Cantine e garages tassati

La tassa sui rifiuti è valida per tutti i locali. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con la sentenza del 21 novembre 2001 n. 219, ha stabilito che i locali frequentati da persone “debbono essere considerati in via generale sempre produttivi di rifiuti e quindi sottoposti a tassazione e che, l’eventuale intassabilità, non possa essere automatica ma vada dedotta, provata ed accertata caso per caso”. Presupposto fondamentale della tassa, infatti, è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La tesi della tassabilità di garages e cantine è stata sostenuta anche dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza del 19 luglio 2000 n. 212, in quanto l’uso saltuario di questi locali e la presenza sporadica di occupanti non fanno venire meno la presunzione di produzione di rifiuti.

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