Bilbao risarcisce Calatrava

Alla fine il tribunale ha dato ragione all’architetto Santiago Calatrava, che dovrà essere indennizzato con 300.000 euro dal Comune di Bilbao, per aver ”alterato” la sua opera sul ponte Zubi-Zuri, sul fiume Nervion, realizzando una passerella per facilitare l’accesso dei pedoni alle vicine Torri, progettate dal giapponese Isozaki. Nella sentenza sul contenzioso fra il municipio e l’architetto valenciano, l’Audiencia Provinciale di Bizkaia ha infatti stabilito che ”l’interesse generale” non prevale in questo caso ”sul diritto morale” dell’autore del ponte all’integrità della sua opera.
Si tratta della prima sentenza, emessa in Spagna, per l’alterazione di un’opera architettonica. Con la risoluzione, citata dall’agenzia Europa Press, l’Audiencia provinciale ha accolto il ricorso presentato da Calatrava contro la sentenza emessa il 16 novembre del 2007 dal tribunale civile di Bilbao, che aveva rigettato la querela dell’architetto, sostenendo che dovesse invece prevalere ”l’interesse comune” addotto dal municipio per la realizzazione della passerella, sebbene alterasse l’opera.
L’architetto valenciano aveva denunciato il Comune e le società di promozione immobiliare Vizcaina de Edificaziones e Larian 95, che avevano realizzato la passerella che collega Zubi-Zuri con le Torri, entrambe progettate dall’architetto giapponese Isozaki, chiedendo la rimozione del passaggio pedonale o, in alternativa, un risarcimento dei danni morali e materiali di 1,5 milioni di euro. A nulla è valsa la difesa del Comune che ha motivato l’intervento come di pubblica utilità, per consentire il passaggio dei pedoni da una sponda all’altra del Nervion. Nella sentenza l’Audiencia stabilisce che il ponte di Calatrava deve essere considerato una ”opera d’arte originale” e che pertanto gode della protezione prevista dalla Legge di Proprietà Intellettuale.
E afferma che sia l’opera come lo stile architettonico dell’architetto, ”riconosciuto in tutto il mondo”, sono stati alterati e modificati dalla passerella di Isozaki. Il tribunale stima che il diritto morale di Calatrava di esigere rispetto all’integrità dell’opera e impedirne qualunque alterazione, ”non resta annullato o escluso dall’interesse pubblico dell’opera”.

Fonte ANSA

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