Bonus Barriere architettoniche, dentro anche la sostituzione di infissi e porte: i chiarimenti

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha dato importanti chiarimenti in merito alla detrazione fiscale Irpef 75% legata all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco cosa ha detto su infissi e finestre.

A cura di:

Bonus Barriere architettoniche, dentro anche la sostituzione di infissi e porte: i chiarimenti

Il bonus barriere architettoniche è un’importante agevolazione fiscale legata alla rimozione delle “barriere” che impediscono la deambulazione di persone anziane e disabili. Si estende sia sui condomini che sulle abitazioni private. Tra gli interventi compresi nel bonus ci sono la costruzione di rampe, l’installazione di montacarichi e molti altri.

Con la circolare 17/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito alcuni dubbi dei contribuenti in merito ai lavori ammessi. Possono rientrare nel bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche:

  • la sostituzione di finiture, quindi pavimenti, porte e infissi esterni;
  • il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici esistenti (come ascensore e citofono).

Qui di seguito i dettagli sulla circolare e tutti i chiarimenti per richiedere il bonus e recuperare la spesa nella Dichiarazione dei redditi.

Bonus barriere architettoniche, via libera alla sostituzione di infissi e porte

La legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato la validità del bonus barriere architettoniche fino al 2025. Questo bonus permette di detrarre il 75% della spesa sostenuta per i lavori legati all’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di agevolare le persone con disabilità e gli anziani.

Bonus barriere architettoniche, via libera alla sostituzione di infissi e porte

Si possono detrarre dalla Dichiarazione dei redditi le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, a patto che siano documentate e che i pagamenti siano avvenuti tramite mezzi tracciabili come carta di credito e bonifici bancari.

All’interno della circolare 17/E/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha risolto in via definitiva alcuni importanti dubbi in merito ai lavori ammessi nella maxi detrazione.

Il bonus 75% spetta nel caso di lavori finalizzati a superare/eliminare barriere architettoniche in edifici già esistenti. Tali opere possono essere realizzate sia all’interno delle abitazioni private sia nelle parti comuni in condominio come giardini e ingressi.

Ne fanno parte diverse tipologie di interventi:

  • la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici;
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’installazione di servoscala e piattaforme elevatrici;
  • l’inserimento di rampe interne o esterne agli edifici.

Quindi, come precisa la circolare, via libera al bonus barriere architettoniche anche per sostituire porte, finestre e pavimenti. L’importante ai fini della detrazione fiscale è che gli interventi eseguiti siano effettivamente mirati a eliminare o superare gli ostacoli esistenti.

Se prendiamo come esempio la ristrutturazione di un bagnoil richiedente potrebbe ottenere il bonus 75% a patto che i lavori di ampliamento della porta e della finestra siano funzionali ad agevolare la deambulazione.

Rientrano nell’agevolazione – precisa la circolare – anche le spese relative alle “opere di completamento” dei lavori, quindi la sostituzione dei pavimenti, dei sanitari e dell’impianto elettrico.

Chi può accedere al bonus barriere architettoniche

Possono richiedere il bonus le persone fisiche per le abitazioni private e i condomini per le parti comuni. La detrazione è ammessa anche nei confronti delle imprese che migliorano l’accessibilità negli spazi di lavoro.

Una precisazione molto importante riguarda la presenza nell’edificio o nel singolo appartamento di persone portatrici di handicap grave o anziani.

In realtà l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse occasioni (ad esempio nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021) quanto segue:

La detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

Niente bonus per gli edifici di nuova costruzione

La maxi agevolazione fiscale spetta unicamente per interventi realizzati su edifici esistenti. Vale a dire che non si può in alcun modo richiedere per lavori su edifici in fase di costruzione.

Il bonus, infatti, è destinato alla rimozione delle barriere architettoniche esistenti. Lo stesso principio si applica in caso di demolizione e ricostruzione di edifici.

Bonus barriere architettoniche 75%: i tetti di spesa

La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate, oltre a precisare la tipologia di lavori che rientrano nel bonus, indica i tetti di spesa, cioè i massimali che si possono portare in detrazione.

Ecco elencati i differenti tetti di spesa in base alla tipologia di edificio oggetto dei lavori:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, questi ultimi devono essere indipendenti disporre di almeno un accesso autonomo dall’esterno;
  • 40.000 euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (importo da moltiplicare per ciascuna unità immobiliare);
  • 30.000 euro per edifici composti da più di 8 unità immobiliari (importo da moltiplicare per ciascuna unità immobiliare).

La detrazione Irpef è pari al 75% e si può ripartire in 5 anni in 5 rate di pari importo.

Attenzione però, nel caso in cui il bonus barriere architettoniche sia richiesto in ambito condominiale sulle parti comuni, il tetto di spesa va calcolato in funzione delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Il tetto di spesa così ottenuto sarà il limite massimo agevolabile riferito all’intero edificio e non ai singoli appartamenti.

Bonus barriere architettoniche, cessione del credito e sconto in fattura sono ancora validi?

A differenza di altri bonus in vigore, quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche è uno dei pochi casi per i quali è ancora possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il bonus 75% infatti rientra tra le ipotesi in deroga al divieto di cessione/sconto in fattura previsti dal decreto legge “Cessioni” (Decreto Legge n.11 del 16 febbraio 2023).

Quindi chi volesse beneficiare del bonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può scegliere tra cessione del bonus, sconto diretto in fattura e detrazione Irpef nella Dichiarazione dei redditi.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento