Cedolare secca con aliquota ridotta al 10%. Chi ne può beneficiare?

Cedolare secca con aliquota ridotta al 10%. Chi ne può beneficiare?

Dal Decreto Casa si evince che l’applicazione dell’aliquota ridotta si estende anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni con calamità naturali.

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La riduzione della tassa al 10% è confermata dunque per gli anni 2014-17, per i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione (27 maggio del 2014).

Dato che molti di questi Comuni non rientrano tra quelli ad alta tensione abitativa né tra quelli individuati dal CIPE, mancano accordi locali tra proprietari e inquilini ai quali parametrare la locazione a canone concordato.

E’ corretto in questi casi rifarsi all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione, così come previsto dal decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2004?
L’Agenzia delle Entrate sottolinea come l’art. 9 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 preveda, al comma 1, che “Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’art. 3, comma 2, quarto periodo, del d.l. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento”.

La predetta disposizione stabilisce, quindi, una riduzione dal 15 al 10 per cento dell’aliquota della ‘cedolare secca’ applicabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, quarto periodo, del D.lgs. n. 23 del 2011, per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 431 del 1998 e all’art. 8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Il comma 2-bis dell’art. 9 (del d.l. n. 47 del 2014) estende l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento anche “ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Qualora nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento della cedolare secca, all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione, secondo i principi stabiliti dall’art. 1, comma 2 del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 14 luglio 2004.

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