Bonus edilizi, crediti in 10 anni. Le regole dell’AdE

Per Superbonus e bonus edilizi si potrà fruire di 10 quote annuali per i crediti residui derivanti da cessione o sconto in fattura. Le regole definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 18 aprile.

Bonus edilizi, crediti in 10 anni. Le regole dell'AdE

L’Agenzia delle Entrate ha firmato lo scorso 18 aprile il Provvedimento con le regole per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti da cessione o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023 (come da articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), relativi alle detrazioni spettanti per Superbonus, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e sismabonus.

In particolare la percentuale rimanente di ogni rata annuale dei crediti d’imposta non utilizzata o e acquisita in seguito a cessioni del credito successive alla prima opzione, si può ripartire in 10 rate annuali dello stesso importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La scelta è irrevocabile e la ripartizione può essere fatta per la quota rimanente delle rate dei crediti che si riferiscono:

a. agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022:
b. agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023

La comunicazione deve essere inviata via web, dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti, tramite la “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2 maggio 2023. Dal 3 luglio potranno usufruire del servizio anche gli intermediari con delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. La comunicazione è efficace da subito e non può essere cambiata o annullata.

Tali rate possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non si può cedere a terzi, né può essere ulteriormente ripartita. Inoltre, la percentuale del credito d’imposta non usta nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

La comunicazione può fare riferimento solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e successivamente si potrà rateizzare la parte rimanente o i crediti eventualmente acquisiti.

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