazie all’introduzione del coefficiente ζE. Se l’analisi di vulnerabilità sismica fa parte del tuo settore di competenza dai un’occhiata ad Exist, la soluzione software di Blumatica per l’analisi delle strutture esistenti in cemento armato. Per ulteriori informazioni clicca qui Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento