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Questo perché l’applicazione del decreto (peraltro ancora suscettibile di modifiche in fase di conversione in Parlamento) da parte delle banche incontra una serie di difficoltà di carattere organizzativo. I risparmiatori, in ogni caso, non avranno niente da temere, perché lo sconto (quando dovuto) arriverà ugualmente. «Il mutuatario – spiega infatti la circolare del ministero dell’Economia del 29 dicembre scorso – deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza a cui è relativo». Invitando le banche ad adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, la circolare fissa anche a fine febbraio il lasso di tempo ragionevole entro il quale gli istituti di credito dovranno adeguarsi alle nuove norme. Nel testo sono contenuti anche alcuni chiarimenti interpretativi che aiutano nella concreta applicazione delle disposizioni. Le rate interessate dal provvedimento, anzitutto, sono quelle da corrispondere nel corso del 2009 e il «tetto» del 4% si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile all’anno in corso (vale quindi una sorta di criterio di cassa e non di competenza). La circolare del ministero del l’Economia chiarisce inoltre una volta per tutte l’applicabilità del decreto ai mutui oggetto di cartolarizzazione: «Il contributo – vi si legge – viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer)». Restano invece tuttora irrisolti alcuni aspetti, che riguardano per esempio l’effettiva estensione del Dl ai mutui «ibridi» (a tasso misto, rata costante e simili) o le date da prendere in considerazione per la determinazione del limite massimo agli interessi sui finanziamenti oggetto di rinegoziazione o surroga. Per la soluzione di questi e altri dubbi sarà necessario attendere probabilmente ulteriori chiarimenti da parte del ministero o della stessa Associazione bancaria (Abi), che si mantengono in stretto contatto al fine di risolvere le questioni meramente tecniche e operative. Le banche dovranno poi attendere il provvedimento del direttore dell’agenzie delle Entrate per la definizione delle modalità tecniche per il rimborso della differenza da parte dello Stato. A chi si applica il 4% Vale la pena di ricordare che, per quanto riguarda i mutui in essere, il decreto anti-crisi si applica a tutti i prestiti a tasso «non fisso» accesi prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (a eccezione di case signorili, ville e castelli). Attenzione, però: il tetto del 4% (comprensivo dello spread) oltre il quale interviene l’integrazione dello Stato non vale per tutti i finanziamenti, ma soltanto per quelli che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore a questa soglia (in linea di massima quelli stipulati fra il 2003 e metà 2006). Per tutti gli altri, il limite invalicabile sarà rappresentato dal tasso di interesse complessivo versato in corrispondenza della prima rata. A dare una mano a questi ultimi contribuisce tuttavia la sensibile riduzione dei tassi Euribor, al quale sono indicizzati i mutui a tasso variabile, i cui valori si sono praticamente dimezzati rispetto ai picchi di inizio ottobre. Oggi il tasso interbancario a un mese è infatti ulteriormente sceso al 2,51% (2,80% quello a 3 mesi): qualora la tendenza dovesse proseguire – come è presumibile – nei prossimi mesi, il decreto legge anti-crisi sarebbe in definitiva efficace soltanto sui mutui con spread più onerosi (o su quelli che rilevano il tasso in modo retroattivo e su base trimestrale o semestrale) e soltanto per le prime rate del 2009. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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