Barriere architettoniche

La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 32773/2001, ha confermato la condanna del professionista di Verbania che aveva progettato e svolto l’attività dei lavori per la realizzazione di due sale cinematografiche, senza inserire un ascensore che permettesse ai portatori di handicap di accedere a una sala situata al primo piano, violando così la legge 104/1992. L’architetto si era difeso, sostenendo che l’ascensore era stato eliminato in seguito a rilievi eseguiti dall’autorità preposta alla prevenzione incendi, che “aveva ritenuto non meritevole di approvazione ogni progetto comportante la possibilità di accesso per persone disabili nella sala cinematografica sita al piano superiore in difetto di valide soluzioni tecniche tali da garantire il rapido e sicuro deflusso degli handicappati in caso di incendio”. Ma la Cassazione ha rilevato un comportamento illecito e discutibile nell’operato dell’architetto, anche perché il parere dei vigili del fuoco era stato rilasciato per un progetto che non prevedeva né l’ascensore né i bagni per disabili.
La sentenza della Cassazione crea un precedente: d’ora in poi un architetto che progetta edifici pubblici senza rispettare le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche può essere sospeso dall’Albo e essere costretto a risarcire i danni morali alle parti civili.

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