Attuata la direttiva europea sulla qualita delle acque per consumo umano

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 52 del 3 marzo 2001, (Supplemento ordinario n. 41/L) il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che attua la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il decreto disciplina tutte le acque trattate o non trattate per uso potabile, destinate all’utilizzo per cibi, bevande, o altri usi domestici e industriali, fornite per mezzo di reti di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori di varia specie, con l’intento di garantirne la salubrità e la pulizia, a tutela della salute del consumatore. Il provvedimento stabilisce i parametri microbiologici, chimici e di radioattività a cui le acque devono dimostrarsi conformi e stabilisce inoltre le sanzioni per chi fornisca acqua destinata al consumo umano in violazione di tali parametri. Per l’analisi delle acque il provvedimento raccomanda ai laboratori di seguire i metodi contenuti nelle seguenti norme internazionali ISO e nei progetti di norma europei CEN: · ISO 9308-1 “Water quality – Detection and enumaration of Escherichia coli and coliform bacteria – Part 1: Membrane filtration method” · ISO 7899-2 “Water quality – Detection and enumaration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane filtration method” · ISO 5725-1/6 “Accuracy (Trueness and precision) of measurement methods and results -….” · prEN 12780 “Water quality – Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa by membrane filtration” (Nota bene: nel provvedimento il progetto è erroneamente segnalato come prEN ISO 12780, in realtà si tratta del prEN 12780). · PrEN ISO 6222 “Qualità dell’acqua – Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali – Conteggio delle colonie per inoculo su terreno agarizzato” (Nota bene: Il documento non è più in fase di progetto ma è già diventato norma europea EN ISO 6222, adottata dall’UNI in lingua inglese come UNI EN ISO 6222).Come termine per la messa in conformità delle acque il decreto stabilisce il 25 dicembre 2003 (salvo le eccezioni specificate nel provvedimento).Tale provvedimento non si applica alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute, in quanto per esse vigono regolamenti particolari.

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