Bonus edilizi, le conseguenze penali delle false attestazioni

Quando si richiedono dei bonus edilizi è necessario redigere alcuni documenti tecnici e fiscali. Nel caso in cui siano falsi si va incontro a delle sanzioni, che possono essere anche penali.

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Bonus edilizi, le conseguenze penali delle false attestazioni

Grazie ai bonus edilizi, nel corso degli ultimi anni, parte del patrimonio immobiliare italiano è stato riqualificato. Queste misure hanno contribuito, in maniera determinante, alla crescita del settore e hanno contribuito a migliorare l’efficienza energetica di molti edifici.

Per poter accedere a queste misure è necessario rispettare dei requisiti precisi e ben delineati. Ma soprattutto produrre una serie di documenti tecnici e fiscali. Commettere degli errori, dimenticarsi di qualcosa o, peggio ancora, falsificare dei dati contenuti all’interno della documentazione possono far perdere definitivamente i vari benefici. In alcuni casi possono comportare delle conseguenze penali per i vari soggetti coinvolti nell’operazione: i contribuenti, i professionisti e le imprese.

Quali sono le irregolarità più pesanti che si possono commettere nel momento in cui vengono richiesti dei bonus edilizi? E, soprattutto, quali sono le conseguenze di questi errori? Cerchiamo di capirlo insieme.

Bonus edilizi, le irregolarità nella documentazione

Sotto il profilo strettamente penale, sono diverse le tipologie di violazioni che un contribuente può commettere nel momento in cui accede a dei bonus edilizi.

Da un punto di vista penale, in alcuni casi, le responsabilità sono in capo ai contribuenti e all’azienda appaltatrice. Altre volte, invece, la rilevanza penale dell’eventuale illecito è in capo ai professionisti, che hanno realizzato delle attestazioni, delle certificazioni o delle asseverazioni.

Eventuali falsità nella produzione delle asseverazioni e delle attestazioni – a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazione dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022 – prevedono un differente inquadramento a seconda che ci si trovi davanti:

  • ad una falsa attestazione o asseverazione;
  • ad una infedele attestazione o asseverazione.

Attestazione o asseverazione falsa

Nella richiesta dei bonus edilizi vengono considerate attestazioni o asseverazioni false quelle in cui l’omissione o la falsificazione viene ritenuta rilevante. Un esempio in questo senso è costituito da una falsa attestazione su lavori che non sono mai stati eseguiti o sulla dichiarazione di congruità delle spese, che in realtà risultano essere spropositate rispetto all’ammontare che è stato realmente speso.

In questo senso risulta di particolare importanza quanto indicato dall’articolo 119, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, il quale dispone esplicitamente che:

“Il tecnico abilitato […] che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

Bonus edilizi, le attestazioni o asseverazioni infedeli

La situazione cambia leggermente nel momento in cui il tecnico dovesse rilasciare, per i bonus edilizi, delle attestazioni o delle asseverazioni infedeli. In questo caso trova applicazione l’articolo 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020.

Quando si viene a verificare questa situazione, al tecnico viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 per ogni attestazione o asseverazione che viene resa e che risulta essere infedele. Resta ferma l’ipotesi di applicare delle sanzioni penali nel caso in cui il comportamento del tecnico si configuri come un reato.

Produzione di un illecito visto di conformità per bonus in edilizia

Per quanto riguarda l’illecita produzione del visto di conformità per la redazione della documentazione ai fini della cessione del credito, non sembrerebbe applicarsi la responsabilità penale ai sensi degli ex articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000, che si riferisce alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Mancando un richiamo esplicito, viene esclusa la commissione del falso ideologico nei certificati.

Discorso diverso, però, è il caso nel quale il visto infedele sia strettamente connesso con la dichiarazione dei redditi. Nel momento in cui si verifica questa eventualità, risulta applicabile una sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

La rilevanza penale in caso di falsificazione della certificazione Ape

Per quanto riguarda la falsificazione della certificazione dell’attestato di prestazione energetica – la cosiddetta Ape – risulta punibile con l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, che devono essere determinate aumentando il loro valore da un terzo fino alla metà.

L’articolo 76, comma 3, del Dpr 445/2000 ha inquadrato espressamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’alveo dell’articolo 46 dello stesso Dpr. Nel caso in cui le dichiarazioni contenute al suo interno non dovessero essere veritiere, si verrebbe a configurare il reato di falsità ideologica commessa da un privato in un atto pubblico.

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